Ordinanza ingiunzione o revoca n. 638 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato Multimedia News Società Cooperativa, editrice della testata online "Lombardianews", per l’assenza per un lungo periodo dell’informativa privacy sul sito, dei canali di contatto per l’esercizio dei diritti e per il mancato riscontro a una richiesta dell’interessato e a una richiesta istruttoria dell’Autorità. Pur prendendo atto della successiva deindicizzazione dell’articolo contestato e della sanatoria della lacuna informativa, il Garante ha ritenuto integrati gli illeciti ex art. 12 GDPR e art. 157 Codice privacy, ingiungendo misure organizzative per agevolare l’esercizio dei diritti e irrogando una sanzione di 20.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
Multimedia News Società Cooperativa: illecito trattamento in ambito giornalistico per mancata trasparenza privacy, omesso riscontro ai diritti dell’interessato e al Garante, con sanzione di 20.000 euro
Multimedia News Società Cooperativa: mancata trasparenza, omesso riscontro ai diritti e sanzione pecuniaria
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Multimedia News Società Cooperativa, editrice della testata on-line "Lombardianews", in relazione alla gestione di una vicenda giornalistica collegata a un soggetto interessato e alla successiva mancata cura degli adempimenti privacy sul sito. Il procedimento è nato da un reclamo dell’interessato, che chiedeva la rimozione/deindicizzazione di un articolo e lamentava l’assenza di risposte alle proprie istanze e di adeguate informazioni privacy sul sito della testata.
Origine del reclamo e oggetto della contestazione
L’interessato ha segnalato la pubblicazione di un articolo riferito a una vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto. Secondo quanto riportato, la Corte d’Appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, e il ricorso per Cassazione era stato dichiarato inammissibile, con conseguente definitività della sentenza di secondo grado. Il reclamante ha chiesto:
- la rimozione dei dati personali dall’articolo;
- la deindicizzazione del contenuto, reperibile online in associazione al suo nominativo;
- un intervento sul mancato riscontro alla propria richiesta di esercizio dei diritti del 7 agosto 2024.
Ha inoltre denunciato che il sito non rendeva disponibili né un’informativa privacy né recapiti dedicati alle istanze degli interessati.
Attività istruttoria del Garante
Con nota del 13 maggio 2025, l’Autorità ha chiesto alla Società osservazioni sul reclamo e chiarimenti sulla presenza sul sito di un’informativa privacy e di recapiti per l’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR. La richiesta, inviata via PEC, è rimasta senza riscontro.
Successivamente, con atto di avvio del procedimento del 18 giugno 2025, il Garante ha contestato:
- la violazione dell’art. 157 del Codice privacy per omesso riscontro all’Autorità;
- la violazione dell’art. 12, parr. 1, 2 e 3, GDPR per mancanza di informativa/privacy policy sul sito e per mancato riscontro all’istanza dell’interessato entro il termine di 30 giorni.
Valutazioni sulla deindicizzazione e sulla sanatoria della lacuna informativa
Nel corso del procedimento, la Società ha affermato di avere già provveduto alla cancellazione/deindicizzazione della notizia lamentata, senza darne comunicazione per mera dimenticanza. Ha inoltre riconosciuto l’assenza sul sito di un’informativa privacy e di ulteriori informazioni obbligatorie, attribuendo tali carenze a processi riorganizzativi interni e dichiarando l’intenzione di porvi rimedio.
Il Garante ha preso atto dell’avvenuta deindicizzazione dell’articolo e della successiva pubblicazione dell’informativa privacy sul sito, ma ha osservato che la carenza informativa era perdurata ben oltre il momento del reclamo, essendo emersa già nell’agosto 2024 e risultando ancora presente al momento dell’istruttoria. La successiva regolarizzazione non ha quindi escluso la responsabilità per il periodo pregresso.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto integrati i seguenti illeciti:
- art. 12, par. 1, GDPR: assenza di un’informativa/privacy policy accessibile, con conseguente compromissione del principio di trasparenza;
- art. 12, parr. 2 e 3, GDPR: mancato riscontro all’istanza dell’interessato e mancata agevolazione dell’esercizio dei diritti, con risposta resa solo dopo l’intervento dell’Autorità e dell’accertamento ispettivo;
- art. 157 Codice privacy: mancata collaborazione con il Garante, che ha reso necessario l’intervento della Guardia di Finanza per completare l’istruttoria.
