L.R. Veneto 1/2024
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sugli agenti accertatori del trasporto pubblico locale: estende i soggetti che possono essere incaricati, includendo anche le società che detengono le partecipazioni degli affidatari, con richiamo al Codice dei contratti pubblici. Non introduce nuovi oneri finanziari ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto (2 febbraio 2024).
Modifiche sulla designazione degli agenti accertatori nel trasporto pubblico locale veneto
Modifiche alla disciplina degli agenti accertatori nel trasporto pubblico locale
La legge regionale del Veneto n. 1 del 2024 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, limitatamente alla disciplina degli agenti accertatori nel trasporto pubblico locale. L’obiettivo è ampliare e precisare i soggetti legittimati a conferire l’incarico, mantenendo invariato l’impianto generale della normativa regionale di settore.
Ambito soggettivo dei soggetti incaricabili
La modifica principale riguarda l’articolo 41 della legge regionale n. 25/1998. La formulazione originaria, riferita ai soli affidatari dei servizi di trasporto pubblico, viene sostituita per ricomprendere:
- gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale;
- le società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari.
Per queste ultime la norma richiama espressamente l’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici. La disciplina regionale, quindi, riconosce la possibilità di operare anche attraverso il perimetro societario collegato agli affidatari, entro i limiti indicati dal richiamo al Codice dei contratti pubblici.
Requisiti per l’incarico di agente accertatore
La legge interviene anche sull’articolo 42 della legge regionale n. 25/1998, adeguando il testo alla nuova formulazione dell’articolo 41. In sostanza, non è più riferito soltanto al “personale del soggetto affidatario”, ma ai “soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 41”. Ne consegue che i requisiti per poter essere incaricati come agenti accertatori devono essere posseduti dai soggetti appartenenti all’area individuata dall’articolo 41 come modificato.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire:
- con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore e applicabilità temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Poiché la pubblicazione è avvenuta nel BUR n. 17 del 2 febbraio 2024, l’entrata in vigore decorre dal 3 febbraio 2024.
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