R.R. Lombardia 1/2006
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7( BURL del 28 febbraio 2006 n. 9, 1° suppl. ord. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Lombardia 14 aprile 2004, n. 7, disciplinando composizione, ammissione, funzionamento e aggiornamento della Consulta regionale delle professioni. Definisce requisiti di ingresso per ordini, collegi e associazioni, la procedura di domanda e cancellazione, gli organi interni e le regole di riunione. Efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del 28 febbraio 2006.
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali
Il regolamento, adottato in attuazione della l.r. Lombardia 14 aprile 2004, n. 7, disciplina la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali. La normativa riguarda esclusivamente la Regione Lombardia e definisce criteri di ammissione, composizione, funzionamento e aggiornamento dell’organismo consultivo.
Finalità e definizioni
Il provvedimento individua due finalità principali: disciplinare le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione della Consulta, e stabilire requisiti e modalità di ammissione e partecipazione degli ordini, collegi e associazioni professionali.
Ai fini del regolamento vengono inoltre precisate diverse nozioni rilevanti, tra cui Consulta, CNEL, COLAP, CUP, CRTDCU, direzione generale competente, utente di attività professionale, professione ordinistica e professione non ordinistica.
Soggetti ammessi alla Consulta
Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche istituiti e disciplinati dalla legge che ne facciano richiesta. Per la prima formazione della Consulta sono considerati gli ordini e i collegi professionali operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore del regolamento.
Possono essere ammesse anche le associazioni professionali che ne facciano richiesta, purché rispettino una serie di requisiti organizzativi, territoriali, dimensionali e di correttezza interna e contabile. Il regolamento distingue criteri alternativi legati alla presenza sul territorio regionale e al numero di iscritti, oltre a requisiti ulteriori di democraticità, continuità di attività, assenza di condanne dei legali rappresentanti, tenuta di elenchi e contabilità, tutela degli associati, qualità dei servizi e regole deontologiche.
Requisiti per le associazioni professionali
Le associazioni devono risultare costituite da almeno due anni, con rappresentanza regionale preferibilmente prevista nello statuto, e svolgere attività di tutela degli associati con continuità in ambito regionale da almeno due anni. Devono inoltre:
- avere strutture in almeno tre province lombarde e un numero minimo di iscritti nazionale, oppure in almeno cinque province, oppure in almeno sette province, oppure un numero nazionale di iscritti rapportato alla popolazione regionale secondo i parametri indicati;
- avere uno scopo esclusivo di tutela degli associati, senza fini di lucro, con ordinamento democratico;
- tenere un elenco aggiornato degli associati e un bilancio annuale;
- documentare i requisiti culturali e formativi richiesti per l’accesso;
- garantire assistenza e consulenza continuative, informazione e comunicazione, aggiornamento professionale, qualità dei servizi e imparzialità, competenza e responsabilità dei membri.
Domanda di ammissione e istruttoria
Gli ordini e i collegi devono presentare la richiesta di ammissione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, allegando documentazione su organi, sede, statuto e regolamento.
Le associazioni devono presentare domanda alla direzione generale competente con una documentazione più articolata, comprendente atto costitutivo e statuto, composizione degli organi, continuità dell’attività, elenco iscritti aggiornato, relazione sull’attività svolta, elementi utili a descrivere presenza e operatività nel territorio regionale, rendiconto economico, dichiarazioni sui requisiti e sull’assetto democratico.
La direzione generale predispone gli schemi di domanda, verifica la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti. Se emergono ragioni ostative o mancano elementi documentali, ne dà comunicazione agli interessati. In caso di mancata integrazione entro trenta giorni, l’inserimento nell’elenco dei componenti della Consulta viene negato.
La direzione generale può effettuare controlli in ogni momento, anche a campione, sul permanere dei requisiti.
Elenco dei componenti e aggiornamento
L’elenco degli ordini, collegi e associazioni componenti la Consulta è approvato con decreto del direttore generale competente e pubblicato sul BURL, con indicazione degli estremi identificativi e di una breve descrizione delle caratteristiche essenziali.
