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Legge

L.R. Lazio 19/2000

Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 19/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina le iniziative regionali del Lazio in materia di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale, educazione, ricerca, emergenze umanitarie, reinserimento degli immigrati e internazionalizzazione delle PMI. Prevede programmazione triennale e piani annuali, un albo dei soggetti, un osservatorio regionale e un fondo di rotazione. È stata abrogata nel 2019 ed era comunque riferita a un quadro operativo ormai concluso.

Cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e collaborazione internazionale della Regione Lazio

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione Lazio

La legge definisce il quadro delle iniziative regionali del Lazio in materia di cooperazione allo sviluppo, collaborazione e solidarietà internazionale. L’intervento regionale è orientato a sostenere Paesi in via di sviluppo e Paesi a economia in transizione, nel rispetto della normativa statale, degli impegni internazionali dell’Italia e delle regole UE pertinenti.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione assume iniziative proprie e favorisce quelle di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, volontariato, ONG e altri soggetti operanti nel territorio regionale. La cooperazione decentrata e non governativa è espressamente valorizzata, insieme alla partecipazione ai programmi dell’Unione europea, allo scambio di informazioni e al coordinamento degli interventi.

Gli ambiti di intervento includono:

  • solidarietà internazionale;
  • cooperazione decentrata con PVS e PET;
  • emergenza e soccorso in caso di calamità o conflitti armati;
  • educazione e sensibilizzazione della comunità regionale;
  • formazione di personale regionale, degli enti locali e del volontariato;
  • formazione di risorse umane nei Paesi destinatari;
  • iniziative culturali, di ricerca e di informazione.

Iniziative culturali, informative, di ricerca e formazione

La Regione può promuovere convegni, seminari, iniziative culturali e campagne informative sui temi della pace, dei diritti umani, dello sviluppo umano sostenibile e delle attività promosse da soggetti regionali, UE, Nazioni unite e altre istituzioni sovranazionali. È prevista anche l’organizzazione di una conferenza triennale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale.

Sul versante della ricerca, la Regione può sostenere studi, pubblicazioni e convenzioni con università e istituti di ricerca sui temi della pace, dei diritti fondamentali, della cooperazione allo sviluppo e del rapporto tra economia, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. È prevista la diffusione dei risultati nelle scuole, l’assegnazione annuale di borse di studio a neolaureati impegnati in progetti di cooperazione e la possibilità di valorizzare giovani in servizio civile.

In materia educativa e formativa, la legge consente iniziative rivolte soprattutto ai giovani e prevede anche:

  • scambi culturali e soggiorni residenziali, anche per persone disabili;
  • formazione professionale di immigrati da PVS e PET per il reinserimento nei Paesi d’origine;
  • corsi per insegnanti, formatori, volontari, funzionari locali e risorse umane dei Paesi beneficiari.

Cooperazione decentrata e soggetti partner

I progetti di cooperazione decentrata devono ispirarsi ai principi della cooperazione internazionale e allo sviluppo locale integrato, con coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi partner e, ove utile, delle comunità di emigrati presenti nel Paese beneficiario.

La Regione può operare con una platea ampia di partner, tra cui:

  • enti locali;
  • enti e istituzioni pubbliche e private;
  • ONG;
  • consorzi;
  • associazioni di ONG e di volontariato;
  • ONLUS;
  • istituzioni scolastiche, universitarie e culturali;
  • rappresentanze sindacali e imprenditoriali;
  • associazioni di immigrati;
  • forze economiche e sociali del territorio.

I Paesi destinatari degli interventi sono individuati nel piano annuale, nel rispetto delle indicazioni del Governo. La concertazione può accompagnare tutte le fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei progetti.

Emergenze e solidarietà internazionale

In caso di conflitti armati o calamità naturali che colpiscano Paesi europei o extraeuropei, la Regione può promuovere interventi di soccorso e aiuto d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Le misure comprendono fornitura di beni di prima necessità, assistenza sanitaria, missioni di personale regionale, raccolta e diffusione di informazioni, sostegno a iniziative ONU e UE, supporto a progetti di enti e comitati locali, assistenza igienico-sanitaria e alimentare, nonché raccolte fondi e pubbliche sottoscrizioni.

Gli interventi urgenti devono essere rivolti a soddisfare i bisogni primari, salvaguardare vita e dignità delle persone e contribuire all’autosufficienza alimentare.

Reinserimento degli immigrati e internazionalizzazione delle imprese

Per favorire il reinserimento di immigrati, rifugiati e profughi nei Paesi di origine, la Regione promuove progetti di formazione e cooperazione nelle comunità di provenienza, nel rispetto delle normative nazionali e delle linee guida governative. Può inoltre sostenere lo sviluppo dell’artigianato e della piccola e media impresa nelle aree di maggiore emigrazione.

