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Legge

L.R. Sardegna 12/2003

Provvidenze a favore degli invalidi civili

Normativa regionaleL.R. Sardegna 12/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna la concessione dei trattamenti economici e dei benefici aggiuntivi a favore degli invalidi civili, con possibile ricorso a INPS o enti locali tramite convenzione. Fissa termini per l’istruttoria e per gli accertamenti sanitari, prevede copertura finanziaria regionale e l’entrata in vigore immediata dalla pubblicazione.

Provvidenze economiche per invalidi civili in Sardegna

Provvidenze a favore degli invalidi civili

La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili e degli ulteriori benefici aggiuntivi previsti dalla normativa statale richiamata. Definisce inoltre le modalità organizzative, i tempi del procedimento e la copertura finanziaria dell’intervento.

Ambito di applicazione e funzioni regionali

La Regione autonoma della Sardegna è competente per la funzione amministrativa di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, secondo il quadro del decreto legislativo n. 112 del 1998, come recepito dal decreto legislativo n. 234 del 2001. La legge riguarda quindi il solo territorio regionale sardo e si inserisce nel sistema di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione.

La Regione, per la concessione dei benefici aggiuntivi previsti dalla disciplina statale, integra con proprie risorse i trasferimenti statali. La spesa annua per questa integrazione è valutata in euro 2.000.000.

Benefici aggiuntivi e disciplina attuativa

L’Assessore competente in materia di igiene, sanità e assistenza sociale deve predisporre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una disciplina specifica per individuare e definire i benefici aggiuntivi. L’atto di indirizzo e disciplina deve essere adottato sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare.

Gestione delle funzioni tramite convenzione

Per svolgere le funzioni di concessione relative ai benefici aggiuntivi, la Regione può avvalersi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale oppure degli enti locali, tramite uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

La convenzione deve indicare:

  • le modalità di svolgimento delle attività;
  • le sedi operative;
  • le risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato;
  • i termini temporali attribuiti a ciascuna fase dell’istruttoria;
  • le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto di tali termini.

L’istruttoria complessiva non può superare sei mesi, escluso il tempo necessario per gli accertamenti sanitari previsti dagli articoli successivi. Ai soggetti convenzionati è attribuita la legittimazione passiva per le controversie connesse alla funzione, nei limiti richiamati dalla legge statale.

Accertamenti sanitari e termini procedimentali

Gli accertamenti sanitari relativi a invalidità civile, cecità, sordomutismo e handicap derivante da invalidità sono svolti dalle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, mediante le commissioni sanitarie operanti presso le stesse. Le commissioni devono essere costituite secondo la disciplina statale richiamata e integrate secondo la normativa sulla disabilità.

Gli accertamenti sanitari devono essere effettuati entro tre mesi dalla trasmissione della relativa pratica alla ASL territorialmente competente.

Aspetti finanziari

La legge stima in euro 2.099.000 annui il costo complessivo dell’attuazione, di cui:

  • euro 2.000.000 come integrazione di risorse regionali;
  • euro 99.000 come assegnazioni statali previste dal D.P.C.M. 13 novembre 2000.

Per avviare rapidamente gli interventi, nelle more dei trasferimenti statali, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale adottata di concerto con gli Assessori interessati, a disporre le necessarie anticipazioni. Entro un anno dall’entrata in vigore la Giunta deve garantire in via definitiva il finanziamento delle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione congiunta tra Stato e Regione delle spese aggiuntive documentate.

Per il triennio 2003-2005 sono previste variazioni di bilancio con iscrizione delle entrate e delle spese indicate dalla legge; la spesa grava sulle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio regionale anche per gli anni successivi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, in deroga alla regola generale richiamata dalla stessa disposizione finale.

Stato di attualità

La disciplina appare sostanzialmente datata, legata al trasferimento di funzioni amministrative e a stanziamenti riferiti agli esercizi 2003-2005; può quindi considerarsi oggi tendenzialmente superata o comunque di scarso rilievo applicativo rispetto alla gestione corrente.

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