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Legge

L.R. Valle d'Aosta 10/2009

Modificazioni alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 10/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica le leggi regionali n. 76/1984 e n. 56/1986 in materia di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia e di finanziamenti agevolati alle cooperative edilizie. È stata poi abrogata dall’art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3, per cui oggi non ha più applicazione pratica.

Modifiche alle discipline regionali sui fondi di rotazione e sui finanziamenti agevolati per l’edilizia

Modifiche alla disciplina regionale su edilizia e cooperative edilizie

La legge regionale 26 maggio 2009, n. 10 interviene su due testi normativi regionali già vigenti in materia di sostegno all’edilizia: la L.R. 28 dicembre 1984, n. 76, relativa ai fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia, e la L.R. 28 novembre 1986, n. 56, sui finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie. Il provvedimento ha natura modificativa e non detta, nel testo fornito, una disciplina autonoma di nuovo contenuto.

Oggetto dell’intervento

L’atto aggiorna le disposizioni regionali che regolano:

  • la costituzione e gestione dei fondi di rotazione destinati al settore edilizio;
  • i finanziamenti agevolati concessi alle cooperative edilizie.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione indicata nell’atto ed opera nei limiti delle norme regionali richiamate e modificate. Il testo fornito non consente di ricostruire nel dettaglio le singole innovazioni introdotte, ma solo di rilevare che l’intervento incide su questi due ambiti di sostegno all’edilizia.

Regime di vigenza e attualità

La legge è stata successivamente abrogata dall’art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3. Pertanto:

  • non è più vigente;
  • non risulta utile per l’applicazione attuale della disciplina, se non per eventuali profili storici o per ricostruzioni riferite al periodo in cui era ancora efficace.

Rilievo operativo

Per un uso professionale, il provvedimento va considerato ormai superato, poiché la sua funzione era limitata all’aggiornamento di normative regionali sull’edilizia successivamente abrogate o comunque non più attuali nel contesto applicativo odierno.

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