L.R. Liguria 14/2021
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna e coordina varie norme regionali liguri su Consiglio regionale, aree protette, acquisti, servizi necroscopici-funebri, comunicazione, flussi documentali, caccia e bilancio. Introduce alcune abrogazioni e nuovi regimi transitori, tra cui l’adeguamento per gli operatori funebri entro 36 mesi e il rinvio al 31 dicembre 2021 per un adempimento sui flussi documentali. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ligure
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale ligure
La legge regionale della Liguria interviene su numerosi settori dell’ordinamento regionale, con modifiche puntuali a leggi settoriali e a un regolamento regionale. La disciplina risultante riguarda soprattutto organizzazione interna, aree protette, servizi funebri, informazione istituzionale, flussi documentali, caccia e protezione della fauna, con applicazione limitata al territorio ligure.
Servizio automobilistico comune tra Giunta e Consiglio regionale
È prevista la possibilità di gestione comune, in capo alla Giunta regionale e su richiesta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del servizio automobilistico di Giunta e Assemblea Legislativa. La norma salvaguarda l’autonomia regolamentare della Giunta, ma disciplina alcuni effetti specifici della gestione unificata.
In caso di gestione comune:
- al Presidente del Consiglio regionale si applicano, per tutta la durata della gestione unificata, le disposizioni previste per il Presidente e per gli Assessori della Giunta regionale in materia di utilizzo dell’autovettura istituzionale;
- il Consiglio regionale mette a disposizione del servizio comune la propria unica autovettura istituzionale di rappresentanza;
- il personale autista del Consiglio regionale, dipendente a tempo indeterminato dell’Assemblea Legislativa alla data di entrata in vigore della disposizione, è distaccato presso le strutture della Giunta regionale con oneri a carico del Consiglio regionale;
- se il Presidente del Consiglio regionale non esercita l’opzione di utilizzo prevista dalla disciplina sul trattamento economico dei consiglieri, il personale resta comunque assegnato al servizio comune, è retribuito dall’Assemblea Legislativa e viene utilizzato prioritariamente per le esigenze del Consiglio regionale.
Modifiche alla disciplina delle aree protette
La legge interviene sul riordino delle aree protette sopprimendo alcune disposizioni della l.r. 12/1995. Vengono eliminate parti della disciplina che regolavano l’assetto organizzativo degli enti di gestione e vengono abrogati i commi 2-bis e 6-quater dell’articolo 29-bis, oltre all’abrogazione integrale dell’articolo 49-bis.
L’effetto complessivo è una semplificazione del quadro normativo in materia di organizzazione e gestione delle aree protette regionali, senza introdurre nuovi strumenti sostitutivi nel testo qui considerato.
Centralizzazione degli acquisti e rapporti finanziari con A.Li.Sa.
Nella disciplina regionale sulla centralizzazione degli acquisti viene eliminato il riferimento alla definizione dei rapporti tra A.Li.Sa. e Regione. Resta fermo che il relativo assetto non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione.
Servizi necroscopici, funebri e cimiteriali
La legge apporta varie modifiche alla l.r. 15/2020, incidendo sui requisiti soggettivi e sul regime transitorio degli operatori del settore.
Sul piano dei soggetti abilitati, viene sostituito il riferimento alle “imprese funebri” con quello alle “imprese autorizzate a svolgere attività funebre” e la figura dei “direttori tecnici” con quella dei “responsabili”. Inoltre, è abrogata una disposizione dell’articolo 7 e, nell’ambito di un rinvio interno, è corretto il richiamo da una lettera a un’altra.
È introdotto un importante regime transitorio per gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore della legge:
- i soggetti diversi dalle ditte individuali e dalle società di persone e capitali che esercitano le attività di cui all’articolo 6 devono adeguare la propria forma giuridica entro 36 mesi;
- se tali soggetti svolgono anche trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, entro lo stesso termine devono procedere alla separazione societaria;
- l’obbligo di separazione societaria si applica anche alle ditte individuali e alle società di persone e capitali che esercitano le attività di cui all’articolo 6.
Viene inoltre soppresso il riferimento alla “creazione” in una norma successiva della medesima legge.
Informazione e comunicazione della Regione
Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della l.r. 3/2004 e il comma 2 dell’articolo 3. La modifica riduce il contenuto della disciplina regionale sull’informazione e comunicazione istituzionale, limitando la regolazione alle sole parti non abrogate.
