R.R. Puglia 27/2011
Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1° agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo della L.R. Puglia n. 11/2003 sulla programmazione delle grandi strutture di vendita. Definisce finalità, criteri di valutazione e durata triennale del documento di programmazione, con verifiche e aggiornamento prima della scadenza. È però abrogato dal R.R. Puglia n. 11/2020, quindi oggi non è più applicabile.
Obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita in Puglia
Obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale della Puglia disciplina, in attuazione della L.R. 1 agosto 2003, n. 11, la programmazione delle grandi strutture di vendita e i criteri da considerare per la loro presenza e sviluppo sul territorio regionale. Il testo è oggi abrogato e quindi ha rilievo solo storico.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento si applica alle grandi strutture di vendita e costituisce attuazione della disciplina regionale sul commercio, coordinandosi con il regolamento sui requisiti e le procedure per medie e grandi strutture di vendita e con il regolamento sui procedimenti amministrativi in materia di commercio. Ai fini applicativi:
- la superficie di vendita è quella definita dalla legge regionale;
- i parametri dei successivi criteri si riferiscono ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
- le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali e i limiti di superficie sono quelli fissati dalla legge regionale e dal regolamento attuativo richiamato;
- per “struttura complessa” si intende una grande struttura formata da più esercizi, come centro commerciale, area commerciale integrata e parco permanente attrezzato.
È inoltre precisato che, ai fini della qualificazione non alimentare, una struttura che includa il settore alimentare e misto può essere considerata non alimentare entro i limiti della media struttura e comunque entro il 10% della superficie di vendita complessiva.
Finalità della programmazione
La programmazione delle grandi strutture di vendita è orientata a bilanciare lo sviluppo commerciale con la tutela del territorio e dell’interesse pubblico. In particolare mira a:
- minimizzare l’impatto ambientale, urbanistico e sociale;
- favorire la trasformazione e l’ampliamento delle strutture esistenti, anche con rilocalizzazioni interne al comune;
- promuovere insediamenti in aree con deficit di servizio;
- considerare le specificità territoriali e il livello di servizio effettivo e atteso;
- valutare la mobilità indotta dal progetto, con attenzione alla rete stradale e all’uso di trasporto pubblico e privato;
- sostenere iniziative di riqualificazione territoriale, innovazione distributiva, sviluppo occupazionale e recupero di aree dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di accordi territoriali con coinvolgimento di Regione ed enti locali, ritenuti strategici per lo sviluppo;
- tutelare il diritto del consumatore a una rete distributiva articolata per tipologia e prossimità.
Criteri di valutazione delle domande e degli interventi
Le norme regionali individuano, nel rispetto della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento dell’attività economica, le esigenze imperative di interesse generale che devono essere considerate nella valutazione delle domande e degli interventi in materia di grandi strutture di vendita. Il regolamento funge quindi da cornice di indirizzo per l’esame delle istanze, valorizzando il bilanciamento tra apertura del mercato e interessi pubblici territoriali, ambientali e sociali.
Durata, rinnovo e aggiornamento della programmazione
Il regolamento ha validità triennale dalla sua entrata in vigore e resta efficace fino all’approvazione del provvedimento successivo. Ai fini del rinnovo:
- la Regione verifica gli effetti del regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge;
- predispone eventuali proposte di aggiornamento;
- la nuova proposta di regolamento deve essere predisposta 120 giorni prima della scadenza del triennio;
- l’approvazione avviene con le modalità previste dalla legge, anche sulla base degli studi dell’Osservatorio regionale sul commercio.
Stato dell’atto
Il regolamento risulta espressamente abrogato dal R.R. Puglia 11/2020. Per questo motivo non è più utilizzabile come disciplina vigente, pur avendo dettato le regole di programmazione per il periodo di efficacia originario.
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