Risposta n. 112 del 21/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, analogamente ai precedenti indennizzi corrisposti dalla banca e non tassati, anche le somme erogate dal "FIR" non dovrebbero assumere rilevanza reddituale e quindi non essere tassate.
Somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori - FIR Articolo 1, commi 493-507, legge 30 dicembre 2018 n. 145
Il quesito
Il signor Alfa, non soggetto a impresa o lavoro autonomo, chiede se l'indennizzo erogato dal "FIR" per azioni/obbligazioni subordinate, richiesto nel 2019 e correlato a transazione con la Banca X, debba essere assoggettato a tassazione, considerato che precedenti indennizzi ricevuti non sono stati tassati.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate rileva che il "FIR" ha finalità risarcitoria per il danno emergente e che gli indennizzi sono determinati in misura forfetaria e corrisposti al netto di altri rimborsi; pertanto le somme erogate dal fondo non assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR e non sono imponibili.
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