Cassazione Penale, Sentenza n. 10922/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando, in vari profili: (i) la commisurazione della pena base (ritenuta eccessiva rispetto al ruolo marginale loro prospettato); (ii) il mancato riconoscimento o la non piena estensione delle attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.; (iii) la mancata riqualificazione dei fatti, per Mecaj, nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (iv) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. I motivi sono tutti fondati su doglianze di insufficiente o illogica motivazione della Corte d'appello in ordine a detti profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (i) la qualificazione del fatto, compresa l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità per Mecaj, era motivata con elementi di contesto (durata dell'attività, quantità complessiva trattata, disponibilità di denaro e telefoni, contatti con altri soggetti) e dunque insindacabile in Cassazione; (ii) la determinazione della pena base e l'applicazione/valutazione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e, salvo ragionevole difformità o illogicità manifeste, non sono sindacabili in questa sede; (iii) le argomentazioni sulla continuazione e sugli aumenti di pena risultavano adeguatamente giustificate con le formule e i richiami ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; pertanto le censuresi dei ricorrenti sono inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati a sostenere le spese del procedimento e ad altri oneri indicati (compenso determinato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90
Norma che disciplina la cessione di sostanze stupefacenti; usata per la qualificazione del reato più grave nei confronti di alcuni imputati, in combinazione con la valutazione degli elementi concreti della condotta.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Fattispecie di ridotta gravità applicabile solo in presenza di minima offensività deducibile dalla qualità/quantità della sostanza e/o dai mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la Cassazione ribadisce che se uno degli indicatori è negativo la possibilità di riconoscimento viene meno.
codice penale, art. 133
Fissa i criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che è sufficiente il richiamo ai criteri (es. gravità del fatto, capacità a delinquere) salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui è richiesta motivazione più dettagliata.
codice penale, art. 62‑bis
Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il loro riconoscimento richiede elementi positivi rilevanti e non è automatico per mera assenza di precedenti.
codice penale, art. 81
Disciplina la continuazione tra reati e gli aumenti di pena; la giurisprudenza richiede l'individuazione del reato più grave e la determinazione e motivazione dell'aumento per i contestuali reati satellite (visione 'multifocale').
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per omessa o insufficiente motivazione; è la norma processuale invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese di cassazione.
Costituzione, art. 11
Evocato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; i ricorrenti avevano richiamato il principio di adeguata motivazione.
Costituzione, art. 27
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla funzione rieducativa della pena quale criterio di sintonia tra commisurazione della pena e finalità rieducative.
Massime di principio
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 si applica solo se la minima offensività è dimostrabile tramite tutti gli indicatori rilevanti (quantità/qualità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze): la presenza di un indice negativo impedisce l'applicazione.
- La diversa qualificazione o dosimetria della pena tra coimputati può essere legittima: va valutato il contesto personale e fattuale di ciascun soggetto (non è necessario che la stessa quantità/prova produca la medesima valutazione per tutti).
- La determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, applicazione delle attenuanti) è rimessa in ampia misura al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizio logico, contraddittorietà o illogicità manifesta, non per rivalutazione del merito.
- Le attenuanti generiche ex art. 62‑bis non sono automatiche per mera incensuratezza: richiedono elementi positivi che giustifichino un regime di particolare benevolenza; il giudice può motivare il diniego con la mancanza di elementi positivi rilevanti.
- Nella valutazione degli aumenti per continuazione il giudice deve indicare il reato più grave e tener conto della proporzionalità interna tra pene; la motivazione può essere sintetica se la pena complessiva è prossima al minimo, ma richiede maggiore dettaglio quanto più ci si discosta dal minimo.
- In cassazione le censure di mera insoddisfazione per la misura della pena o per la dosimetria delle attenuanti sono spesso inammissibili se la Corte di merito ha fornito motivazioni adeguate, anche sintetiche, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
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