Ordinanza n. 4/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del decreto pro -OMISSIS- con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, ivi inclusi, per quanto possano essere di portata lesiva, i pareri negativi rilasciati dalla Questura di Terni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro, unitamente ai pareri negativi della Questura di Terni
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro stagionale, ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione ha revocato tale nulla osta, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza della propria situazione personale e lavorativa: l'avvenuto regolare svolgimento dell'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro e il ricongiungimento alla famiglia di origine. La revoca è stata motivata dall'Amministrazione anche sulla base di una condanna sopravvenuta, pronunciata a seguito di patteggiamento, per fatti successivi al rilascio del nulla osta. Il TAR ha ritenuto dubbia, alla luce degli artt. 42 e 43 del d.l. 73/2022 e dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la rilevanza automaticamente ostativa attribuita a tale condanna ai fini della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nel dubbio circa la rilevanza ostativa della condanna patteggiata sopravvenuta, relativa a fatti successivi al rilascio del nulla osta, alla luce della disciplina richiamata. Il giudice ha inoltre considerato la posizione personale del ricorrente, caratterizzata dall'ingresso regolare, dalla continuità lavorativa e dal ricongiungimento familiare, ritenendo opportuno mantenere integre le sue prerogative nelle more del giudizio. La sospensione non preclude all'Amministrazione la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, purché fondati su una valutazione specificamente motivata della condotta del ricorrente e della sua situazione attuale. Il merito è stato fissato a udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 d.l. 73/2022
Il TAR lo richiama, insieme all'art. 43 del medesimo decreto-legge, quale parametro dal quale deriva il dubbio sulla rilevanza ostativa della condanna sopravvenuta ai fini della revoca del nulla osta al lavoro.
art. 43 d.l. 73/2022
Il TAR lo richiama, insieme all'art. 42, quale disciplina rilevante per valutare gli effetti della condanna sopravvenuta sulla revoca del nulla osta.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La disposizione è richiamata per porre in dubbio l'automatica efficacia ostativa della condanna pronunciata a seguito di patteggiamento.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La condanna pronunciata a seguito di patteggiamento per fatti successivi al rilascio di un nulla osta al lavoro non può essere considerata automaticamente ostativa alla revoca del titolo senza una verifica della sua specifica rilevanza alla luce degli artt. 42 e 43 del d.l. 73/2022 e dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
- In sede cautelare, la sospensione della revoca di un nulla osta al lavoro può essere giustificata dal fumus derivante dal dubbio sulla rilevanza ostativa della condanna e dal periculum connesso alla compromissione delle prerogative lavorative e personali dello straniero regolarmente inserito, anche sotto il profilo familiare.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca non impedisce all'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti sulla posizione dello straniero, purché proceda a una valutazione attuale della condotta e della situazione personale dell'interessato e motivi specificamente l'esito della valutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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