L.R. Lazio 21/2000
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (legge sulla montagna) come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della l.r. 9/1999, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Lazio n. 21 del 13 aprile 2000 interviene sulla l.r. 9/1999 (“legge sulla montagna”), sostituendo l’art. 62, modificando l’art. 3 e abrogando l’art. 63. È una legge di modifica con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL; alcune modifiche sono poi state ulteriormente superate da norme successive.
Modifiche alla legge sulla montagna del Lazio
Modifiche alla legge sulla montagna del Lazio
La legge regionale del Lazio n. 21 del 13 aprile 2000 interviene sulla disciplina regionale della montagna contenuta nella l.r. 9/1999, come già modificata dalla l.r. 1/2000. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna alcuni punti della legge previgente e ne sopprime una disposizione.
Interventi sulla legge regionale n. 9 del 1999
La legge dispone tre interventi principali sul testo della legge sulla montagna:
- sostituisce integralmente l’articolo 62 della l.r. 9/1999, come già modificato dalla l.r. 1/2000;
- modifica l’articolo 3 della medesima legge, secondo quanto riportato nel testo consolidato disponibile;
- abroga l’articolo 63 della l.r. 9/1999.
Poiché il contenuto degli articoli sostituiti o modificati non è riportato nel testo fornito, il riassunto non può ricostruire nel dettaglio la nuova disciplina materiale introdotta; resta però ferma l’efficacia delle modifiche operate sulla legge sulla montagna del Lazio.
Abrogazione di una disposizione previgente
L’articolo 63 della l.r. 9/1999 viene espressamente abrogato. Tale effetto elimina la vigenza della disposizione nell’ambito della legge regionale sulla montagna.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Ambito territoriale e utilità attuale
L’atto produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione Lazio. Si tratta di una legge di modifica del 2000, con rilevanza soprattutto storica e di coordinamento normativo; inoltre una delle modifiche richiamate risulta poi ulteriormente abrogata da una legge successiva del 2001, come indicato nelle note del testo.
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