Ogni variazione dello statuto, del regolamento, degli organi o della sede deve essere comunicata dagli ordini e collegi entro trenta giorni. Le associazioni devono comunicare entro lo stesso termine ogni modifica dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La direzione generale cura annualmente l’aggiornamento dell’elenco e il controllo del mantenimento dei requisiti; l’aggiornamento è approvato con decreto e pubblicato sul BURL.
Cancellazione dall’elenco
La perdita di uno o più requisiti di ammissione, oppure la mancata comunicazione delle modifiche dovute, comporta la cancellazione dall’elenco dei componenti la Consulta. La cancellazione è disposta con decreto del direttore generale competente, comunicata all’interessato e pubblicata sul BURL.
Composizione della Consulta
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione è improntata al rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e richiama i principi costituzionali in materia.
Ne fanno parte:
- l’assessore competente in materia, che la convoca e presiede, o suo delegato;
- cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
- un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna professione ordinistica, ovvero iscritta al CUP;
- un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna associazione professionale individuata dal monitoraggio CNEL, ovvero iscritta al COLAP, se in possesso dei requisiti previsti.
Partecipano senza diritto di voto un rappresentante del CRTDCU e un esperto per ciascuna disciplina di riferimento designato dalle università lombarde. La Consulta può essere integrata con ulteriori ordini, collegi e associazioni con deliberazione di almeno quattro quinti dei componenti.
Presidenza, ufficio di presidenza e segreteria tecnica
L’assessore competente, o suo delegato, convoca e presiede la Consulta. Al suo interno viene eletto un ufficio di presidenza composto dal presidente e da tre vice presidenti, scelti tra rappresentanti delle professioni ordinistiche, delle professioni non ordinistiche e del Consiglio regionale.
L’ufficio di presidenza coordina le commissioni specifiche, predispone l’ordine del giorno, regola i lavori e formalizza le decisioni della Consulta e delle commissioni. Rimane in carica per la durata della legislatura e opera fino alla ricostituzione della nuova Consulta.
La segreteria tecnica è composta dal dirigente della direzione generale competente, che svolge funzione di segretario, e da un funzionario almeno di categoria D. Il presidente, o suo delegato, prende atto con proprio decreto della composizione dell’ufficio di presidenza e della segreteria tecnica.
Funzionamento delle sedute e deliberazioni
La Consulta deve essere nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla ricostituzione, con possibilità di riconferma dei componenti. Di regola si riunisce presso le strutture della Giunta regionale.
Le sedute possono essere ordinarie o straordinarie:
- quelle ordinarie si tengono, di regola, una volta ogni quattro mesi;
- la convocazione deve avvenire con avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima;
- le sedute straordinarie possono essere convocate dal presidente per opportunità o urgenza, oppure su richiesta di un terzo dei componenti.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese, per appello nominale, e ciascun componente dispone di un solo voto in rappresentanza del proprio ente o associazione.
Le mozioni sono sottoposte all’ufficio di presidenza, che ne valuta l’inserimento all’ordine del giorno. Sono previste regole sulla precedenza delle votazioni in base all’ordine di presentazione e alla struttura dell’ordine del giorno.
Commissioni, partecipazione di soggetti esterni e attività consultive
Per lo svolgimento dei compiti la Consulta può istituire commissioni specifiche per aree omogenee, incaricate di esaminare preventivamente gli atti e riferire all’ufficio di presidenza. Composizione e funzionamento delle commissioni sono definiti dall’ufficio di presidenza.
Ai lavori possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, soggetti esterni in relazione alle questioni trattate. La Consulta può inoltre procedere all’audizione di enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini secondo le modalità stabilite dall’ufficio di presidenza.
Decadenza, gratuità e gettone di presenza
Sono dichiarati decaduti e sostituiti i componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, i dimissionari e coloro la cui designazione sia stata revocata.
I componenti svolgono la funzione a titolo gratuito. Solo i componenti dell’ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta della Consulta, determinato con apposito provvedimento amministrativo secondo la normativa regionale vigente.
Rapporti con gli utenti e relazioni periodiche
La Consulta riceve segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni e ai rapporti con gli utenti. Le risposte scritte ai presentatori sono fornite per il tramite degli ordini, collegi e associazioni professionali.
Annualmente la Consulta trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, avvenuta il 28 febbraio 2006.
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