Messaggio numero 45 del 2-3-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama ulteriori chiarimenti sugli incentivi previsti dalla legge n. 448/1998, con focus sullo sgravio triennale per trasformazioni contrattuali e sul computo dell’occupazione nelle società collegate. In attesa di nuovi approfondimenti del Ministero del Lavoro, dispone che le Agenzie si astengano da recuperi coattivi verso le aziende interessate, salvo atti interruttivi della prescrizione.
Chiarimenti sugli incentivi per le imprese e sospensione dei recuperi coattivi
Chiarimenti sugli incentivi per le imprese e sospensione dei recuperi
La circolare n. 189 del 16 novembre 2000 fornisce ulteriori indicazioni sulla disciplina degli incentivi alle imprese introdotti dagli articoli 3, comma 5 e 6, e 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il documento si concentra in particolare sull’applicabilità dello sgravio triennale in alcune ipotesi di incremento occupazionale e contiene una misura provvisoria di cautela in attesa di ulteriori determinazioni ministeriali.
Ambito delle questioni trattate
La circolare richiama i chiarimenti già resi in precedenza, recependo integralmente le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le problematiche affrontate riguardano due profili specifici:
- l’esclusione del beneficio nei casi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di contratti a termine, inclusi i contratti di formazione e lavoro, nonché dei contratti a tempo parziale;
- il computo della forza occupazionale nell’ambito di società collegate.
Successivo intervento del Ministero del Lavoro
Con nota protocollo n. 79915 del 20 febbraio, il Ministero del Lavoro è tornato sulle medesime problematiche, rilevandone la particolare importanza e riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti. La circolare dà atto di tale nuovo intervento e della conseguente necessità di attendere un orientamento definitivo.
Conseguenze operative per le Agenzie
In attesa delle determinazioni che saranno assunte dal Ministero del Lavoro, la circolare dispone che le Agenzie devono astenersi da ogni recupero coattivo nei confronti delle aziende interessate. Resta salva soltanto la possibilità di porre in essere atti interruttivi della prescrizione, che non sono ricompresi nel divieto di recupero.
Riferimenti normativi e temporali
Il documento richiama espressamente:
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448, articoli 3, comma 5 e 6, e 4, comma 3;
- la circolare n. 189 del 16 novembre 2000;
- la nota protocollo n. 79915 del 20 febbraio.
Il contenuto ha natura interlocutoria e prudenziale, poiché rinvia a successivi approfondimenti ministeriali per la definizione finale della disciplina applicativa.
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