L.R. Liguria 16/2013
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) ED ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il testo unico regionale sullo sport e la legge sulla diffusione dell’esercizio cinematografico. Interviene su manifestazioni sportive, termini per le domande, gratuità e rimborsi nelle commissioni, e su alcune disposizioni finanziarie. Contiene norme transitorie limitate alla prima applicazione, al 2013 e al 2014, ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale dello sport e della diffusione cinematografica
Modifiche alla disciplina regionale dello sport e del settore cinematografico
La legge regionale 13 giugno 2013, n. 16 interviene su due testi normativi regionali: il testo unico sullo sport della Regione e la disciplina sulla diffusione dell’esercizio cinematografico, con aggiustamenti puntuali su programmazione, contributi, commissioni e copertura finanziaria. Le disposizioni hanno efficacia nel territorio regionale e, per alcune previsioni, solo entro termini temporali specifici già conclusi.
Manifestazioni sportive e criteri di programmazione
La legge aggiorna il testo unico sullo sport precisando che il Programma regionale deve individuare sia le caratteristiche delle manifestazioni sportive sia quelle dei progetti di sport di cittadinanza. La disciplina delle manifestazioni sportive viene poi riformulata per chiarire i casi in cui la Regione può promuovere, sostenere o organizzare iniziative di rilievo.
La Regione:
- promuove e sostiene, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, oppure organizza autonomamente, manifestazioni sportive di particolare rilievo che diano lustro all’immagine regionale e abbiano interesse nel panorama sportivo internazionale;
- concede contributi per manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale.
Le istanze possono essere presentate da una pluralità di soggetti pubblici e privati, tra cui comuni, province, istituzioni scolastiche e università, organismi sportivi riconosciuti dal CONI e CIP, società sportive dilettantistiche, gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori costituiti per specifici eventi.
Per le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti, gli atti devono indicare la Regione come soggetto promotore o partecipante all’organizzazione. È inoltre previsto che la mancata realizzazione delle manifestazioni finanziate comporti la revoca del contributo assegnato.
Termini per la presentazione delle istanze
La legge modifica il termine ordinario per la presentazione di alcune istanze, sostituendo il riferimento al 31 ottobre con il 30 novembre nell’articolo 27 del testo unico sullo sport. Per la prima applicazione, fino all’aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva, le domande per le iniziative di particolare rilievo devono essere presentate entro 60 giorni dal provvedimento della Giunta che definisce modalità di presentazione e valutazione.
Commissioni e regime economico
Viene stabilito che la partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte del Presidente e dei componenti è gratuita. Per Presidente e membri delle Commissioni, salvo il segretario, non si applicano le norme regionali generali sui rimborsi e compensi ai componenti di organi collegiali; per il Collegio regionale dei maestri di sci, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio è disciplinato secondo la convenzione prevista dall’articolo 35, comma 1.
Aggiornamenti finanziari e di bilancio
È modificato anche il richiamo all’unità previsionale di base per una disposizione finanziaria del testo unico sullo sport, con sostituzione della sigla U.P.B. 12.102 con U.P.B. 18.102.
Modifiche alla disciplina cinematografica
Nella legge regionale sulla diffusione dell’esercizio cinematografico viene eliminato, nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 11, il riferimento “e dello sport”, con conseguente restringimento del richiamo normativo alla sola materia cinematografica.
Norme transitorie e applicazione temporale
Per la prima applicazione della legge, fino all’aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva, i soggetti interessati devono presentare istanza entro 60 giorni dal provvedimento della Giunta regionale che disciplina presentazione e valutazione delle domande.
Per il solo anno 2013, entro lo stesso termine, devono essere confermate le istanze già presentate ai sensi della legge sulla diffusione dell’esercizio cinematografico, anche se riferite a iniziative già realizzate.
Per l’anno 2014, e per le domande presentate entro il 31 ottobre 2013, i contributi in conto capitale previsti per gli impianti sportivi vengono concessi con priorità per completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti sportivi scolastici.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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