R.R. Puglia 26/2011
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3].
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati non serviti da fognatura e fino a 2.000 abitanti equivalenti. Definisce le assimilazioni, i trattamenti richiesti, i valori limite e il regime autorizzatorio, con finalità di tutela delle acque superficiali e sotterranee. Si applica agli scarichi in essere e futuri non già regolati dal S.I.I.; alcune modifiche risultano introdotte nel 2016.
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate per insediamenti isolati sotto 2.000 A.E. in Puglia
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate in Puglia
Il regolamento regionale detta la disciplina per la gestione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati non allacciati alla rete fognaria e con consistenza non superiore a 2.000 abitanti equivalenti. La normativa mira alla tutela e al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio pugliese, in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate derivanti da insediamenti isolati, esclusi gli scarichi già regolamentati dal servizio idrico integrato. Il regolamento individua:
- le ipotesi di assimilazione alle acque reflue domestiche;
- i valori limite di emissione per gli scarichi interessati;
- i trattamenti richiesti e i relativi tempi di adeguamento;
- il regime autorizzatorio degli scarichi.
Definizioni rilevanti
Il testo richiama le definizioni del D.Lgs. 152/2006 e, per la disciplina regionale, precisa alcuni concetti operativi. Tra i principali:
- per abitante equivalente si intende il carico organico biodegradabile pari a 60 grammi di BOD5 al giorno;
- per insediamenti isolati si intendono costruzioni ubicate in zone non servite da rete fognaria;
- il titolare dello scarico e il titolare dell’impianto di trattamento sono responsabili, rispettivamente, degli interventi e del rispetto dei limiti;
- sono disciplinati anche i concetti di trattamento appropriato, trattamento primario e secondario, acque di scambio termico, scarichi esistenti e deposito temporaneo.
Acque reflue assimilate alle domestiche
Sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre ai casi già previsti dalla normativa statale, le acque reflue provenienti da una serie di attività produttive e di servizio. Il regolamento ricomprende, tra le altre:
- attività con soli reflui derivanti da metabolismo umano e uso domestico;
- alcuni allevamenti e la custodia di animali non ai fini di allevamento;
- commercio al dettaglio di alimenti e bevande con limitato consumo idrico;
- laboratori artigianali alimentari e caseari entro specifici limiti quantitativi;
- strutture ricettive, agriturismi, campeggi e rifugi;
- ristorazione, bar, locali di intrattenimento, stabilimenti balneari, centri benessere, piscine, stabilimenti idropinici e termali;
- scuole, università, case di riposo, ambulatori e studi sanitari/veterinari, parrucchieri, lavanderie e tintorie entro soglie di consumo o lavorazione.
Sono inoltre assimilate le acque reflue di insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore a 15 mc, purché prima di ogni trattamento abbiano caratteristiche qualitative compatibili con i valori limite della tabella A dell’Allegato 1.
Scarichi in pubblica fognatura
Le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura, pur essendo assimilabili per natura, devono rispettare i regolamenti del soggetto gestore del servizio idrico integrato. La disciplina regionale quindi opera soprattutto per gli scarichi non convogliati in rete fognaria.
Regime autorizzatorio e responsabilità operative
Il regolamento disciplina il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate. L’autorità competente è il soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. In capo al titolare dello scarico o dell’impianto di trattamento gravano la realizzazione, l’adeguamento, la manutenzione e il rispetto dei limiti tecnici e amministrativi previsti.
Contesto normativo e aggiornamenti
Il provvedimento è attuativo dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e richiama, come base di riferimento, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia. Nel testo consolidato risultano intervenute modifiche nel 2016, che hanno integrato alcune definizioni e specificato talune categorie di acque reflue assimilate. La disciplina resta circoscritta al territorio della Regione Puglia.
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