Il Garante ha valorizzato il fatto che la sola richiesta gestita dalla Società, pur non evasa, fosse quella dell’Autorità e non quella del reclamante, la quale non risultava in alcun modo trattata.
Misure correttive e ingiunzioni
Pur prendendo atto della deindicizzazione e della sanatoria del sito, il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, che la Società adotti misure tecniche e organizzative adeguate per:
- facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati;
- soddisfare senza ingiustificato ritardo le istanze relative ai diritti di cui agli artt. 15 e 17 GDPR.
È stato inoltre ingiunto al titolare di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alla misura.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
Per le violazioni contestate, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, richiamando l’art. 83, par. 5, GDPR e i criteri di cui al par. 2, nonché i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Tra le aggravanti sono stati considerati:
- la gravità delle violazioni e la reiterazione delle condotte omissive;
- la prolungata assenza di informativa e di canali di contatto;
- la natura negligente della condotta;
- il basso livello di cooperazione con l’Autorità.
Tra gli elementi attenuanti sono stati considerati:
- il carattere isolato del caso, scaturito da un solo reclamo;
- l’adozione di misure correttive dopo gli accertamenti;
- l’assenza di precedenti procedimenti a carico del titolare.
Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamante
Il procedimento origina da un reclamo presentato da un interessato contro la pubblicazione, sulla testata online "Lombardianews", di un articolo relativo a una vicenda giudiziaria che lo riguardava. L’interessato chiedeva la rimozione dei dati personali e la deindicizzazione dell’articolo, ritenendolo non più attuale e fuorviante quanto all’esito del giudizio di legittimità. Contestava inoltre di non aver ricevuto riscontro a una precedente istanza di esercizio dei diritti e lamentava l’assenza sul sito di un’informativa privacy e di contatti dedicati.
Esito dell’istruttoria sul contenuto giornalistico
Nel corso del procedimento, la Società ha dichiarato di avere provveduto alla cancellazione/deindicizzazione della notizia non appena ricevuta la richiesta di informazioni dell’Autorità. Il Garante ha preso atto dell’avvenuta deindicizzazione, rilevando che non sussistevano ulteriori provvedimenti sul contenuto editoriale contestato.
Violazione del principio di trasparenza e dell’art. 12, par. 1 GDPR
L’istruttoria ha accertato che per un periodo significativo sul sito mancava un’informativa privacy accessibile, con conseguente assenza di informazioni sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico e sui canali per l’esercizio dei diritti. Tale carenza è stata ritenuta un limite sostanziale alla trasparenza e all’autodeterminazione degli interessati, con conferma della violazione dell’art. 12, par. 1, GDPR.
Violazione dell’art. 12, parr. 2 e 3 GDPR per mancato riscontro alle istanze
Il titolare non ha riscontrato l’istanza dell’interessato del 7 agosto 2024, né la successiva richiesta istruttoria dell’Autorità del 13 maggio 2025. Il Garante ha ritenuto violato anche l’obbligo di agevolare l’esercizio dei diritti e di fornire riscontro entro 30 giorni, evidenziando che la risposta è arrivata solo in sede di accertamento ispettivo e dopo l’avvio del procedimento.
Violazione dell’art. 157 Codice privacy per omessa collaborazione con l’Autorità
La Società non ha fornito risposta alla richiesta di informazioni del Garante, costringendo l’Ufficio a incaricare il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per completare l’istruttoria. L’omissione è stata valutata come indice di negligenza nei rapporti con l’Autorità e come violazione autonoma dell’art. 157 del Codice privacy.
Misure correttive e sanzione
Il Garante ha ingiunto al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l’esercizio dei diritti e per rispondere senza ingiustificato ritardo alle istanze ex artt. 15 e 17 GDPR, con obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate. Ha inoltre irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, applicando i criteri dell’art. 83 GDPR, e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
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