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Circolare

Circolare numero 36 del 2-3-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2009 le retribuzioni, i salari convenzionali e gli importi di riferimento da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, nonché per alcune prestazioni collegate alla Gestione separata, agli assegni di maternità e al congedo parentale. Vengono indicati i criteri applicabili alle principali categorie di lavoratori, con gli importi minimi, i massimali, i limiti reddituali e le rivalutazioni ISTAT da adottare. È inoltre riportata la tabella delle retribuzioni medie giornaliere provinciali per compartecipanti familiari e piccoli coloni, valide in via temporanea per il 2009 in attesa dei nuovi valori.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per il 2009: salari medi, convenzionali e altri importi

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009

La circolare aggiorna gli importi e i criteri di calcolo da utilizzare nel 2009 per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, nonché per alcune prestazioni connesse alla Gestione separata, agli assegni di maternità e al congedo parentale. Il documento distingue le diverse categorie di lavoratori e richiama, per ciascuna, i riferimenti normativi e i valori economici da assumere a base del calcolo.

Ambito generale e criterio di applicazione

Ai fini della liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2009, la circolare indica gli importi giornalieri e le retribuzioni da assumere come base di calcolo. Viene precisato che, per l’indennità di tubercolosi, i criteri illustrati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza nei casi in cui il soggetto abbia anche diritto all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tubercolosi, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. n. 602/1970, art. 4, la circolare ricorda che dal 1° gennaio 2007 è cessato il precedente regime delle retribuzioni convenzionali per effetto dell’innalzamento graduale della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile e quella utile alla liquidazione delle prestazioni devono essere determinate secondo le regole generali previste per la generalità dei lavoratori.

La retribuzione da assumere a base non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge, pari per il 2009 a 43,49 euro. Le prestazioni economiche riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2009, cioè insorti dal 1° febbraio 2009, devono essere liquidate applicando questi nuovi criteri, con la precisazione che se l’evento inizia nel mese di gennaio 2009 ma il rapporto di lavoro è sorto nello stesso mese, la retribuzione di gennaio continua a rilevare.

Operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati, la base di calcolo delle prestazioni temporanee è quella indicata dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla Legge n. 389/1989, come richiamato dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006. La circolare evidenzia che non è più possibile fare riferimento ai salari convenzionali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997.

Per la determinazione della retribuzione di riferimento e dei dati salariali utili alla liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità si rinvia al Messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007. In ogni caso, la retribuzione base non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge indicato per il 2009 nella circolare n. 14 del 2 febbraio 2009, pari a 38,69 euro.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi, per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza, i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. La circolare ricorda che, come già comunicato con la circolare n. 90/2008, con decreto direttoriale del 30 maggio 2008 sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2008 ai fini previdenziali.

Poiché i salari applicabili per il 2009 saranno comunicati successivamente, per il momento devono essere utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i valori validi per il 2008. Inoltre, eventuali prestazioni già liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 2007 e riferite a eventi indennizzabili su periodi di paga 2008 dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, per assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale, il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 ha determinato le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2009. Le stesse retribuzioni sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite all’anno 2009. La circolare rinvia, per i valori specifici, alla circolare n. 23 del 19 febbraio 2009.

Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari

Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità, inclusi astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro, con inizio nel 2009, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • 6,36 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 7,17 euro;
  • 7,17 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 7,17 euro e fino a 8,75 euro;
  • 8,75 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 8,75 euro;
  • 4,62 euro per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome del settore agricolo e del commercio/artigianato

Per le lavoratrici autonome - artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali - la circolare indica gli importi da utilizzare per l’indennità dei due mesi precedenti il parto e dei tre mesi successivi, per il congedo parentale e per l’interruzione della gravidanza.

Sono previsti i seguenti importi:

  • 37,49 euro per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, corrispondenti al minimo giornaliero 2008;
  • 38,72 euro per le artigiane, corrispondenti al minimo giornaliero 2009 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • 33,93 euro per le commercianti, corrispondenti al minimo giornaliero 2009 per la qualifica di impiegato del commercio.