Flussi documentali
Per un adempimento previsto dalla l.r. 37/2009, il termine originario del 30 giugno 2021 è prorogato al 31 dicembre 2021. La disposizione ha quindi natura temporanea e riferita a quel preciso termine di completamento.
Copertura finanziaria di disposizioni precedenti
La legge integra la precedente disciplina di adeguamento dell’ordinamento regionale prevedendo specifiche coperture per gli oneri derivanti da un articolo della l.r. 7/2021:
- per l’esercizio 2021, euro 20.000,00 mediante il fondo di riserva per spese obbligatorie del bilancio di previsione 2021-2023;
- per gli esercizi successivi, euro 40.000,00 per ciascun esercizio, mediante aumento del fabbisogno del Consiglio regionale.
Circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati
Viene precisata la disciplina del divieto di circolazione in determinati ambiti, escludendo dal divieto relativo agli alvei di piena ordinaria ed eccezionale nella parte in secca, purché nel rispetto della normativa statale e regionale in materia paesaggistica, ambientale e idraulica.
Resta tuttavia fermo il divieto:
- nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;
- nei bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a situazioni di allerta di protezione civile.
Protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio: richiami vivi
La legge modifica in modo significativo la disciplina dei richiami vivi per la caccia da appostamento e il relativo sistema di identificazione e registrazione.
Regole sugli anelli e sulla documentazione
Sono soppressi i riferimenti agli anelli “riconosciuti” e viene chiarito che gli anelli devono essere annotati sul registro personale del detentore. Gli anelli hanno una validità massima di 10 anni dalla data di primo inanellamento, come risultante dalla documentazione di origine dell’esemplare.
Registro regionale dei detentori di richiami vivi
È istituito presso la struttura competente della Giunta regionale il Registro regionale dei detentori di richiami vivi, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il Registro contiene:
- i dati anagrafici dei detentori;
- gli anelli rilasciati, con indicazione del numero;
- gli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di primo inanellamento.
La Giunta regionale stabilisce inoltre:
- le caratteristiche degli anelli inamovibili;
- le modalità di consegna ai detentori e agli allevatori;
- eventuali forme di avvalimento delle associazioni venatorie, degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per la gestione del Registro e il rilascio degli anelli.
Regime transitorio
Fino al raggiungimento di un sistema definitivo e omogeneo di identificazione dei richiami vivi, ai fini della legittima detenzione fa fede la documentazione in possesso dei detentori unitamente all’anello inamovibile precedentemente attribuito all’esemplare.
Ulteriori modifiche alla disciplina venatoria
È soppresso, in un’altra disposizione della l.r. 29/1994, il riferimento agli uccelli “stagionali”. La legge interviene quindi anche su un aspetto puntuale del regime delle specie e dei richiami consentiti.
Interventi per aree protette, ZSC e ZPS
La legge di stabilità regionale 2017 viene integrata per includere, tra gli interventi finanziabili, quelli di tutela, valorizzazione e promozione delle aree protette regionali, terrestri e marine, nonché delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).
Modifiche al regolamento sugli uccelli allevati e sui richiami vivi
Il regolamento regionale del 2019 viene adeguato alla nuova disciplina sui richiami vivi e sugli anelli.
Tra le principali innovazioni:
- gli anelli hanno validità di 10 anni dalla data del primo inanellamento e sono consegnati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- l’“elenco” dei detentori è sostituito dal “registro regionale dei detentori di richiami vivi e registro personale”;
- nel registro vanno annotati i dati anagrafici dei detentori e gli anelli rilasciati con il relativo numero;
- il registro regionale e quello personale contengono, per un massimo di 10 anni dalla data di primo inanellamento, gli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012;
- sono precisate ulteriori modalità di identificazione, certificazione di provenienza, conservazione degli anelli e utilizzo dei registri;
- per le gabbie e gli spazi di detenzione sono specificate dimensioni minime, con una misura indicata per detenere fino a 2 esemplari provenienti da cattura e altre dimensioni per esemplari provenienti da allevamento con caratteristiche assimilabili a specie ad uso zootecnico;
- in attesa dell’iscrizione al registro regionale, per la legittima detenzione e l’uso venatorio dei richiami vale la documentazione in possesso dei cacciatori insieme all’anello precedentemente attribuito.
Clausola di invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione, salvo quanto espressamente previsto nella disposizione finanziaria relativa all’articolo 11 della l.r. 7/2021.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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