Cassazione Penale, Sentenza n. 24269/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato aveva già subito una misura cautelare personale dal 12 marzo 2025 in altro procedimento pendente davanti alla Procura di Catanzaro, poi trasformata in arresti domiciliari, per reati contro il patrimonio. In un successivo procedimento davanti alla Procura di Palmi, il GIP aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per ulteriori fatti di truffa aggravata, collocati nel medesimo arco temporale (gennaio-marzo 2025), nel medesimo contesto territoriale e, secondo la difesa, riconducibili agli stessi concorrenti e a un identico modus operandi, quindi in connessione qualificata e con unitario disegno criminoso. Il Tribunale del riesame aveva però escluso la retrodatazione dei termini cautelari ex art. 297, comma 3, c.p.p. valorizzando sostanzialmente solo la pendenza dei procedimenti dinanzi a diversi uffici requirenti. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la norma non richiede l'identità dell'ufficio del pubblico ministero né una scelta arbitraria di separazione, ma solo la connessione qualificata e la desumibilità dagli atti dei presupposti della seconda misura, e lamentando che il giudice del riesame non avesse verificato se il materiale indiziario posto a base della seconda ordinanza fosse già ricavabile dagli atti del primo procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in caso di pluralità di misure cautelari adottate in procedimenti diversi, la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede la verifica in concreto: della anteriorità dei fatti rispetto alla prima misura; della sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti (concorso formale, continuazione o connessione teleologica nei limiti indicati dalla giurisprudenza); e della desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi giustificativi della seconda misura. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse omesso tale scrutinio, fondando il rigetto su un criterio non decisivo, cioè la diversità degli uffici requirenti, e che ciò integrasse un vizio di motivazione apparente. Per effetto di ciò, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ex art. 309, comma 7, c.p.p. Ha inoltre disposto gli adempimenti penitenziari conseguenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., precisando che dalla decisione non derivava la rimessione in libertà dell'indagato.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
disciplina la retrodatazione dei termini di custodia cautelare nelle ipotesi di contestazioni a catena e di pluralità di ordinanze cautelari, richiedendo la verifica della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti dei presupposti della seconda misura; non basta la mera diversità formale dei procedimenti.
art. 303 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al regime dei termini di custodia cautelare.
art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
richiamato quale base della connessione qualificata tra fatti diversi, in particolare concorso formale, reato continuato e connessione teleologica.
art. 309, comma 7, c.p.p.
individua la competenza del giudice di rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di legittimità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
impone gli adempimenti conseguenti all'annullamento senza immediata liberazione dell'indagato.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
richiamato insieme al comma 1-ter per gli adempimenti dell'istituto penitenziario.
art. 335 c.p.p.
utilizzato come criterio formale per distinguere procedimenti diversi in materia cautelare.
Massime di principio
- In materia di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, il giudice deve verificare in concreto se i fatti oggetto della seconda ordinanza siano anteriori alla prima misura, se tra i fatti sussista una connessione qualificata e se gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento.
- La mera circostanza che le misure cautelari siano state adottate in procedimenti pendenti davanti a uffici requirenti diversi non esclude, di per sé, l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, c.p.p., ma impone di esaminare gli ulteriori presupposti sostanziali previsti dalla norma e dalla giurisprudenza.
- La nozione di 'desumibilità dagli atti' non coincide con la semplice conoscibilità storica dei fatti o con il mero possesso degli atti da parte dell'autorità inquirente: occorre che il compendio probatorio avesse già manifestato la propria concreta portata indiziaria, senza bisogno di ulteriori indagini o elaborazioni.
- Nel procedimento di riesame, chi invoca la retrodatazione ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni applicative dell'istituto, ma il giudice deve comunque motivare specificamente sulla connessione qualificata e sulla desumibilità, non potendo limitarsi a formule apodittiche o a criteri estranei alla norma.
- La motivazione che respinga l'istanza di retrodatazione senza scrutinare i requisiti legali e giurisprudenziali integra un vizio di motivazione apparente, idoneo a determinare l'annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24103/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24149/2026 del 01/07/2026
- Sentenza penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24152/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →