Sentenza del 12/12/2019 n. 32618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'IVA relativa all'anno 2007. Co. aveva ceduto laminati di alluminio alla ditta F. di B.D. emettendo fatture senza addebito dell'IVA, ritenendo applicabile il regime del reverse charge previsto per le cessioni di rottami ai sensi dell'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione ha ritenuto invece che i beni non fossero rottami e ha recuperato a tassazione l'IVA, pari a 1.405.584 euro, oltre interessi e sanzioni. L'operazione si inseriva, secondo l'accertamento, in una filiera caratterizzata da fatture false e da una frode IVA. La società ha contestato il recupero sostenendo, tra l'altro, che l'imposta fosse stata assolta dal cessionario e che non potesse verificarsi una duplicazione dell'obbligazione tributaria; ha inoltre sostenuto la propria buona fede. L'Agenzia ha impugnato incidentalmente la riduzione delle sanzioni disposta dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale di Co. Ha ritenuto non provato che il cessionario avesse effettivamente assolto l'IVA e ha escluso che il principio di neutralità dell'IVA possa operare in presenza di operazioni fittizie o di una frode fiscale. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che il regime sanzionatorio attenuato applicato dalla CTR presupponeva l'effettivo pagamento dell'imposta, anche se irregolare, da parte del cessionario o del cedente, circostanza non risultata nel caso concreto. La sentenza della CTR del Piemonte è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La misura definitiva delle sanzioni dovrà essere rideterminata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 74, comma 7
regime speciale dell'inversione contabile per le cessioni di rottami
Il reverse charge può essere applicato soltanto quando i beni rientrano effettivamente nella categoria dei rottami prevista dalla disciplina IVA. L'erronea qualificazione dei laminati come rottami rende illegittima l'omessa applicazione dell'IVA.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 9-bis
imposta assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario ovvero dal cedente o prestatore
La sanzione attenuata per l'errata applicazione del reverse charge richiede l'effettivo assolvimento dell'imposta. Non è sufficiente la buona fede del cedente o la convinzione che il cessionario avrebbe assolto l'IVA.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3, comma 3
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia in relazione al principio del favor rei e alla continuità dell'illecito, ma la Corte non ha esaminato il profilo perché il motivo è rimasto assorbito.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 12
La norma, richiamata dall'Agenzia, disciplina il concorso e la continuazione delle violazioni ai fini della determinazione delle sanzioni. Anche questo profilo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo incidentale.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 1 e 27; D.P.R. n. 100/1998, art. 1
Le disposizioni sono state richiamate dalla contribuente in tema di obblighi IVA e liquidazione dell'imposta, ma la Corte ha escluso che possano giustificare la neutralità fiscale di operazioni fittizie o fraudolente.
Direttiva 77/388/CEE, art. 17; Direttiva 2006/112/CE
La disciplina unionale del diritto alla detrazione e della neutralità dell'IVA non tutela le operazioni inesistenti o fraudolente. Un'operazione fittizia non può generare un diritto alla detrazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In seguito al rigetto del ricorso principale, sono stati ravvisati i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il reverse charge è applicabile solo se la qualificazione merceologica dei beni corrisponde realmente ai presupposti previsti dalla legge; non basta denominarli in fattura come rottami.
- La buona fede del contribuente può incidere sulla sanzione, ma non elimina l'obbligo di versare l'IVA e non consente automaticamente di beneficiare della sanzione attenuata.
- Per ottenere il regime sanzionatorio ridotto occorre dimostrare che l'imposta sia stata effettivamente assolta, anche irregolarmente, dal cedente o dal cessionario; la mera aspettativa di pagamento non è sufficiente.
- Il principio di neutralità dell'IVA e il divieto di doppia imposizione non possono essere invocati per conservare vantaggi fiscali derivanti da operazioni inesistenti o inserite in una frode.
- Quando l'accertamento evidenzia una filiera fraudolenta, il diritto alla detrazione può essere negato se l'operazione è fittizia o se il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare alla frode.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito; le censure devono riguardare specifici errori di diritto o un fatto storico decisivo realmente omesso.
- L'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione sulle sanzioni può comportare la cassazione con rinvio, lasciando al giudice di merito la nuova determinazione dell'importo sanzionatorio.
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