Messaggio numero 247 del 26-2-2001
Il Comitato Amministratore della gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335, decide in unica istanza anche sui ricorsi relativi alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, nonché su quelli in materia di riscatti e ricongiunzioni e di contributi dovuti alla gestione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che il Comitato amministratore della gestione speciale è competente a decidere in unica istanza sui ricorsi relativi a maternità, assegni per il nucleo familiare, riscatti, ricongiunzioni e contributi dovuti alla gestione. Indica inoltre a quali Direzioni centrali debbano essere trasmessi i ricorsi, in base alla materia trattata, e rinvia a successive comunicazioni per le prestazioni pensionistiche.
Trasmissione dei ricorsi al Comitato amministratore della gestione speciale ex art. 2, comma 26, L. 335/1995
Trasmissione dei ricorsi al Comitato amministratore della gestione speciale
Il documento informa della recente costituzione del Comitato Amministratore per la gestione speciale prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. In tale contesto, richiama la disciplina del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 dicembre 1999, n. 553, e specifica le competenze attribuite al Comitato in materia di ricorsi.
Competenza del Comitato
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 553/1999, al Comitato è attribuito il compito di decidere in unica istanza sui ricorsi avverso gli atti adottati dall’Istituto nelle seguenti materie:
- prestazioni relative alla maternità;
- assegni per il nucleo familiare (ANF);
- riscatti;
- ricongiunzioni;
- contributi dovuti alla gestione.
La competenza riguarda i ricorsi presentati dai soggetti iscritti alla gestione speciale che beneficiano anche delle predette prestazioni.
Istruttoria e trasmissione dei ricorsi
Il documento precisa che i ricorsi dovranno essere preventivamente istruiti dalle Sedi, le quali dovranno formulare la relativa proposta motivata. Successivamente, i ricorsi dovranno essere trasmessi alle strutture centrali competenti in base alla materia trattata.
Le destinazioni indicate sono le seguenti:
- Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito: per i ricorsi in materia di maternità e ANF;
- Direzione Centrale Prestazioni: per i ricorsi in tema di riscatti e ricongiunzioni;
- Direzione Centrale Entrate Contributive: per i ricorsi in materia contributiva.
Riserva sulle prestazioni pensionistiche
Il documento conclude con una riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, senza fornire ulteriori istruzioni in merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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