L.R. Toscana 51/2019
Disciplina dei distretti biologici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Toscana, la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici, quali aggregazioni territoriali pubblico-private per sviluppare produzioni e filiere biologiche, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. Prevede requisiti minimi di adesione, contenuti del progetto territoriale, criteri di riconoscimento e cause di revoca. Il regolamento attuativo doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina dei distretti biologici
Disciplina dei distretti biologici
La legge regionale toscana promuove la costituzione di distretti biologici come strumenti di sviluppo dell’agricoltura biologica, della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in coerenza con la programmazione regionale e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale.
Finalità e ambito del distretto biologico
Il distretto biologico è concepito come un territorio con sistema produttivo locale a forte vocazione agricola, nel quale risultano significative la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la vendita di prodotti biologici, insieme alla tutela delle produzioni tipiche, dell’identità paesaggistica e dell’agrobiodiversità. L’azione del distretto mira a incrementare superfici e imprese biologiche e a integrare politiche economiche, agricole e ambientali.
Attività e funzioni del distretto
Il distretto opera per:
- sviluppare le produzioni biologiche e le filiere collegate, inclusa la filiera corta e identitaria;
- valorizzare risorse naturali, locali, conoscenze contadine e pratiche tradizionali;
- rafforzare il dialogo tra soggetti economici e sociali del territorio;
- favorire coesione, partecipazione e gestione sostenibile delle risorse, con attenzione a salute, biodiversità e riduzione dell’uso dei fitosanitari;
- promuovere l’agrobiodiversità, la semplificazione normativa per gli operatori aderenti, la ricerca partecipata, l’innovazione e l’immagine del territorio;
- sostenere la ristorazione pubblica e collettiva con cibi biologici, la vendita diretta e tramite reti sociali, nonché la diffusione di prodotti e metodi biologici e biodinamici.
Costituzione dell’accordo di distretto
Il distretto si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e privati operanti in modo integrato nel sistema produttivo locale. L’accordo deve perseguire l’aggregazione degli interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio, nel rispetto dell’ambiente e della tradizione storica.
All’accordo devono aderire almeno:
- tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell’elenco pubblico degli operatori biologici, oppure un’associazione che ne comprenda almeno tre;
- un terzo dei comuni del territorio del distretto, impegnati in politiche di tutela del suolo, riduzione dei rifiuti, difesa dell’ambiente, promozione del biologico e dell’agrobiodiversità.
Possono aderire anche associazioni di operatori biologici, rappresentanze dei soggetti privati, altri soggetti pubblici e privati, enti di ricerca, associazioni di consumatori, organizzazioni professionali agricole e sindacali, associazioni della cooperazione e altri soggetti funzionali alle finalità distrettuali.
Contenuti dell’accordo e governance
Nell’accordo i soggetti aderenti definiscono:
- l’ambito territoriale del distretto;
- la composizione dell’assemblea di distretto;
- il soggetto referente;
- le finalità del progetto economico territoriale integrato;
- le modalità di informazione e partecipazione della comunità locale.
L’accordo deve garantire la possibilità di adesione a tutti i soggetti interessati, la partecipazione effettiva alle decisioni e la gestione efficace della concertazione interna ed esterna.
Assemblea di distretto
L’assemblea di distretto approva e aggiorna il progetto economico territoriale integrato, ne verifica l’attuazione, approva la relazione annuale del referente prima dell’invio alla Regione, propone modifiche all’accordo e può proporre la revoca del riconoscimento.
Entro 90 giorni dalla costituzione del distretto, l’assemblea adotta il proprio regolamento di funzionamento.
Soggetto referente
Il soggetto referente ha la rappresentanza legale del distretto, predispone e attua il progetto territoriale integrato, organizza le attività del distretto e promuove azioni culturali e di animazione sul territorio. Redige ogni anno una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, da trasmettere entro il 31 marzo alla struttura regionale competente previa approvazione dell’assemblea. Presenta inoltre la domanda di riconoscimento del distretto alla Regione. Può assumere qualsiasi forma giuridica.
Progetto economico territoriale integrato
Il progetto è lo strumento di pianificazione strategica del distretto e deve perseguire obiettivi di sviluppo socio-economico integrato e di valorizzazione delle risorse locali, in coerenza con la tutela ambientale e le tradizioni storico-culturali.
Il progetto contiene almeno:
- analisi dei caratteri, valori e criticità del territorio rurale;
- analisi socio-economica dei settori produttivi coinvolgibili;
- analisi delle imprese biologiche e delle superfici coltivate a biologico presenti al momento della domanda;
- valutazione delle potenzialità di crescita del biologico in termini di imprese e superfici;
- strategia e interventi, con indicazione delle politiche pubbliche rilevanti;
- tempi di realizzazione;
- ruolo dei soggetti aderenti.
Il progetto ha durata compresa tra 3 e 5 anni e può essere aggiornato secondo le modalità regolamentari.
Riconoscimento regionale
La competente struttura della Giunta regionale riconosce il distretto sulla base di criteri che valorizzano in particolare:
- almeno il 30% della superficie agricola utilizzata condotta con metodo biologico;
- la previsione di incremento della superficie biologica;
- la specificità e coerenza delle produzioni locali;
- il grado di integrazione delle attività dell’accordo;
- le sinergie generate per produzioni biologiche, turismo rurale, relazioni tra imprese e tutela territoriale;
- l’impatto del progetto su sostenibilità ambientale, qualità della vita e del lavoro, vitalità economica.
I distretti rurali già riconosciuti possono chiedere il riconoscimento come distretti biologici; il nuovo riconoscimento non fa perdere quello di distretto rurale. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Revoca del riconoscimento
Il riconoscimento è revocato in caso di:
- mancato rispetto dell’accordo;
- mancato rispetto dei contenuti o dei termini del progetto;
- riduzione della superficie biologica sotto la soglia minima richiesta;
- mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione.
Termini e modalità di revoca sono demandati al regolamento attuativo.
Coordinamento regionale e monitoraggio
È istituito un tavolo tecnico regionale dei distretti biologici, composto dai soggetti referenti dei singoli distretti, per coordinare e monitorare le attività e favorire lo sviluppo del sistema distrettuale regionale. Il tavolo è convocato almeno due volte l’anno dalla struttura regionale competente. La partecipazione è gratuita, senza indennità o rimborsi spese.
Regolamento attuativo e clausola valutativa
Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina le modalità di domanda e riconoscimento, i contenuti dettagliati e l’aggiornamento del progetto, i contenuti della relazione annuale e i termini e le modalità di revoca.
Dal 2021 la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sugli esiti della legge, con dati su numero, localizzazione e ampiezza dei distretti, cause di eventuali mancati riconoscimenti, tipologia delle produzioni, attività promozionali, risultati e criticità attuative.
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