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Legge

L.R. Valle d'Aosta 12/2009

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 12/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA), con procedure, consultazioni, monitoraggio, controlli e sanzioni. Contiene inoltre modifiche di leggi regionali per l’adeguamento alla direttiva servizi e ad altri obblighi UE. Parte della disciplina è stata poi aggiornata o abrogata; l’art. 37 è omesso e l’art. 38 è oggi abrogato.

VAS, VIA e adeguamenti comunitari della Valle d’Aosta

Valutazione ambientale strategica, VIA e adeguamenti comunitari in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina, per il territorio della Valle d’Aosta, la VAS sui piani e programmi e la VIA sui progetti, in conformità alla normativa europea e statale. Contiene inoltre disposizioni di adeguamento alla direttiva servizi e varie modifiche settoriali ad altre leggi regionali.

Finalità e definizioni generali

La disciplina mira a integrare le considerazioni ambientali nella pianificazione e nei progetti, assicurando un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute, la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e una tempestiva informazione al pubblico. Sono definiti, tra gli altri, VAS, VIA, impatti ambientali, rapporto ambientale, studio preliminare ambientale, studio di impatto ambientale, verifica di assoggettabilità, autorità competente, autorità procedente, pubblico, consultazione, dichiarazione di sintesi e rapporto preliminare.

Struttura competente e principi procedurali

La struttura regionale competente deve operare in condizioni di terzietà e autonomia. Cura l’istruttoria dei procedimenti, supporta proponente e autorità procedente, esprime pareri sull’assoggettabilità, coordina i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, rilascia il provvedimento di VIA, svolge attività di monitoraggio e informa periodicamente il Ministero competente sui procedimenti in corso. Le procedure possono essere semplificate tramite conferenze di servizi e accordi di coordinamento. È prevista la possibilità di tutelare parti della documentazione per ragioni di segreto industriale o commerciale, con decisione motivata della struttura competente.

Coordinamento tra VIA, AIA e valutazione di incidenza

La procedura di autorizzazione integrata ambientale è coordinata nel procedimento di VIA per i progetti di competenza regionale ricadenti nel relativo campo di applicazione; in tali casi il provvedimento di VIA tiene luogo dell’AIA e garantisce un’unica consultazione pubblica. VAS e VIA ricomprendono la valutazione di incidenza. Inoltre, per i progetti già inseriti in piani o programmi valutati positivamente in VAS, nella VIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi già svolte.

Ambito della VAS

Sono sottoposti a VAS i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente o sul patrimonio culturale, in particolare quelli relativi a settori come aria, agricoltura, foreste, caccia, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e uso dei suoli, quando costituiscono quadro di riferimento per progetti elencati negli allegati. La VAS è richiesta anche quando, per possibili effetti sui siti Natura 2000, sia necessaria la valutazione di incidenza. Per le piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la VAS scatta solo se la verifica di assoggettabilità evidenzia possibili effetti negativi significativi. Sono esclusi, tra l’altro, i piani e programmi per la difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o segreti, i piani finanziari o di bilancio e quelli conseguenti a emergenze o calamità. Per i piani regolatori generali comunali e le relative varianti si applicano le procedure urbanistiche specifiche previste dalla normativa regionale richiamata.

Procedura VAS

La VAS si avvia contestualmente alla formazione del piano o programma e comprende: eventuale verifica di assoggettabilità, concertazione di avvio, rapporto ambientale, consultazioni, valutazione, decisione, informazione e monitoraggio.

Verifica di assoggettabilità VAS

Il proponente trasmette un rapporto preliminare con i dati utili a verificare gli effetti ambientali. La struttura competente individua i soggetti da consultare, acquisisce osservazioni e decide entro 90 giorni dalla trasmissione se assoggettare o escludere il piano o programma dalla VAS, eventualmente imponendo prescrizioni. L’esito è pubblicato sul sito regionale.

Concertazione di avvio e rapporto ambientale

Per definire contenuti e dettaglio del rapporto ambientale, il proponente trasmette una relazione metodologica preliminare. La struttura competente e i soggetti interessati formulano osservazioni; la concertazione si conclude, salvo diverso accordo, entro 90 giorni con un parere utile alla redazione del rapporto ambientale. Il rapporto ambientale è a carico del proponente, è parte integrante del piano o programma e deve valutare effetti significativi, alternative ragionevoli, criteri di compatibilità ambientale, indicatori e monitoraggio, tenendo conto del livello delle conoscenze e senza duplicazioni inutili.

Partecipazione, valutazione e approvazione

La proposta di piano o programma, con rapporto ambientale e sintesi non tecnica, è trasmessa alla struttura competente e resa pubblica mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web regionale. Chiunque può presentare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione. La struttura competente valuta documentazione e osservazioni ed esprime il parere entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni. Se necessario, il piano o programma è rivisto prima dell’approvazione. L’atto di approvazione deve contenere il parere VAS, la dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio. L’avviso di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sui siti della Regione, dell’autorità procedente e del proponente.

Monitoraggio VAS

Il monitoraggio serve a controllare gli effetti significativi sull’ambiente e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, anche per individuare effetti negativi imprevisti e attivare misure correttive. È svolto dal proponente, che trasmette periodicamente i risultati alla struttura competente. Il piano deve indicare responsabilità e risorse finanziarie per il monitoraggio, e i risultati sono resi pubblici e considerati nei successivi atti di pianificazione.

