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Ordinanza

Ordinanza n. 249/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei dd.mm. n. 267/2007, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e n. 83/2008, recante Linee guida di attuazione del predetto d.m. 267/2007; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, con il quale si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del provvedimento Mim, USR Campania, Ufficio IV, prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il diniego dell’istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; - della nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202510237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare dell'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'USR Campania alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica presentata il 1° aprile 2025 per l'anno scolastico 2025/2026, nonché i decreti ministeriali disciplinanti il procedimento e le linee guida applicative, gli elenchi delle istituzioni scolastiche cui è stato negato o riconosciuto lo status e le istruzioni operative dell'USR. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, allegando il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della definizione del giudizio e invocando anche un affidamento sull'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica generato da precedenti decreti monocratici.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che nella precedente ordinanza erano già state esposte compiutamente le ragioni del rigetto e che la ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche idonee a modificare la precedente valutazione cautelare. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata ritenuta decisiva, poiché si è limitata a disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti impugnati; anche la fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 è stata considerata conseguenza di tale statuizione e compatibile con la disponibilità del ruolo. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un affidamento tutelabile fondato sui decreti monocratici, in ragione della loro natura provvisoria e cedevole, destinata a cessare con la pronuncia cautelare collegiale. Il TAR ha aggiunto che, comunque, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, essendo necessaria l'autorizzazione ministeriale, mai intervenuta; ciò in quanto si trattava di una domanda di primo riconoscimento della parità e non della revoca di uno status già attribuito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il rigetto è dipeso dall'assenza di elementi nuovi o sopravvenuti idonei a superare la precedente valutazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L'accoglimento dell'appello cautelare del Consiglio di Stato ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta la sospensione degli atti impugnati né modifica automaticamente il precedente rigetto cautelare.

  • d.m. n. 267/2007

    Atto ministeriale impugnato quale disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica.

  • d.m. n. 83/2008

    Atto ministeriale impugnato quale linea guida di attuazione della disciplina sul riconoscimento della parità scolastica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, non equivale all'accoglimento della domanda cautelare e non incide sul rigetto della sospensiva disposto dal giudice di primo grado.
  • Una nuova domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio può condurre alla modifica della precedente statuizione solo in presenza di elementi nuovi o di circostanze sopravvenute, specificamente dedotti e idonei a mutare la valutazione cautelare già compiuta.
  • I decreti cautelari monocratici hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva pronuncia collegiale; pertanto, di regola, non possono fondare un affidamento stabile sulla conservazione degli effetti sino alla definizione del merito.
  • La sospensione del diniego di un'autorizzazione o di un riconoscimento amministrativo non attribuisce, quando il titolo non sia stato mai rilasciato, il diritto a esercitare l'attività subordinata a quel titolo: la sospensione dell'atto negativo non sostituisce l'autorizzazione amministrativa necessaria.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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