Gestione separata: contribuzione e requisiti economici

Per gli iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995, la circolare riepiloga che l’aliquota contributiva pensionistica per il 2009 è pari al 25% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. A tale aliquota si aggiunge quella dello 0,72% per le prestazioni di maternità, assegno al nucleo familiare e malattia per degenza ospedaliera, con un’aliquota complessiva pari al 25,72%.

Applicando tale aliquota al minimale di reddito di 14.240,00 euro, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto risulta pari a 305,21 euro.

Per gli eventi insorti nel 2009, il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è fissato in 62.068,30 euro, pari al 70% del massimale 2008 di 88.669,00 euro.

Indennità di malattia per collaboratori a progetto e categorie assimilate

Per i collaboratori a progetto e categorie assimilate di cui all’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006, la prestazione di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per il calcolo si assume a riferimento il valore ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo dell’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia. Per le malattie iniziate nel 2009, il massimale è pari a 91.507,00 euro, per cui la base giornaliera è pari a 250,70 euro. L’indennità giornaliera corrisponde quindi a:

  • 10,03 euro, se nei 12 mesi precedenti risultano 3-4 mensilità accreditate;
  • 15,04 euro, se risultano 5-8 mensilità;
  • 20,06 euro, se risultano 9-12 mensilità.

Degenza ospedaliera nella Gestione separata

Per la degenza ospedaliera, la circolare conferma i criteri vigenti: l’indennità si calcola applicando percentuali diverse, pari all’8%, 12% o 16%, a seconda della contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno di inizio dell’evento.

Per le degenze iniziate nel 2009, l’indennità, calcolata su 250,70 euro, è pari a:

  • 20,06 euro con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • 30,08 euro con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 40,11 euro con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato

Per l’assegno di maternità concesso dai Comuni, la variazione ISTAT 2009 è pari al 3,2%. Di conseguenza, l’assegno pieno è pari a 309,11 euro mensili, per un totale di 1.545,55 euro, mentre l’ISE di riferimento per nuclei di tre componenti è fissato a 32.222,66 euro.

Per l’assegno di maternità dello Stato, valevole per le nascite del 2009 e per affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia avvenuto nel 2009, l’importo della misura intera è pari a 1.902,90 euro. La circolare precisa inoltre che per il 2008 l’importo era pari a 1.843,90 euro.

Limiti di reddito per il congedo parentale

In base al decreto ministeriale del 20 novembre 2008, la variazione previsionale per la perequazione automatica delle pensioni per il 2009 è fissata al 3,3%. Ne deriva che il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio per il 2009 è pari a 5.956,60 euro.

Tale valore serve a determinare il diritto all’indennità del 30% per il congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001. Il genitore che nel 2009 richiede periodi ulteriori di congedo parentale rispetto a quelli ordinari ha diritto all’indennità solo se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo, cioè inferiore a 14.891,50 euro. La circolare si riserva di comunicare il valore definitivo qualora differisca da quello provvisorio.

Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001: indennità e accredito figurativo

Per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap, la circolare ricorda che il limite di 70 milioni di lire, pari a 36.151,98 euro, costituisce il tetto massimo complessivo annuo dell’onere per il beneficio previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Tale importo deve essere rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’importo complessivo annuo va ripartito fra indennità economica e accredito figurativo, calcolando le due voci sulla base dell’importo complessivo annuo e dell’aliquota pensionistica IVS vigente nell’ordinamento interessato. La differenza tra i due valori rappresenta il costo massimo della copertura figurativa annua. Inoltre, la retribuzione figurativa accreditabile rapportata al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Per il 2009, applicando la variazione ISTAT del 3,2% e l’aliquota del 33% del FPLD, sono fissati i seguenti valori massimi:

  • importo complessivo annuo: 43.276,13 euro;
  • importo massimo annuo dell’indennità: 32.538,00 euro;
  • importo massimo giornaliero dell’indennità: 88,90 euro;
  • retribuzione figurativa massima annua accreditabile: 32.538,00 euro;
  • retribuzione figurativa massima settimanale: 625,73 euro;
  • retribuzione figurativa massima giornaliera: 88,90 euro.

