Sentenza del 18/04/2019 n. 2475 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenza - Annullamento per vizio di motivazione - Errore - Scambio di frontespizi - Gravame - Accoglimento - Effetto - Rinnovazione atti nulli di primo grado - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della sentenza perché il provvedimento decisionale faceva riferimento a un accertamento diverso da quello oggetto del giudizio. In particolare, si era verificato uno scambio di frontespizi con il testo di un’altra sentenza, determinando una motivazione assolutamente incongrua e riferita a una controversia differente.
La decisione
Il gravame è stato accolto per vizio assoluto di motivazione e la sentenza è stata annullata. Tuttavia, poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e non di mera impugnazione-annullamento, non è stata disposta la semplice definizione del processo: è stata ordinata, ai sensi dell’art. 59, comma 2, del d.lgs. 542/1992, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado. In concreto, occorre procedere alla riconciliazione di ciascun frontespizio con il testo della relativa sentenza.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 395, comma 5
Art. 395, comma 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata in relazione all’errore risultante dagli atti e al vizio che incide sulla correttezza della decisione; nel caso concreto, lo scambio del frontespizio ha prodotto una decisione riferita a un diverso accertamento.
D.lgs. 542/1992, art. 59, comma 2
Art. 59, comma 2, d.lgs. 542/1992
Quando la sentenza di primo grado è colpita da nullità, il giudice d’appello può disporre la rinnovazione degli atti nulli, anziché limitarsi a un annullamento meramente formale, coerentemente con la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria è affetta da vizio assoluto di motivazione quando la motivazione riguarda un diverso accertamento o una controversia differente, anche per errori materiali come lo scambio di frontespizi.
- L’accoglimento dell’impugnazione non comporta necessariamente la chiusura definitiva del giudizio: nel processo tributario il giudice può ordinare la rinnovazione degli atti nulli e consentire una nuova decisione nel merito.
- Gli errori materiali nella formazione o nella trasmissione delle sentenze devono essere valutati in base al loro effetto concreto: se impediscono di individuare la controversia effettivamente decisa, possono determinare la nullità della sentenza.
- In situazioni analoghe è importante verificare la corrispondenza tra parti, oggetto dell’accertamento, dispositivo, motivazione e documenti processuali; una discordanza sostanziale può fondare il gravame per motivazione apparente o assolutamente incongrua.
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