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Legge

L.R. Sardegna 1/2020

Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata.

Normativa regionaleL.R. Sardegna 1/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna il mantenimento, lo spostamento stagionale, l’eventuale rimozione permanente e il recupero della posidonia spiaggiata, privilegiandone il riuso e vietandone lo smaltimento in discarica. Prevede piani, monitoraggi e possibili contributi regionali a comuni e operatori. Alcune previsioni sono state parzialmente o totalmente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 2021.

Gestione della posidonia spiaggiata

Gestione della posidonia spiaggiata in Sardegna

La legge disciplina, per il territorio della Regione autonoma della Sardegna, la gestione dei depositi di posidonia sulle spiagge, considerandoli una difesa naturale contro l’erosione costiera e una risorsa riutilizzabile. La disciplina privilegia il mantenimento in loco e, solo se necessario, lo spostamento temporaneo o il recupero del materiale.

Ambito di applicazione e principio generale

La posidonia spiaggiata è riconosciuta come elemento utile alla protezione naturale dei litorali. La soluzione preferibile resta il mantenimento sul posto; quando però i depositi impediscono la regolare fruizione estiva della spiaggia, i comuni interessati, anche tramite i concessionari demaniali, possono intervenire previa comunicazione agli uffici regionali e statali competenti.

Spostamento temporaneo e gestione stagionale

Le operazioni di spostamento devono essere svolte con criteri idonei a contrastare l’erosione e hanno natura stagionale. La legge prevede che:

  • lo spostamento avvenga entro il mese di aprile;
  • il riposizionamento avvenga entro il mese di novembre;
  • i casi eccezionali siano valutati dal comune competente;
  • le operazioni rispettino dune e vegetazione dunale, salvaguardando l’equilibrio della spiaggia.

Se il riposizionamento nella spiaggia di origine non è possibile per nuovi e copiosi depositi, è ammesso il riposizionamento in una spiaggia limitrofa.

Rimozione permanente e destino del materiale

Quando, per particolari condizioni, il comune o il concessionario demaniale ritengano necessario optare per la rimozione permanente di depositi non altrimenti gestibili, il materiale in eccesso deve essere prioritariamente conferito a impianti di recupero, riciclaggio o lavaggio, in particolare di compostaggio. Resta vietato lo smaltimento in discarica del materiale spostato.

Selezione del materiale, sabbia e rifiuti antropici

Le operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento devono essere precedute dalla separazione della sabbia dal materiale organico e dalla rimozione dei rifiuti di origine antropica frammisti, al fine di recuperare la sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile di provenienza. La vagliatura può avvenire nella spiaggia di prelievo o nel sito di conferimento della posidonia, nei limiti della disciplina vigente come risultante dalle pronunce della Corte costituzionale.

Mezzi utilizzabili per le operazioni

Per le attività di raccolta, spostamento e riposizionamento è consentito l’uso di mezzi meccanici, purché non arrechino danno all’arenile. Solo se le caratteristiche del litorale lo consentono, possono essere impiegati mezzi meccanici con peso superiore a 2,5 tonnellate, adottando misure di mitigazione dell’impatto, ad esempio riducendo la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. È vietato l’uso di mezzi cingolati.

Recupero di accumuli e disciplina dei materiali vegetali in mare

Gli accumuli antropici costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale antropico possono essere recuperati se ricorrono le condizioni per escludere il materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti. Resta inoltre ferma l’applicazione dell’art. 185, comma 1, lett. f), del d.lgs. 152/2006 ai prodotti vegetali di provenienza agricola o forestale depositati naturalmente su sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare per effetto di eventi atmosferici o meteorici, anche se frammisti ad altri materiali antropici.

Contributi ai comuni e ai gestori

La Regione può concedere appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di gestione previste dalla legge. I comuni devono comunque provvedere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Monitoraggio, studi e protocolli tecnici

L’assessorato competente in materia di ambiente, nei limiti delle risorse disponibili, deve svolgere uno studio puntuale dei litorali sardi, corredato da eventuali sperimentazioni, per verificarne lo stato di conservazione o degrado e monitorare i fenomeni di erosione. Le risultanze del monitoraggio forniscono indirizzi per le operazioni di gestione.

La Regione può inoltre promuovere protocolli con università, enti di ricerca e ARPAS Sardegna per:

  • la classificazione delle spiagge del territorio regionale;
  • sistemi continui di monitoraggio della sedimentazione organica della posidonia.

Piano di gestione della posidonia

La Regione deve redigere un Piano di gestione della posidonia, conforme ai criteri fissati dalla legge. Il Piano contiene:

  • indicazioni generali sulle spiagge e i litorali della Sardegna;
  • schede puntuali per ogni sito di interesse comunale e/o regionale;
  • linee guida per la gestione e manutenzione cui devono attenersi amministrazioni comunali e concessionari demaniali. Il Piano è aggiornato ogni anno dall’Assessorato della difesa dell’ambiente sulla base delle attività di monitoraggio.

Recupero e riuso dei residui di posidonia

La Regione promuove il recupero e il riuso dei residui di posidonia rimossi nel periodo primaverile-estivo e non redistribuibili nelle spiagge di provenienza o in altre idonee, in particolare presso impianti di trattamento. A tale scopo l’Amministrazione regionale può concedere agli operatori contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, nel rispetto del regime de minimis, per la realizzazione o l’adeguamento di impianti di trattamento, recupero e compostaggio.

Disposizioni finanziarie

L’attuazione delle attività di gestione di competenza dei comuni avviene senza nuovi o maggiori oneri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. I contributi regionali per i comuni e gli interventi di monitoraggio, pianificazione e recupero sono finanziati nei limiti delle risorse annualmente stanziate nelle pertinenti missioni e programmi di bilancio.

Entrata in vigore e limiti di attualità

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Restano da considerare le pronunce della Corte costituzionale del 2021, che hanno inciso su alcune parti della disciplina, in particolare sullo spostamento temporaneo in aree interne al comune, sul divieto di smaltimento in discarica e sulla possibilità di effettuare la vagliatura nel sito di conferimento.

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