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Legge

L.R. Toscana 56/2019

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014.

Normativa regionaleL.R. Toscana 56/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 56/2019 modifica in più punti la l.r. 35/2015 sulle cave e la l.r. 65/2014. Introduce nuove regole su definizioni, autorizzazioni, proroghe, controlli, contributi di estrazione, concessioni dei beni comunali e governance del distretto apuo-versiliese. Molte misure hanno natura transitoria e sono legate a scadenze 2019-2021.

Nuove disposizioni in materia di cave e aggiornamento della disciplina toscana su autorizzazioni, concessioni e distretto apuo-versiliese

Nuove disposizioni in materia di cave in Toscana

La legge regionale Toscana 5 agosto 2019, n. 56 interviene in modo organico sulla disciplina delle cave, modificando soprattutto la l.r. 35/2015 e, per un profilo specifico, la l.r. 65/2014. Il provvedimento aggiorna regole autorizzative, controlli, contributi, concessioni dei beni comunali e strumenti di governo del distretto apuo-versiliese.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda il territorio della Regione Toscana e, in particolare, i siti estrattivi, le autorizzazioni e le concessioni relative all’attività di cava. La legge mira a rendere più preciso il calcolo dei materiali estratti, rafforzare gli obblighi informativi e contributivi, regolare la coltivazione unitaria dei siti in cui coesistono beni comunali e beni privati, e valorizzare la filiera produttiva locale.

Definizioni e pianificazione regionale

Vengono aggiornate alcune definizioni fondamentali della l.r. 35/2015. È ridefinito il concetto di “giacimento” come porzione di suolo o sottosuolo idonea all’individuazione delle aree a destinazione estrattiva; viene introdotto il “giacimento potenziale”, cioè un’area che richiede ulteriori approfondimenti comunali in relazione a vincoli e caratteristiche paesaggistiche, ambientali, geologiche, infrastrutturali e socio-economiche.

Nel piano regionale cave devono ora trovare spazio anche i giacimenti potenziali. Sono inoltre aggiornati gli indirizzi relativi alla valorizzazione dei materiali di cava, allo sviluppo e al sostegno delle filiere produttive.

Autorizzazione all’attività estrattiva e documentazione richiesta

Nel procedimento autorizzatorio è rafforzata la verifica della regolarità contributiva, con acquisizione d’ufficio del DURC. La domanda di autorizzazione deve contenere anche la designazione del direttore responsabile e del direttore dei lavori responsabile della conformità degli interventi al progetto autorizzato.

È inoltre chiarito che, se nel procedimento è già intervenuta la decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA, gli atti di assenso resi in tale sede restano efficaci ai fini dell’autorizzazione finale e non devono essere nuovamente acquisiti.

Durata, proroga e varianti dell’autorizzazione

La proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è ricondotta al comune ed è estesa da due a tre anni. La proroga si applica anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI, nel rispetto della durata delle concessioni di cui all’articolo 38.

Per le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica, le proroghe possono essere estese fino a una durata massima complessiva di tre anni.

Sul fronte delle varianti, è prevista una nuova autorizzazione quando ricorrono, tra le altre ipotesi, difformità volumetriche oltre il 4,5% entro il dimensionamento autorizzato, purché pari o superiori a 1.000 metri cubi e comunque entro il limite massimo di 9.500 metri cubi; sono inoltre rilevanti le modifiche sostanziali.

Sospensione, decadenza e sanzioni in caso di irregolarità

La legge amplia i casi che possono condurre a sospensione o decadenza dell’autorizzazione. Tra le nuove ipotesi vi sono la mancata presentazione degli elaborati di rilievo, l’inosservanza degli obblighi contributivi connessi al DURC e le gravi e reiterate violazioni delle norme retributive o dei contratti collettivi.

Nei casi previsti, il comune assegna un termine per regolarizzare gli adempimenti. In alcune situazioni la sospensione può riguardare solo una parte dell’attività estrattiva, se restano garantite la sicurezza del sito e la fattibilità del progetto di coltivazione. Se l’interessato adempie nei termini, la sanzione amministrativa è ridotta della metà.

L’esercizio dell’attività estrattiva in violazione dell’autorizzazione o del permesso di ricerca è punito con sanzione da 5.000 a 50.000 euro, salvo ulteriori danni; non si applica la sanzione per estrazione in aree di superficie inferiore all’1% di quella autorizzata, se ricadono in area a destinazione estrattiva.

Obblighi informativi, rilievi e pesatura dei materiali

Gli obblighi di monitoraggio sono rafforzati. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare annualmente al comune una relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori, corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che mostrano lo stato effettivo dei lavori.

