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Legge

L.R. Liguria 2/2021

Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una norma transitoria al regolamento regionale sulla caccia al cinghiale in forma collettiva. Dopo l’approvazione del piano faunistico-venatorio del 24 maggio 2021, il rinnovo della zonizzazione deve essere completato dagli A.T.C./C.A. entro l’avvio della seconda stagione venatoria in cui il piano trova attuazione.

Norma transitoria sul rinnovo della zonizzazione per la caccia al cinghiale in forma collettiva

Norma transitoria sul rinnovo della zonizzazione per la caccia al cinghiale in forma collettiva

Il regolamento regionale interviene sul disciplinare della caccia al cinghiale in forma collettiva nella Regione, introducendo una disposizione transitoria che coordina il rinnovo della zonizzazione con il nuovo piano faunistico-venatorio approvato nel 2021.

Ambito e finalità

La modifica riguarda il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5, che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi della normativa regionale sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio. L’intervento non riscrive la disciplina generale, ma inserisce una regola temporanea per gestire il passaggio al nuovo assetto pianificatorio.

Regime transitorio sulla zonizzazione

La nuova disposizione stabilisce che il processo di rinnovo della zonizzazione, previsto dall’articolo 6, comma 3, deve essere portato a termine dagli A.T.C./C.A. a seguito dell’approvazione del piano faunistico-venatorio deliberato dal Consiglio regionale il 24 maggio 2021, n. 7.

In particolare:

  • il rinnovo della zonizzazione è collegato al nuovo piano faunistico-venatorio;
  • il completamento è affidato agli A.T.C./C.A.;
  • il termine finale coincide con l’avvio della seconda stagione venatoria nella quale il piano viene attuato.

Effetti pratici

La norma serve a garantire continuità amministrativa nella fase di adeguamento della zonizzazione alle nuove previsioni di pianificazione faunistico-venatoria. Il contenuto ha quindi rilievo operativo solo nel periodo di transizione successivo all’approvazione del piano del 24 maggio 2021 e fino al completamento del rinnovo nei termini indicati.

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