Ambito della VIA

Sono soggetti a VIA i progetti elencati negli allegati e le loro modifiche sostanziali, nonché i progetti assoggettati a VIA in esito alla verifica di assoggettabilità. Sono inclusi anche i progetti dell’allegato B ubicati, anche solo in parte, in aree naturali protette o siti Natura 2000; in tali casi le soglie dimensionali, se previste, si riducono del 50%. Sono esclusi gli interventi urgenti disposti per salvaguardare l’incolumità delle persone o mettere in sicurezza immobili a seguito di calamità, con obblighi di pubblicità e informazione alla Commissione europea tramite il Ministero competente.

Procedura VIA

La VIA si avvia dal proponente e comprende: eventuale verifica di assoggettabilità, definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, presentazione e pubblicazione del progetto, consultazione, valutazione, decisione, informazione e monitoraggio.

Valutazione preliminare per modifiche tecniche

Per modificazioni, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti degli allegati A e B, il proponente può chiedere una valutazione preliminare sulla possibile assenza di impatti negativi significativi. La struttura competente risponde entro 30 giorni indicando se l’intervento debba essere sottoposto a VIA o a verifica di assoggettabilità.

Verifica di assoggettabilità VIA

Sono soggetti a verifica i progetti dell’allegato B, le loro modifiche sostanziali e i progetti per i quali la verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune interessato. Il proponente deposita progetto preliminare e studio preliminare ambientale; la struttura competente controlla la completezza, individua i soggetti da consultare, pubblica l’avviso e mette gli atti a disposizione del pubblico. Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni. Entro i 35 giorni successivi la struttura competente valuta gli impatti e adotta il provvedimento di assoggettabilità. Se il progetto non presenta impatti negativi significativi è escluso dalla VIA, con eventuali prescrizioni; altrimenti si applica la procedura completa. L’esito è pubblicato sul sito regionale e con avviso nel Bollettino ufficiale.

Definizione dei contenuti dello studio, studio di impatto e istanza

Il proponente può chiedere una fase di consultazione preliminare per definire portata, dettaglio e metodologie dello studio di impatto ambientale. In tal caso presenta un piano di lavoro con progetto preliminare e studio preliminare ambientale. Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente, deve essere redatto da esperti competenti e contenere una sintesi non tecnica chiara e riproducibile per il pubblico. L’istanza di VIA va presentata con progetto definitivo, studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica ed elenco dei titoli abilitativi necessari, anche in copia informatica. La struttura competente verifica la completezza entro 30 giorni; se mancano integrazioni e non vengono prodotte nei termini, il progetto si intende non presentato. La documentazione è poi depositata presso la struttura competente e i Comuni interessati, con pubblicità sul sito regionale, sul Bollettino ufficiale, all’albo pretorio e su un quotidiano regionale.

Consultazione e acquisizione dei pareri

Entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale chiunque può presentare osservazioni. La struttura competente può disporre un’inchiesta pubblica. I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il loro parere entro 60 giorni dalla pubblicazione, anche in conferenza di servizi.

Valutazione, integrazioni e decisione

La valutazione si conclude con il provvedimento di VIA entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni. Nei primi 30 giorni la struttura competente può chiedere integrazioni, mentre il proponente può chiedere un contraddittorio sintetico o la modifica dei documenti. Per le integrazioni è concesso un termine massimo di 60 giorni, prorogabile motivatamente; se non rispettato, l’istanza si intende ritirata. In casi complessi il termine di valutazione può essere prorogato fino a 60 giorni. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni ambientali per realizzazione, esercizio e dismissione. I lavori non possono iniziare prima del provvedimento e devono essere avviati entro 5 anni dalla pubblicazione, salvo termine più lungo stabilito nel provvedimento o proroga motivata; decorso il termine la VIA va reiterata. La proroga o il diniego sono adottati entro 60 giorni dalla richiesta.

Rapporto tra VIA e titolo abilitativo

L’autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo al progetto deve comprendere almeno il provvedimento di VIA e le relative prescrizioni, incluse le misure per evitare, prevenire, ridurre o compensare gli impatti negativi e significativi e le misure di monitoraggio.

Monitoraggio VIA

Il monitoraggio verifica gli impatti significativi, la conformità alle prescrizioni e l’eventuale insorgenza di effetti negativi imprevisti. Il provvedimento di VIA indica modalità, parametri e durata del monitoraggio, proporzionati a natura, ubicazione, dimensioni e significatività del progetto. Il monitoraggio è svolto dal proponente, che comunica i risultati e le eventuali misure correttive alla struttura competente; le informazioni sono pubblicate sul sito regionale.

Controlli e sanzioni

La struttura competente esercita vigilanza e controllo, avvalendosi nei limiti delle rispettive competenze di Comuni, Corpo forestale e ARPA, fermo restando il ruolo degli organi statali di polizia giudiziaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Presidente della Regione secondo le regole del d.lgs. 152/2006; i proventi sono introitati nel bilancio regionale.

Disposizioni transitorie e finali

Le procedure di VAS e VIA avviate prima dell’entrata in vigore della legge restano regolate dalla normativa vigente al momento dell’avvio. La VAS e la VIA sono presupposto o parte integrante dei procedimenti di autorizzazione o approvazione. Ogni riferimento alla precedente legge regionale sulla VIA del 1999 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del presente titolo. Gli allegati del titolo I possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

Adeguamento alla direttiva servizi e altre modifiche di leggi regionali

La legge enuncia i principi per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, orientati a garantire libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e semplificazione amministrativa, anche tramite procedure elettroniche. Le autorizzazioni per attività di servizi devono, in linea generale, avere durata illimitata salvo i casi previsti dalla direttiva e rispettare i principi indicati. Sono inoltre introdotte o modificate varie disposizioni di altre leggi regionali; una parte di queste modifiche è stata nel tempo abrogata o superata da successive leggi. Un articolo di modifica sugli interventi regionali per imprese industriali e artigiane nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli risulta oggi abrogato.

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