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Provvedimento

Deliberazione n. 401 del 10/07/2025

Provvedimento del 10 luglio 2025

Garante Privacy401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento riguarda materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. I provvedimenti urgenti avevano disposto misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la sua eventuale conservazione per finalità probatorie per dodici mesi. Il Garante, nella seduta del 10 luglio 2025, ratifica formalmente tali determinazioni.

Ratifica, nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Contesto normativo e origine del procedimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire all’Autorità di intervenire rapidamente nei casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e ha riguardato le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.

Adozione delle misure urgenti

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 216, 217 e 218 del 27 giugno 2025. Tali atti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, così da bloccarne l’ulteriore circolazione sulle rispettive piattaforme.

Conservazione del materiale ai fini probatori

Le determinazioni urgenti hanno inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 10 luglio 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati il 27 giugno 2025. La ratifica conferma la scelta dell’Autorità di intervenire rapidamente per prevenire la diffusione del materiale segnalato e preservarne, se del caso, la disponibilità probatoria nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Il procedimento riguarda quindi il c.d. revenge porn, cioè la possibile diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 216, 217 e 218 del 27 giugno 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Alle medesime società è stata altresì prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 10 luglio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 27 giugno 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte. Il provvedimento conferma quindi la legittimità e l’efficacia delle misure urgenti già disposte.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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