Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 112 del 21/04/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che, analogamente ai precedenti indennizzi corrisposti dalla banca e non tassati, anche le somme erogate dal "FIR" non dovrebbero assumere rilevanza reddituale e quindi non essere tassate.

Somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori - FIR Articolo 1, commi 493-507, legge 30 dicembre 2018 n. 145

Il quesito

Il signor Alfa, non soggetto a impresa o lavoro autonomo, chiede se l'indennizzo erogato dal "FIR" per azioni/obbligazioni subordinate, richiesto nel 2019 e correlato a transazione con la Banca X, debba essere assoggettato a tassazione, considerato che precedenti indennizzi ricevuti non sono stati tassati.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate rileva che il "FIR" ha finalità risarcitoria per il danno emergente e che gli indennizzi sono determinati in misura forfetaria e corrisposti al netto di altri rimborsi; pertanto le somme erogate dal fondo non assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR e non sono imponibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.