Messaggio numero 35 del 19-2-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le agevolazioni contributive previste dall’art. 5 del D.lgs. n. 61/2000, come disciplinate dal D.M. 12 aprile 2000, sono cumulabili con il credito d’imposta introdotto dall’art. 7 della legge n. 338/2000, purché ricorrano i requisiti di legge. Viene richiamata la precedente circolare n. 145/2000, che aveva indicato l’alternatività del beneficio con altre agevolazioni, e la circolare del Ministero delle Finanze n. 5/2001, che conferma la cumulabilità del credito d’imposta nei limiti previsti per le diverse fattispecie.
Cumulabilità tra agevolazioni contributive per part-time e credito d'imposta della legge n. 338/2000
Cumulabilità tra agevolazioni contributive e credito d’imposta
Il documento risponde a richieste di chiarimento in merito alla possibilità di cumulare le agevolazioni contributive previste dall’art. 5 del D.lgs. n. 61/2000, come disciplinate dal Decreto interministeriale Lavoro-Tesoro del 12 aprile 2000, con i benefici introdotti dall’art. 7 della legge n. 338/2000 (Finanziaria 2001). La conclusione è favorevole alla cumulabilità, in presenza dei presupposti normativi.
Quadro normativo richiamato
Vengono richiamate innanzitutto le disposizioni operative già fornite con la circolare n. 145 del 4 agosto 2000, relativa ai benefici del D.M. 12 aprile 2000 in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato part-time.
Nella circolare n. 145/2000, al punto 4, era stata affermata l’alternatività del beneficio previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 61/2000 rispetto a qualunque altra forma di agevolazione riferita ai medesimi lavoratori.
Intervento della legge n. 338/2000
Il documento evidenzia che la legge n. 338/2000 ha successivamente introdotto un credito d’imposta, prevedendo all’art. 7, comma 8, la sua cumulabilità con altri benefici eventualmente concessi.
Viene inoltre richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 26 gennaio 2001, che ha precisato quanto segue:
- il credito d’imposta di lire 800.000 è cumulabile, senza limitazioni, con altri benefici eventualmente concessi;
- il credito d’imposta di lire 400.000, di cui al comma 10, è soggetto alla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996;
- a tale credito sono cumulabili altri benefici concessi ai sensi della medesima comunicazione, purché non sia superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
Conclusione sulla cumulabilità
Alla luce di tali elementi, e considerata la natura non previdenziale del beneficio previsto dall’art. 7 della legge n. 338/2000, il documento afferma che non sussistono ostacoli alla cumulabilità tra le agevolazioni in esame, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge.
Esito operativo
Il chiarimento finale è quindi che:
- il beneficio contributivo per i rapporti part-time a tempo indeterminato resta disciplinato dalla normativa richiamata e dalla circolare n. 145/2000;
- il credito d’imposta introdotto dalla legge n. 338/2000 può essere cumulato con tale beneficio;
- la cumulabilità è ammessa solo se permangono tutti i requisiti previsti dalle norme applicabili.
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