L.R. Lazio 24/2000
Disciplina della composizione, della durata in carica e delle modalità di elezione del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 24/2000 modifica la disciplina del consiglio dei sanitari delle ASL e delle aziende ospedaliere, inserendo una nuova regolazione nella l.r. 18/1994 e abrogando alcuni commi dell’art. 17 della stessa legge. L’effetto abrogativo decorre dall’emanazione del provvedimento previsto dalla nuova disciplina.
Disciplina del consiglio dei sanitari nelle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio
Disciplina del consiglio dei sanitari nelle aziende sanitarie e ospedaliere
La legge regionale del Lazio n. 24 del 18 aprile 2000 interviene sulla disciplina del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il provvedimento integra la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e ne coordina la normativa con una nuova regolazione della composizione, della durata in carica e delle modalità di elezione dell’organo.
Integrazione della normativa previgente
La legge dispone l’inserimento, dopo l’articolo 18 della l.r. 18/1994 e successive modificazioni, di un nuovo articolo contenente la disciplina del consiglio dei sanitari. Il testo del nuovo articolo non è riportato nel contenuto fornito, ma la finalità dichiarata è quella di regolare in modo specifico:
- la composizione del consiglio dei sanitari;
- la durata in carica dei componenti;
- le modalità di elezione.
Abrogazioni e coordinamento
Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 17 della l.r. 18/1994 e successive modificazioni. L’abrogazione non è immediata in senso assoluto, ma opera con effetto dall’emanazione del provvedimento previsto dall’articolo 1, comma 1, cioè del provvedimento attuativo collegato alla nuova disciplina del consiglio dei sanitari.
Ambito territoriale e rilevanza applicativa
La legge produce effetti esclusivamente nell’ambito della Regione Lazio e riguarda le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere operanti nel territorio regionale. Trattandosi di un intervento di coordinamento su una disciplina organizzativa interna del sistema sanitario regionale, il suo interesse attuale è limitato alla verifica della normativa storica e del corretto assetto delle fonti previgenti più che a una regolazione autonoma oggi di uso generale.
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