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Messaggio

Messaggio numero 44 del 2-3-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica alle sedi INPS di Abruzzo e Molise di sospendere le azioni di recupero contributivo verso le aziende che hanno aderito a contratti di riallineamento, in attesa di chiarimenti ministeriali sull’ambito territoriale di applicazione della normativa.

Contratti di riallineamento in Abruzzo e Molise: sospensione del recupero contributivo

Contratti di riallineamento in Abruzzo e Molise

Il documento, rivolto ai Dirigenti delle Sedi delle Regioni Abruzzo e Molise, interviene sulla questione dell’ambito territoriale di applicazione dei contratti di riallineamento. In attesa di chiarimenti definitivi, dispone la sospensione delle azioni di recupero contributivo nei confronti delle aziende operanti nei territori interessati che abbiano aderito a tali contratti.

Quadro normativo richiamato

Viene ricostruito l’evolversi della disciplina dei contratti di riallineamento:

  • l’originario art. 5, comma 1, della legge n. 608/1996 consentiva la stipula dei contratti alle imprese industriali e artigiane operanti nei territori individuati dall’art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 1968, n. 64;
  • tale norma rinviava ai territori "meridionali" di cui all’art. 1 del Testo Unico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
  • la legge n. 196/1997 ha modificato la normativa senza innovare in merito all’individuazione dei territori;
  • successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha stabilito che il campo di applicazione riguardi le imprese operanti nei territori di cui alle zone individuate ai sensi dell’art. 92, par. 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, trattandosi di aiuti di Stato a finalità regionale.

Ambito territoriale e incertezza applicativa

Il documento evidenzia che l’autorizzazione della Commissione Europea relativa all’Aiuto di Stato n. 545/98, richiesta con riferimento alle previsioni dell’art. 5 della legge n. 608/1996, non include tra i territori abilitati le Regioni Abruzzo e Molise.

Nonostante ciò, nella fase di incertezza interpretativa determinatasi dopo le modifiche normative, in Abruzzo e Molise si è fatto ricorso allo strumento dei contratti di riallineamento. Di conseguenza, le aziende coinvolte risultano esposte a una posizione debitoria nei confronti dell’Istituto.

Indicazioni operative per le Sedi

A fronte dell’indeterminatezza della disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha invitato l’Istituto ad astenersi da qualsiasi azione di recupero della contribuzione nei confronti delle aziende operanti nei territori richiamati.

In applicazione di tale indicazione, le Sedi interessate devono:

  • interrompere i termini prescrizionali;
  • sospendere ogni azione di recupero;
  • mantenere in sospeso le iniziative nei confronti delle aziende operanti in Abruzzo e Molise che abbiano aderito a contratti di riallineamento.

Attesa di ulteriori chiarimenti

La sospensione è motivata dall’attesa di approfondimenti presso le sedi competenti, che il Ministero si è riservato di promuovere. Il documento non definisce una soluzione definitiva della questione, ma limita l’azione amministrativa fino a nuovi chiarimenti.

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