Cassazione Penale, Sentenza n. 4794/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. pen.; il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza ritenendo che persista la pericolosità sociale dell'indagato, in particolare per una presunta condanna per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e per la mancata acquisizione di consapevolezza e resipiscenza. Il ricorrente denunciava invece un travisamento degli atti: nel cumulo esecutivo non risultava alcuna condanna per il reato associativo invocato come ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Tribunale si era basato sull'esistenza di una condanna ostativa (art. 74 T.U. stupefacenti) che in realtà non figura nel titolo esecutivo; ha richiamato il principio sul vizio di travisamento della prova (che deve emergere dal provvedimento e svuotare la logica motivazionale) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 47, comma 3-bis (richiamato nel testo)
La norma disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali e le condizioni per la concessione; nel caso è stata applicata come criterio di valutazione della possibilità di eseguire la pena in misura alternativa, valutando consapevolezza, resipiscenza e condizioni soggettive del condannato.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74 (reato associativo in materia di stupefacenti)
Nel provvedimento impugnato il Tribunale aveva ritenuto il reato associativo ostativo all'affidamento; la Corte ha rilevato che tale presupposto era inesistente nel cumulo esecutivo e che l'assunto ha distorto la valutazione sulla concessione del beneficio.
art. 648-bis (ricettazione)
Citato tra i reati per i quali il ricorrente è stato condannato e considerato nel quadro complessivo della pena da espiare, rilevante per la valutazione della pericolosità ma non qualificato come ostativo nella sentenza di cassazione.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Art. 73 (illeciti relativi a sostanze stupefacenti) e art. 74 (associazione per delinquere in materia di stupefacenti) utilizzati nel quadro fattuale; la Corte richiede che l'esistenza di condanne ostative sia verificata concretamente e non presunta.
Massime di principio
- Il rigetto di un beneficio (es. affidamento in prova) fondato su una condanna ostativa deve basarsi su documentazione esecutiva effettivamente esistente: l'esistenza della causa ostativa va verificata e motivata concretamente.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante se emerge dal testo del provvedimento e se l'errore incide sulla coerenza logica della motivazione, rendendola illogica o infondata.
- Se il Tribunale dà rilievo a un elemento fattuale (p.es. una condanna) che non è presente nel titolo esecutivo, ciò costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Nella valutazione dell'ammissione a misure alternative si considerano elementi come la consapevolezza del disvalore del reato, la resipiscenza, l'offerta lavorativa verificata e la fruizione di benefici intermedi (lavoro esterno, permessi premio); l'assenza di tali elementi può giustificare il diniego ma la motivazione deve riferirsi a fatti reali e accertati.
- La revoca di un precedente affidamento per effetto di un nuovo cumulo esecutivo deve essere valutata alla luce della concreta entità della pena complessiva e delle successive modificazioni oggettive o soggettive che possono rendere nuovamente compatibile l'affidamento.
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