Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/500

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/500 del Consiglio del 7 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Normativa europea32023R0500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/500 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, che istituisce il regime globale UE di sanzioni in materia di diritti umani. Vengono aggiunte nove persone fisiche e tre entità responsabili, secondo il Consiglio, di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in Afghanistan, Russia, Sud Sudan, Myanmar/Birmania, Iran e Siria. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regime globale UE di sanzioni in materia di diritti umani, con inserimento di 9 persone e 3 entità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito del regime globale dell’Unione europea di misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Produce effetti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I di tale regolamento, con portata territoriale generale nell’Unione in quanto atto direttamente applicabile negli Stati membri. L’intervento consiste esclusivamente nell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio mediante l’inserimento di nuovi nominativi; non disciplina in modo autonomo ulteriori categorie di soggetti o esclusioni specifiche.

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE per gravi violazioni dei diritti umani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/500 interviene nel quadro del regime globale di sanzioni dell’Unione europea in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Il Consiglio motiva l’aggiornamento richiamando l’impegno dell’Unione nella promozione e protezione dei diritti umani e la necessità di contrastare, anche attraverso misure restrittive mirate, gravi violazioni e abusi, con particolare attenzione alla violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze.

Finalità e contesto politico-normativo

Il regolamento si colloca nel solco della dichiarazione dell’8 dicembre 2020 sul regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani e delle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2022, che hanno evidenziato l’impatto sproporzionato dei conflitti armati su donne e ragazze e la diffusione della violenza sessuale e di genere, anche connessa ai conflitti. Il Consiglio afferma che l’uso strategico delle misure restrittive rafforza l’approccio dell’Unione, aumentando la pressione per prevenire ulteriori violazioni e attirando l’attenzione sui responsabili.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’unica modifica sostanziale apportata è l’inserimento nell’allegato I di nuovi soggetti sanzionati. In particolare:

  • nella sezione A sono inserite nove persone fisiche;
  • nella sezione B sono inserite tre entità.

Non vengono introdotte nuove categorie di misure, né ulteriori regole procedurali autonome: il regolamento ha natura meramente esecutiva e aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regime generale.

Persone fisiche inserite nell’elenco

Le nove persone fisiche inserite sono:

  • Neda Mohammad Nadeem, ministro talebano dell’Istruzione superiore facente funzione, ritenuto responsabile della diffusa violazione del diritto delle donne all’istruzione e della parità di trattamento in Afghanistan;
  • Sheikh Muhammad Khalid Hanafi, ministro talebano della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio facente funzione, responsabile di gravi violazioni dei diritti delle donne e delle ragazze, inclusa la limitazione della libertà di espressione e la punizione di chi non rispetta gli editti talebani;
  • Alexander Georgievich Fedorinov, ufficiale di comando della stazione di polizia di Mosca, associato ad arresti e detenzioni arbitrarie e tortura di donne che protestavano contro la guerra;
  • Ivan Ryabov, funzionario di polizia di Mosca, responsabile di detenzione arbitraria e tortura di manifestanti;
  • Nikolay Anatolevich Kuznetsov, generale maggiore e comandante di un’unità delle forze speciali della Rosgvardia, ritenuto responsabile di violenze sessuali e di genere commesse in Ucraina;
  • Ramil Rakhmatulovich Ibatullin, colonnello ed ex comandante della 90a divisione carri armati della Guardia, collegato ad atti di violenza sessuale e di genere compiuti da membri della sua divisione in Ucraina;
  • Gatluak Nyang Hoth, commissario della contea di Mayiandit in Sud Sudan, che avrebbe guidato milizie alleate al governo in attacchi caratterizzati da violenza sessuale sistematica;
  • Gordon Koang Biel, commissario della contea di Koch in Sud Sudan, con analoghe responsabilità per violenze sessuali e di genere;
  • Toe Ui, ufficiale aggiunto del ministero degli interni (OCMSA) in Myanmar/Birmania, responsabile di detenzioni arbitrarie, torture e violenze sessuali e di genere.

Per ciascuna voce l’allegato riporta, oltre al nome e agli eventuali alias, elementi identificativi quali carica, cittadinanza, sesso, data e luogo di nascita ove disponibili, e data di inserimento nell’elenco pari al 7 marzo 2023.

Entità inserite nell’elenco

Le tre entità aggiunte nella sezione B sono:

  • Qarchak Prison, carcere femminile in Iran, descritto come centro di detenzione in cui le donne subiscono torture, stupri e altre forme di violenza sessuale, oltre a trattamenti inumani o degradanti dovuti alle condizioni di detenzione;
  • Syrian Republican Guard, componente delle forze di sicurezza siriane, ritenuta parte di un approccio sistematico del regime all’uso della violenza sessuale e di genere per reprimere e intimidire la popolazione;
  • Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA), struttura di sicurezza militare del Myanmar/Birmania responsabile della gestione dei centri di detenzione e interrogatorio, nonché di detenzioni arbitrarie, torture e violenze sessuali e di genere.

Effetti temporali e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è l’aggiornamento delle liste soggette a misure restrittive: i nuovi nominativi devono essere considerati ai fini dei controlli di compliance, delle verifiche clienti/controparti e dell’adeguata due diligence in materia di sanzioni UE. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi documentali o procedurali, ma amplia il perimetro soggettivo dell’elenco sanzionatorio rilevante per operazioni, rapporti commerciali e finanziari nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive.

Inserimento di 9 persone fisiche

Nella sezione A dell’allegato I sono aggiunte nove persone fisiche: Neda Mohammad Nadeem, Sheikh Muhammad Khalid Hanafi, Alexander Georgievich Fedorinov, Ivan Ryabov, Nikolay Anatolevich Kuznetsov, Ramil Rakhmatulovich Ibatullin, Gatluak Nyang Hoth, Gordon Koang Biel e Toe Ui. I motivi riguardano, in sintesi, gravi violazioni dei diritti umani connesse a restrizioni del diritto all’istruzione delle donne in Afghanistan, repressione e violenze sessuali e di genere in Russia e Ucraina, violenze sessuali sistematiche in Sud Sudan e detenzioni arbitrarie/torture in Myanmar/Birmania.

Inserimento di 3 entità

Nella sezione B dell’allegato I sono aggiunte tre entità: Qarchak Prison, Syrian Republican Guard e Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA). Le motivazioni indicano, rispettivamente, torture e violenze sessuali nel carcere di Qarchak in Iran, utilizzo sistematico della violenza sessuale e di genere da parte della Guardia repubblicana siriana nel conflitto siriano e responsabilità dell’OCMSA in Myanmar/Birmania per detenzioni arbitrarie, torture e violenze sessuali e di genere.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritti umanimisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.