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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/562

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/562 della Commissione del 6 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Antakya Künefesi» (IGP)]

Normativa europea32023R0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/562 registra nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Antakya Künefesi" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento stabilisce inoltre la classificazione del prodotto e l’entrata in vigore quindici? no: il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con efficacia obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE delle DOP/IGP del nome "Antakya Künefesi" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Antakya Künefesi" quale IGP. Riguarda un prodotto della classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dalla data di entrata in vigore del regolamento; il testo non disciplina esclusioni specifiche ulteriori.

Registrazione di "Antakya Künefesi" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/562 della Commissione iscrive il nome "Antakya Künefesi" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e fa seguito alla procedura di registrazione avviata su domanda della Turchia.

Iter procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per la registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 stabilisce che "Antakya Künefesi" è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto ricompreso nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria".

Entrata in vigore ed effetti nell’ordinamento UE

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la piena obbligatorietà del regolamento e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente effetto immediato nell’ordinamento dell’Unione secondo la decorrenza prevista.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP "Antakya Künefesi"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Antakya Künefesi" nel registro come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e rileva che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheproprietà intellettualequalità alimentare

Testo integrale

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