Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/506

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/506 della Commissione del 6 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in via urgente, la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dei nuovi focolai registrati in Germania, Italia e Grecia e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in altri Stati membri, con l'obiettivo di adeguare il livello di restrizione al rischio effettivo. L'allegato I viene integralmente sostituito, ridefinendo le zone I, II e III per i Paesi interessati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetti sulle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cechia, Romania e Bulgaria. L'ambito è territoriale e settoriale: riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i movimenti di animali e prodotti connessi nelle aree delimitate. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica la zonizzazione vigente in funzione dell'evoluzione epidemiologica. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/506 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. L'atto risponde all'evoluzione recente della situazione epidemiologica nell'Unione, con particolare riferimento a nuovi focolai in Germania e Italia e all'aggiornamento delle valutazioni per la Grecia, allo scopo di calibrare le restrizioni in modo coerente con il rischio effettivo.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, normativa quadro in materia di sanità animale, e in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, quale base per l'adozione di misure speciali di controllo. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già previsto zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati; il presente atto ne aggiorna la perimetrazione sulla base dei principi scientifici, degli orientamenti UE concordati in comitato permanente e delle norme WOAH.

Razionale delle modifiche

I considerando evidenziano che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti significativi sulla produzione zootecnica e sui movimenti commerciali intra-UE ed extra-UE. Le nuove delimitazioni derivano da recenti focolai in Brandeburgo, Liguria e altre aree, nonché dall'esigenza di prevenire ulteriori diffusioni e di evitare perturbazioni inutili degli scambi. In Germania e in Italia alcune zone vengono riclassificate verso una fascia di restrizione più severa; in Grecia, invece, le delimitazioni vengono riallineate alle misure già adottate sul territorio.

Ambito territoriale della revisione

L'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 è sostituito integralmente e suddiviso in tre parti: zone soggette a restrizioni I, II e III. L'elenco è molto dettagliato e riguarda molteplici regioni e comuni di Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cechia, Romania e Bulgaria. Per ciascuno Stato sono indicate aree amministrative specifiche, talvolta definite anche mediante confini stradali, ferroviari o naturali.

Effetti pratici della riclassificazione

La logica del provvedimento è quella di adeguare il livello di restrizione alla situazione epidemiologica locale: le aree più esposte o interessate da focolai recenti vengono inserite in una categoria più rigorosa, mentre altre aree restano in zone meno restrittive o vengono ridefinite. Per gli operatori del settore suinicolo, ciò comporta l'applicazione delle misure connesse alle rispettive zone di restrizione previste dalla disciplina richiamata, con impatti sui movimenti di animali, prodotti e attività correlate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, adeguando le zone soggette a restrizioni all'evoluzione epidemiologica.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. La nuova delimitazione riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con elenchi dettagliati per Stato, regione, provincia, comune o unità di gestione faunistica.

Criteri di revisione delle delimitazioni

La ridefinizione delle aree tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, del livello di rischio di ulteriore diffusione, di principi scientificamente validi per la definizione geografica delle zone, degli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e delle norme internazionali WOAH, oltre che delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Motivi specifici delle modifiche territoriali

Il regolamento segnala diversi focolai recenti di peste suina africana in Germania e Italia, sia in suini selvatici sia in suini detenuti, nonché l'evoluzione della situazione in Grecia. In Germania e in Italia alcune aree sono riclassificate da zona I a zona II e da zona II a zona III; in Grecia le delimitazioni delle zone I e II vengono ridefinite per tenere conto delle misure già attuate e per evitare perturbazioni inutili degli scambi.

Nuova articolazione geografica delle zone

L'allegato sostituito contiene tre parti: Parte I per le zone soggette a restrizioni I, Parte II per le zone soggette a restrizioni II e Parte III per le zone soggette a restrizioni III. Sono elencate in modo puntuale le aree interessate in Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cechia, Romania e Bulgaria, con criteri cartografici e amministrativi molto dettagliati.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimentazione di animalimisure di controllo zoonosimercato internoagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.