Allegato provinciale per compartecipanti familiari e piccoli coloni

In allegato la circolare riporta, per ciascuna provincia, la retribuzione media giornaliera 2008, il contributo giornaliero e il contributo base da utilizzare per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni in via temporanea per il 2009, in attesa dei nuovi salari provinciali. Le tabelle provinciali costituiscono il riferimento operativo per la liquidazione delle prestazioni nelle more della comunicazione dei valori 2009.

Punti principali

Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e tubercolosi

La circolare definisce gli importi giornalieri da assumere a base per le prestazioni riferite a periodi di paga del 2009 per diverse categorie di lavoratori. Per i lavoratori soci di organismi cooperativi, dal 1° gennaio 2007 si applicano i criteri generali della retribuzione imponibile, senza più il vecchio regime convenzionale; la retribuzione utile non può essere inferiore al minimale giornaliero di 43,49 euro. Per gli operai agricoli a tempo determinato si applicano le retribuzioni contrattuali e non più i salari convenzionali, con minimo di 38,69 euro. Per gli italiani operanti in Paesi extracomunitari si richiamano le retribuzioni convenzionali 2009 già determinate con decreto ministeriale e pubblicate nella circolare n. 23/2009. Per le lavoratrici domestiche si indicano fasce di retribuzione convenzionale oraria e, per le lavoratrici autonome del settore agricolo e del commercio/artigianato, gli importi da usare per maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza.

Assegni e prestazioni di maternità

Per l’assegno di maternità dei Comuni, rivalutato del 3,2% ISTAT, l’importo pieno è fissato in 309,11 euro mensili per complessivi 1.545,55 euro, con ISEE di riferimento pari a 32.222,66 euro per nuclei di tre componenti. Per l’assegno di maternità dello Stato, valevole per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni del 2009, l’importo è pari a 1.902,90 euro. Per le lavoratrici autonome e agricole sono indicati gli importi giornalieri di riferimento: 37,49 euro per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, 38,72 euro per le artigiane e 33,93 euro per le commercianti.

Gestione separata: maternità, malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota complessiva 2009 è pari al 25,72% e il contributo mensile utile sul minimale di reddito di 14.240,00 euro è di 305,21 euro. Per gli eventi insorti nel 2009, il limite di reddito per l’indennità di degenza ospedaliera e di malattia è pari a 62.068,30 euro. Per i collaboratori a progetto e categorie assimilate, l’indennità di malattia è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera e, per il 2009, si calcola su 250,70 euro giornalieri, con importi di 10,03 euro, 15,04 euro o 20,06 euro a seconda dei mesi di contribuzione accreditati. Per la degenza ospedaliera, sempre per eventi iniziati nel 2009, l’indennità giornaliera è pari a 20,06 euro, 30,08 euro o 40,11 euro a seconda della contribuzione nei dodici mesi precedenti.

Congedo parentale e congedi per assistenza a familiari disabili

Per i casi di congedo parentale di cui all’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il reddito individuale del genitore deve essere inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio 2009, fissato in 5.956,60 euro; il relativo limite è quindi pari a 14.891,50 euro. Per l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare aggiorna il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo all’indennità economica e all’accredito figurativo, sulla base della rivalutazione ISTAT del 3,2% e dell’aliquota contributiva del 33%: per il 2009 l’importo complessivo annuo è 43.276,13 euro, l’importo massimo annuo dell’indennità è 32.538,00 euro e il massimo giornaliero è 88,90 euro; la retribuzione figurativa massima accreditabile è pari a 32.538,00 euro annui, 625,73 euro settimanali e 88,90 euro giornalieri.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi, limitatamente alle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi per i primi 180 giorni di assistenza, i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia. La circolare richiama che per il 2009 i nuovi salari provinciali saranno comunicati successivamente; nel frattempo devono essere usati in via temporanea e salvo conguaglio i valori validi per il 2008. Sono riportate in allegato le retribuzioni medie giornaliere provinciali con il relativo contributo giornaliero e contributo base.

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