Sul fronte economico, la Regione promuove la conoscenza reciproca tra PMI regionali e contesti economici dei PVS e PET individuati nella programmazione triennale, anche per favorire investimenti, scambi e iniziative imprenditoriali. Può attivare procedure per ottenere finanziamenti UE per società miste e organizzare un sistema informativo per la partecipazione delle imprese regionali a gare internazionali e comunitarie.

Rapporti con Stato, UE e sistema informativo

La Regione può proporre a istituzioni UE e statali iniziative e programmi di cooperazione, chiedendo finanziamenti o cofinanziamenti. Può anche collaborare a iniziative affidate dal Ministero degli affari esteri ad agenzie ONU e organismi internazionali.

È istituito un sistema informativo regionale sulla cooperazione allo sviluppo e sulle attività internazionali, destinato a supportare la programmazione, coordinare e diffondere le informazioni tra i soggetti interessati e interconnettersi con sistemi informativi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Programmazione triennale e piani annuali

La disciplina si fonda su una programmazione triennale e su piani annuali di attuazione.

La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, predispone lo schema di deliberazione sugli obiettivi programmatici per il triennio successivo e lo trasmette al Consiglio. La programmazione triennale definisce:

  • obiettivi generali e priorità;
  • ruolo della Regione;
  • criteri di selezione delle iniziative;
  • criteri, modalità e priorità di concessione dei contributi;
  • criteri di valutazione e controllo.

Il piano annuale è approvato entro il 31 ottobre, sulla base della programmazione triennale, delle risultanze della conferenza triennale e del parere del comitato tecnico-scientifico. Il piano può discostarsi dal programma triennale senza incidere sulle scelte fondamentali, per adeguarsi all’evoluzione della situazione internazionale riconosciuta dallo Stato. In caso di eventi di calamità o conflitto di cui all’articolo sulle emergenze, il piano può essere aggiornato o variato.

Entro il 30 novembre è pubblicato sul BUR il bando per la concessione dei contributi. Entro marzo di ogni anno la Giunta riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione del piano dell’anno precedente.

Albo dei soggetti abilitati e fondo di rotazione

Presso la Presidenza della Giunta è istituito l’albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale. Possono iscriversi esperti e operatori con almeno tre anni di comprovata attività o già riconosciuti dal Ministero degli affari esteri, dalle Nazioni unite o dalla Commissione europea.

La legge prevede inoltre un fondo speciale di rotazione per finanziare progetti di cooperazione, collaborazione e solidarietà internazionale, gestito da Sviluppo Lazio S.p.A. I finanziamenti possono durare fino a dieci anni, sono rimborsabili in rate annuali costanti posticipate e comportano un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre al capitale. Su richiesta, l’ammortamento può iniziare dopo due anni, con capitalizzazione degli interessi. Il fondo è alimentato con uno stanziamento di lire 300 milioni sul capitolo indicato dalla legge.

Organizzazione, osservatorio e attuazione

Per l’attuazione degli interventi la Regione può avvalersi di enti subregionali, tra cui Sviluppo Lazio S.p.A., ARSIAL, ARPA, l’Istituto zooprofilattico, I.R.FO.D. Lazio, l’ASP regionale e l’Istituto regionale di studi giuridici “A. C. Jemolo”, oltre ai soggetti individuati come attori della cooperazione all’articolo sui partner.

Per gli interventi urgenti la Giunta costituisce annualmente un gruppo di lavoro composto da personale proprio. Sono inoltre previsti tavoli di concertazione e consultazione, incluso uno istituzionale con province ed enti locali.

È istituito l’Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, con funzioni di proposta, parere, vigilanza, monitoraggio e raccordo con organi statali e comunitari. I componenti sono nominati con deliberazione della Giunta e operano a titolo gratuito.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria

In fase di prima applicazione, la Giunta può approvare il piano annuale entro 180 giorni dall’entrata in vigore anche senza previa approvazione del programma triennale; la nomina del comitato tecnico-scientifico deve essere conclusa entro 120 giorni.

Sono abrogate le leggi regionali 26 luglio 1991, n. 30, e 8 luglio 1996, n. 26, con salvezza degli effetti fino a esaurimento.

La copertura finanziaria è assicurata mediante il capitolo di bilancio indicato dalla legge e mediante eventuali contributi o finanziamenti statali e comunitari.

Obsolescenza dell’atto

La legge regionale Lazio 7 aprile 2000, n. 19 è stata espressamente abrogata dalla legge regionale 17 luglio 2019, n. 12. Inoltre, molte previsioni sono legate a piani, bilanci ed esercizi finanziari ormai conclusi. Per questo il provvedimento è da considerarsi oggi sostanzialmente obsoleto.

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