Per i materiali ornamentali è richiesto anche il rilievo tridimensionale, comprensivo di scavi, cumuli ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile, secondo specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.

Ai fini del contributo di estrazione, il materiale estratto deve essere pesato tramite pesa pubblica situata nel territorio comunale. Se nel comune non esiste una pesa pubblica, il contributo è calcolato sulla base degli elaborati di rilievo.

Subingresso nelle coltivazioni

Nel caso di subingresso, il cedente deve presentare gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all’attività svolta e dichiarare l’ottemperanza agli obblighi contributivi. Tali adempimenti si inseriscono nel procedimento previsto per il subentro nella coltivazione.

Garanzie finanziarie e contributo di estrazione

Le garanzie finanziarie previste dalla legge sono richieste anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione per specifiche attività collegate all’articolo 31, comma 3.

Sul contributo di estrazione, la legge introduce una previsione di rinuncia da parte della Regione ai crediti di natura non tributaria verso i comuni, quando gli importi siano inferiori alla soglia determinata annualmente con la legge di bilancio.

Beni comunali, concessioni e coltivazione unitaria dei siti

È ridefinita la disciplina dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, con riferimento ai siti estrattivi in cui coesistano beni comunali e altri beni. L’esercizio dell’attività estrattiva su tali beni è sottoposto a concessione amministrativa temporanea e onerosa del comune.

La procedura di rilascio della concessione utilizza il progetto di fattibilità tecnica ed economica, non più il progetto preliminare. La Giunta regionale deve definire linee guida per gli avvisi entro 120 giorni, potendo prevedere criteri premianti a favore della continuità occupazionale. Il soggetto primo in graduatoria presenta poi il progetto definitivo entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria.

Il comune deve mettere a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo per la predisposizione dei progetti.

Per i siti in cui convivono beni comunali e altri beni, il comune dispone la coltivazione unitaria. Se il bene comunale non è prevalente, può affidare direttamente al privato la coltivazione unitaria; se invece è prevalente, dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese. È inoltre previsto, in certi casi, il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale previo indennizzo.

Regime dei siti estrattivi comunali e convenzioni

Nel procedimento di concessione, il comune valuta il piano economico-finanziario con l’ausilio del nucleo tecnico di valutazione. Nella stipula della convenzione è richiesto il parere di tale nucleo. È inoltre precisato che la convenzione deve essere stipulata almeno sei mesi prima rispetto al termine previsto.

Per il rispetto delle percentuali di lavorazione e della filiera locale, contano anche i materiali derivati impiegati dall’industria per prodotti sostitutivi dei materiali da taglio, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.

Nucleo tecnico di valutazione

La legge istituisce un nucleo tecnico di valutazione regionale, da costituire entro 120 giorni. È composto da tecnici regionali e da non più di tre tecnici esterni indipendenti esperti in economia o ingegneria aziendale, ai quali spetta un compenso per i pareri resi.

Il nucleo esprime ai comuni un parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, sui piani economico-finanziari relativi alle procedure di concessione e autorizzazione; deve farlo entro 120 giorni, decorso il quale i comuni possono procedere comunque. La Giunta regionale definisce anche la struttura standard dei piani economico-finanziari.

Distretto apuo-versiliese

È rafforzata la disciplina del distretto apuo-versiliese, anche con la previsione del Comitato del distretto apuo-versiliese. La Giunta regionale deve disciplinarne tempi e modalità di costituzione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma.

Il Comitato rappresenta le criticità ambientali, sociali e produttive del distretto e formula proposte per la promozione della filiera locale, la valorizzazione del materiale da estrazione e la sostenibilità delle attività estrattive.

La legge elenca i comuni compresi nel distretto: Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli di Sotto.

Vigilanza, controlli e obblighi dei comuni

Se dai controlli emerge la necessità di integrare l’autorizzazione per adeguarla al quadro normativo, e non ricorrono i presupposti per la sospensione, il comune recepisce le integrazioni e comunica al titolare tempi e modi per l’adeguamento del sito.

Sono anche rafforzati gli obblighi dei comuni nella trasmissione delle informazioni e nel versamento delle quote di contributo di estrazione. La mancata osservanza comporta una riduzione del 10% della quota di contributo di estrazione spettante al comune.

Disposizioni transitorie e termini

Per le difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, il regime transitorio è esteso fino al 31 dicembre 2019.

È inoltre differito al 31 dicembre 2019, previo accordo con le autorità statali competenti, il termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane previsto dalla l.r. 65/2014.

Aspetti finanziari e decorrenza

La legge contiene una specifica copertura finanziaria per l’istituzione e il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione, con stanziamenti previsti per il triennio 2019-2021. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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