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Legge

L.R. Lazio 23/2000

Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

Normativa regionaleL.R. Lazio 23/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 23/2000 detta misure per contenere l’inquinamento luminoso degli impianti esterni pubblici e privati, tutela gli osservatori astronomici e prevede regolamento attuativo, contributi ai comuni, controlli e sanzioni. Molte misure transitorie operano solo fino al regolamento regionale e i contributi sono legati a scadenze del 2000; il testo è in larga parte superato.

Riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso nel Lazio

Norme per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento luminoso nel Lazio

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Lazio, misure volte a ridurre l’inquinamento luminoso prodotto dagli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, compresi quelli pubblicitari. Il provvedimento mira anche al risparmio energetico e alla tutela dell’attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Finalità, definizione e ambito di applicazione

La legge si applica a ogni forma di illuminazione esterna che irraggi luce artificiale verso la volta celeste, direttamente o indirettamente. L’obiettivo è duplice: limitare gli effetti dell’inquinamento luminoso e migliorare le condizioni per l’osservazione astronomica, oltre a contenere i consumi energetici.

Competenze della Regione e dei comuni

Alla Regione competono l’adozione del regolamento tecnico, l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici e delle relative zone di particolare protezione, la concessione di contributi ai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici, la divulgazione della disciplina e il controllo sui comuni. Ai comuni spetta integrare il regolamento edilizio, collaborare alle attività divulgative, promuovere l’adeguamento degli impianti privati, vigilare sul rispetto delle regole tecniche e applicare le sanzioni amministrative.

Regolamento regionale attuativo

La Regione deve adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento che definisca:

  • le norme tecniche per progettazione, installazione e gestione degli impianti esterni pubblici e privati;
  • le tipologie di impianti disciplinati, inclusi quelli pubblicitari;
  • i criteri per individuare le zone di particolare protezione degli osservatori;
  • le misure specifiche da applicare in tali zone;
  • i termini e le modalità di adeguamento degli impianti esistenti;
  • i termini per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.

Osservatori astronomici e zone di protezione

Presso il competente dipartimento regionale è istituito l’elenco degli osservatori astronomici ubicati nel Lazio, distinto tra professionali e non professionali e corredato dai relativi allegati. L’elenco è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul BUR, anche su proposta della SAIT per gli osservatori professionali e della UAI per quelli non professionali. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, la Giunta individua con cartografia 1:25.000 le zone di particolare protezione degli osservatori.

Regime transitorio fino al regolamento

Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale si applicano criteri tecnici provvisori per i nuovi impianti esterni pubblici e privati. In sintesi, la disciplina transitoria impone limiti di emissione diversi per armature stradali, lanterne, ottiche aperte e ornamentali, fari e proiettori, illuminazione di facciate e insegne pubblicitarie. Sono previsti anche obblighi di riduzione dei consumi energetici per alcuni impianti, nonché limiti orari di spegnimento o riduzione della potenza, con regole più restrittive per edifici di valore artistico, monumenti e insegne. Nelle zone di particolare protezione valgono criteri ancora più severi, tra cui divieti o forti limitazioni all’emissione verso l’alto e spegnimenti anticipati.

Contributi regionali ai comuni

A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale, la Regione può concedere ai comuni contributi per adeguare gli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche, fino al 50% della spesa ammissibile e nei limiti dello stanziamento di bilancio. La priorità è riconosciuta ai comuni che avevano già adottato regolamenti in materia e ai comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, nelle zone di particolare protezione. Le domande andavano presentate entro il termine previsto dalla legge finanziaria regionale 2000; la Giunta doveva poi fissare criteri e modalità di concessione entro 60 giorni dalla scadenza di quel termine.

Divulgazione, controlli e sanzioni

La Regione deve promuovere campagne informative, convegni, seminari e altre iniziative divulgative, anche con comuni, operatori del settore, osservatori e associazioni di astrofili. Sul piano dei controlli, la Regione verifica l’adempimento degli obblighi da parte dei comuni e può intervenire in via sostitutiva in caso di inosservanza dei termini e delle modalità fissati dal regolamento. Le sanzioni amministrative, applicate dal comune, vanno da lire 500.000 a lire 2.000.000 in caso di mancato adeguamento degli impianti esistenti o di installazione/modifica in violazione delle norme tecniche. I proventi devono essere destinati prioritariamente all’adeguamento degli impianti pubblici.

Disposizioni finanziarie

Per finanziare gli interventi è istituito nel bilancio regionale 2000 il capitolo 51530, con uno stanziamento di lire 100 milioni, coperto mediante riduzione di pari importo del capitolo 52152.

Valutazione di attualità della disciplina

La legge ha contenuto in larga parte transitorio e programmatorio, legato all’adozione del regolamento regionale, ai contributi per l’esercizio finanziario 2000 e all’adeguamento di impianti già esistenti. Per questi profili, la disciplina risulta oggi sostanzialmente superata o di scarsa utilità applicativa, pur restando storicamente rilevante come base della normativa regionale in materia di inquinamento luminoso.

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