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Risoluzione

Risoluzione n. 114 del 29/11/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina se i servizi amministrativi e contabili resi da un soggetto esterno a favore di fondi pensione possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 633/1972. L’Agenzia ritiene che l’esenzione possa applicarsi solo quando i servizi costituiscano un insieme distinto, globale, specifico ed essenziale per la gestione del fondo; restano invece imponibili le mere prestazioni materiali o tecniche.

Esenzione IVA per i servizi di gestione dei fondi pensione affidati in outsourcing

Esenzione IVA per i servizi di gestione dei fondi pensione in outsourcing

La risoluzione affronta il trattamento IVA dei servizi amministrativi e contabili affidati in outsourcing dai fondi pensione a un soggetto esterno, con riferimento all’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972. Il documento chiarisce i presupposti per distinguere tra servizi esenti, in quanto inerenti alla gestione del fondo, e servizi imponibili, perché meramente tecnici o materiali.

Quesito posto dall’Associazione

L’Associazione istante rappresenta che i fondi pensione negoziali aderenti adottano un modello organizzativo nel quale la gestione amministrativa e contabile è affidata a una società esterna, indicata come "Service". Le attività svolte dal Service comprendono:

  • tenuta e aggiornamento dell’anagrafica;
  • gestione della contribuzione;
  • comunicazione degli estratti conto;
  • gestione delle prestazioni pensionistiche;
  • predisposizione di report per gli adempimenti Covip;
  • contabilità;
  • gestione amministrativa connessa ai conti banca e alle operazioni in titoli;
  • gestione del call center per aziende e associati.

L’Associazione osserva che il Service fattura tali prestazioni con IVA al 20 per cento e chiede se esse possano beneficiare dell’esenzione prevista per le prestazioni di servizi concernenti la gestione dei fondi pensione di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Tesi dell’istante

Secondo l’Associazione, le prestazioni rese dal Service rientrano nella nozione di "prestazioni di servizi concernenti la gestione di fondi pensione" di cui all’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972. A sostegno richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 4 maggio 2006, causa C-169/04 (Abbey National), relativa alla gestione dei fondi comuni di investimento, nella quale è stato affermato che sono compresi nella nozione di gestione anche i servizi di amministrazione e contabilità forniti da un gestore esterno, quando costituiscano un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione del fondo.

L’Associazione ritiene che tale interpretazione sia applicabile anche ai fondi pensione, poiché la normativa nazionale li ricomprende nella medesima fattispecie di esenzione. In base allo schema contrattuale allegato, i servizi del Service sarebbero infatti specifici, essenziali e inscindibilmente coordinati in un unico complesso funzionale alla gestione del fondo.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 esenta dall’IVA le prestazioni di servizi relative alla gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al d.lgs. n. 124 del 1993.

Per i fondi comuni di investimento, la disposizione recepisce l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6), della sesta direttiva 77/388/CEE, poi trasfuso nell’art. 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE. Per i fondi pensione integrativi, il regime di esenzione è stato introdotto dall’art. 15 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, che ha equiparato, ai fini IVA, il trattamento dei fondi pensione a quello dei fondi comuni di investimento.

L’Agenzia afferma quindi che sono esenti tutte le operazioni che si concretizzano nell’esercizio dell’attività di gestione dei fondi.

Principi della Corte di Giustizia richiamati

Per definire il concetto di "gestione", la risoluzione richiama la sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, relativa ai fondi comuni di investimento. La Corte ha stabilito che:

  • la nozione di gestione è autonoma e va interpretata uniformemente a livello comunitario;
  • rientrano nell’esenzione, oltre alla gestione di portafogli, anche le funzioni di amministrazione riconducibili alle attività elencate nell’Allegato II della direttiva 85/611/CEE sugli OICVM;
  • le funzioni indicate nell’elenco comprendono, tra le altre, servizi legali e contabili, informazione ai clienti, valutazione e determinazione del prezzo, controllo della normativa applicabile, tenuta dei registri, distribuzione dei proventi, emissione e riscatto delle quote, regolamento dei contratti e tenuta dei libri.

La Corte ha inoltre chiarito che:

  • la natura della prestazione rileva più del soggetto che la rende;
  • la modalità concreta di esecuzione, anche elettronica, non esclude l’esenzione;
  • i servizi esternalizzati devono costituire un "insieme distinto, valutato globalmente" idoneo ad adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione;
  • non possono beneficiare dell’esenzione le semplici prestazioni materiali o tecniche, come la mera messa a disposizione di un sistema informatico.

Valutazione dell’Agenzia sui servizi del Service

L’Agenzia ritiene che, in mancanza di una disciplina specifica che individui le funzioni proprie della gestione dei fondi pensione, si possano utilizzare come riferimento le indicazioni comunitarie sugli OICVM, dato il parallelismo fiscale tra fondi pensione e fondi comuni di investimento.

Sulla base di tali principi, le attività delegate al Service, come descritte nell’istanza e nello schema contrattuale, possono in linea generale essere ricondotte alle funzioni amministrative che concorrono alla complessiva attività di gestione. In particolare:

  • la gestione del call center è assimilabile al servizio di informazione per i clienti;
  • le attività relative alle adesioni, all’aggiornamento dei conti individuali, alla gestione delle contribuzioni e delle prestazioni;
  • le attività di gestione amministrativa, fiscale e contabile del fondo, inclusi adempimenti fiscali, contabilità e redazione del bilancio; sono considerate funzionali alla concreta operatività del fondo.

L’Agenzia precisa che l’esenzione non è esclusa dal fatto che i servizi siano prestati mediante strumenti elettronici, purché l’insieme delle prestazioni sia valutabile globalmente come servizio di gestione.

Elementi contrattuali rilevanti

Ai fini della verifica concreta, la risoluzione valorizza alcuni elementi del rapporto tra fondo pensione e Service, desumibili dallo schema di contratto:

  • l’affidamento unitario delle attività tramite un unico contratto di appalto;
  • la previsione di un corrispettivo globale per le diverse tipologie di servizi prestati.

Tali elementi possono rafforzare la qualificazione delle prestazioni come insieme unitario riconducibile alla gestione del fondo.

Distinzione tra servizi esenti e servizi imponibili

La risoluzione richiama anche la risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E, relativa ai fondi comuni di investimento, secondo cui la distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni tecniche imponibili dipende dal grado di responsabilità assunto dal soggetto terzo.

Occorre quindi verificare in concreto se la responsabilità del Service si limiti agli aspetti tecnici oppure si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni esenti.

Resta fermo che, se i servizi resi dal Service riguardano soltanto alcune fasi della gestione amministrativa e contabile del fondo e si configurano come autonome prestazioni di servizi oppure come mere prestazioni materiali o tecniche, essi devono essere assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria.

Conclusione operativa

La risoluzione non afferma un’esenzione automatica per tutte le attività elencate, ma stabilisce un criterio sostanziale: l’esenzione IVA si applica solo ai servizi esternalizzati che, valutati nel loro insieme, risultino specifici, essenziali e funzionalmente integrati nella gestione del fondo pensione. Le prestazioni che si riducono a supporto tecnico o materiale rimangono imponibili.

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