L.R. Sardegna 2/2004
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Sardegna il prelievo venatorio in deroga di fauna selvatica omeoterma, in attuazione della normativa statale e comunitaria, con verifica tecnica, vigilanza e facoltà di sospensione. È però stata abrogata dal 29 gennaio 2011, quindi non è più applicabile.
Protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio in deroga in Sardegna
Protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio in deroga in Sardegna
La legge recepiva nell’ordinamento regionale sardo la disciplina statale e comunitaria sul prelievo venatorio in deroga, limitatamente alle finalità ammesse dalla normativa europea. Oggi non è più applicabile, perché è stata espressamente abrogata con decorrenza 29 gennaio 2011.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento era volto a dare attuazione in Sardegna alla legge statale n. 221 del 2002, relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. La disciplina riguardava esclusivamente l’istituto del prelievo in deroga, consentito nei soli casi previsti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
Condizioni per il prelievo in deroga
Il prelievo in deroga poteva essere autorizzato dall’assessore regionale competente solo per le finalità ammesse dalla normativa europea. La decisione era subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, del rispetto delle condizioni richieste dalla direttiva.
Con la medesima procedura, l’assessore regionale della difesa dell’ambiente disponeva la cessazione del prelievo quando venivano meno le condizioni legittimanti.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sull’applicazione della legge era affidata agli agenti e alle guardie previsti dalla normativa regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio.
Era inoltre previsto un obbligo di relazione annuale: entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmetteva al Ministero dell’ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all’Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull’attuazione delle deroghe; la stessa relazione veniva inviata anche alle competenti Commissioni parlamentari.
Sospensione dell’attività di prelievo
L’assessore della difesa dell’ambiente, sentiti l’assessore regionale dell’agricoltura e il Comitato regionale faunistico, poteva sospendere in qualsiasi momento l’attività di prelievo. La sospensione era possibile sia in presenza di accertate riduzioni delle specie prelevabili, sia quando fosse verificato il venir meno delle condizioni previste per l’autorizzazione in deroga.
Entrata in vigore e stato attuale
La legge entrava in vigore il giorno della sua pubblicazione. Tuttavia, l’atto è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5, con decorrenza 29 gennaio 2011; pertanto non produce più effetti ed è da considerarsi obsoleto.
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