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Circolare

Circolare INAIL n. 3 del 12 gennaio 2012

Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Legge di stabilità 2012: riscossione agevolata dei premi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la ripresa della riscossione agevolata dei premi sospesi per il sisma Abruzzo, in applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011. La ripresa avviene senza sanzioni, interessi e oneri accessori, con pagamento del 40% del dovuto in massimo 120 rate mensili da gennaio 2012, con prima rata entro il 16 gennaio 2012. La circolare chiarisce i soggetti ammessi, quelli esclusi, le modalità di domanda, i codici da usare nel modello F24 e gli adempimenti delle Sedi per la verifica dei conteggi e la gestione delle posizioni.

Sisma Abruzzo 6 aprile 2009: riscossione agevolata dei premi ex legge di stabilità 2012

Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009: riscossione agevolata dei premi

La circolare disciplina la ripresa della riscossione agevolata dei premi assicurativi sospesi a seguito del sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, in attuazione dell’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). L’intervento è rivolto ai soggetti già ammessi alla sospensione dei versamenti e definisce condizioni, termini, modalità di pagamento e adempimenti gestionali delle Sedi.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama un’articolata sequenza di provvedimenti emanati a seguito degli eventi sismici del 2009 e delle successive misure di sospensione, proroga e ripresa della riscossione, tra cui decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze di protezione civile, decreti-legge e precedenti circolari Inail. Il riferimento decisivo per la disciplina trattata è l’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che ha disposto la ripresa della riscossione dei debiti sospesi secondo un regime agevolato.

Ambito soggettivo di applicazione

L’agevolazione riguarda i soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti disposta per il sisma Abruzzo, distinguendo due principali categorie:

  • persone giuridiche con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro, per le quali risultava il progressivo richiesta 999148;
  • persone fisiche e persone giuridiche con volume d’affari 2009 non superiore a 200.000 euro, in base alla dichiarazione IVA o ai dati contabili disponibili, per le quali risultavano i progressivi richiesta 999149, 999150 e 999151.

La circolare precisa inoltre che la disciplina non si applica ai soggetti espressamente esclusi dall’art. 39 del decreto-legge n. 78/2010, e in particolare:

  • istituti bancari e assicurativi già esclusi dalla proroga della sospensione al 30 giugno 2010;
  • datori di lavoro pubblici già esclusi dalla sospensione dei versamenti.

Contenuto dell’agevolazione e misura del debito

La ripresa della riscossione avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. L’importo dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

Rateizzazione e scadenze

Il pagamento deve avvenire mediante un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di gennaio 2012. La prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2012. La circolare stabilisce inoltre che:

  • ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro;
  • gli interessati possono estinguere anticipatamente la rateazione e versare le somme dovute in unica soluzione.

Domanda dei beneficiari

Gli interessati devono presentare entro 30 giorni dalla circolare un’apposita domanda, utilizzando il modulo allegato 3. Nella domanda devono essere indicati:

  • le somme dovute, ridotte al 40 per cento;
  • il calcolo effettuato al netto dei versamenti già eseguiti entro il 31 dicembre 2011 per i titoli sospesi;
  • il numero delle rate prescelto.

La domanda è richiesta esclusivamente per esigenze gestionali e serve a consentire all’Istituto di verificare tempestivamente la correttezza dei conteggi effettuati dai beneficiari.

Modalità di versamento e codici da utilizzare

Per i versamenti dei premi dovuti relativi alle PAT già beneficiarie della sospensione, gli interessati devono utilizzare nel modello F24 i seguenti progressivi richiesta:

  • 999158, in sostituzione del precedente 999148;
  • 999159, in sostituzione dei precedenti 999149, 999150 e 999151.

La circolare segnala che eventuali versamenti eseguiti con progressivi errati saranno comunque normalizzati dalle Sedi.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi, al ricevimento delle domande, devono verificare:

  • la sussistenza dei presupposti per la riscossione agevolata;
  • la correttezza dei conteggi effettuati dagli interessati.

Sulle PAT devono essere inseriti i codici di agevolazione:

  • 158, in sostituzione del precedente 148;
  • 159, in sostituzione dei precedenti 149, 150 e 151.

La circolare prevede inoltre che, in caso di errori di calcolo, le Sedi debbano notificare agli interessati un’apposita nota con l’indicazione dell’importo corretto.

Punti principali

Normativa di riferimento

La circolare richiama un ampio quadro normativo relativo agli eventi sismici del 6 aprile 2009, allo stato di emergenza, alle sospensioni e proroghe dei versamenti e alla successiva disciplina della ripresa della riscossione. Il riferimento centrale è l’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che regola la ripresa dei pagamenti sospesi.

Ambito di applicazione dell’agevolazione

L’agevolazione si applica ai soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti per il sisma Abruzzo: persone giuridiche con volume d’affari 2009 superiore a 200.000 euro, per le quali era previsto il progressivo richiesta 999148, e persone fisiche e persone giuridiche con volume d’affari 2009 non superiore a 200.000 euro, per le quali erano previsti i progressivi richiesta 999149, 999150 e 999151.

Misura della riscossione agevolata

La ripresa della riscossione avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, o per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%.

Rateazione e scadenze

Il pagamento deve avvenire in massimo 120 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2012. La prima rata deve essere versata entro il 16 gennaio 2012. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. È consentita l’estinzione anticipata con pagamento in unica soluzione.

Domanda del contribuente e finalità gestionale

Gli interessati devono presentare entro 30 giorni dalla circolare apposita domanda utilizzando il modulo allegato 3. Nel modulo devono essere indicati gli importi dovuti ridotti al 40%, calcolati al netto dei versamenti già eseguiti al 31 dicembre 2011, e il numero delle rate prescelte. La domanda ha finalità esclusivamente gestionale, per consentire all’Istituto di verificare tempestivamente la correttezza dei conteggi.

Modalità operative per i versamenti

Per il versamento dei premi relativi alle PAT già beneficiarie della sospensione, nel modello F24 devono essere indicati i progressivi richiesta 999158, in sostituzione del precedente 999148, e 999159, in sostituzione dei precedenti 999149, 999150 e 999151. Gli eventuali versamenti effettuati con progressivi errati saranno comunque normalizzati dalle Sedi.

Soggetti esclusi

La riscossione agevolata non si applica ai soggetti esclusi dall’ambito dell’art. 39, commi 3, 3-bis e 3-quater, del decreto-legge n. 78/2010. Sono esclusi gli istituti bancari e assicurativi già esclusi dalla proroga della sospensione al 30 giugno 2010 e i datori di lavoro pubblici già esclusi dalla sospensione dei versamenti.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono verificare, al ricevimento delle domande, la sussistenza dei presupposti per la riscossione agevolata e la correttezza dei conteggi effettuati dagli interessati. Sulle PAT devono inserire i codici di agevolazione 158, in sostituzione del precedente 148, e 159, in sostituzione dei precedenti 149, 150 e 151. In caso di conteggi errati devono notificare agli interessati una nota con l’importo corretto.

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