L.R. Valle d'Aosta 1/2012
Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 1/2012 aggiorna varie norme su classificazione e gestione delle strutture turistiche e ricettive, soprattutto alberghi e complessi all’aperto. Estende alcuni termini procedimentali da 10 a 30 giorni, disciplina nuovi allestimenti mobili nei campeggi e abroga alcune previsioni non più coerenti. La disposizione transitoria vale fino all’atto attuativo previsto per i nuovi allestimenti.
Disposizioni e modifiche in materia di aziende turistiche
Disposizioni in materia di aziende turistiche e modifiche a normative regionali
La legge regionale della Valle d’Aosta 30 gennaio 2012, n. 1 interviene su più testi normativi in materia turistica e ricettiva, con particolare attenzione alla classificazione delle aziende alberghiere, alle strutture ricettive extra-alberghiere e ai complessi ricettivi all’aperto. La disciplina risultante aggiorna termini procedimentali, requisiti dimensionali e regole per l’installazione di alcuni allestimenti nei campeggi.
Classificazione delle aziende alberghiere
Per le aziende alberghiere viene esteso da 10 a 30 giorni il termine entro il quale devono essere effettuati alcuni adempimenti previsti dalla disciplina sulla classificazione. Inoltre, nei casi specificamente indicati dalla normativa richiamata, può essere adottato un provvedimento di revisione della classificazione con efficacia non inferiore a un anno.
Strutture ricettive extra-alberghiere e case per vacanze
La disciplina regionale sulle strutture ricettive extra-alberghiere viene aggiornata in più punti. Tra le modifiche rilevanti:
- il regime di alcune fattispecie viene ampliato con l’inserimento di ulteriori rinvii normativi;
- il requisito relativo alle unità abitative per determinate strutture viene ridotto da “tre o più unità abitative” a “due o più unità abitative”;
- anche in questo ambito alcuni termini procedimentali passano da 10 a 30 giorni.
Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali
Nella legge regionale n. 19/2001 viene soppresso il riferimento a “fabbricati o porzioni di fabbricati” nel comma interessato, con conseguente rimodulazione dell’ambito materiale della disposizione sugli interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali.
Complessi ricettivi all’aperto e allestimenti mobili
La parte più significativa della legge riguarda la legge regionale n. 8/2002 sui complessi ricettivi all’aperto. La disciplina viene adeguata per consentire l’installazione di specifici allestimenti mobili o fissi destinati al soggiorno dei turisti, con una distinzione più puntuale tra le varie tipologie di installazioni.
In particolare:
- vengono ridefinite le previsioni sui divieti relativi a singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti;
- è confermato il divieto di locazione di tali allestimenti;
- sono introdotte nuove disposizioni attuative e procedurali per l’installazione degli allestimenti mobili nei complessi ricettivi all’aperto;
- in alcuni casi il termine per gli adempimenti passa da 10 a 30 giorni;
- viene ricalibrato il rinvio ai commi applicabili in materia di disciplina degli interventi.
Abrogazioni
Sono abrogate alcune disposizioni precedentemente vigenti, in particolare:
- la lettera d) del comma 2 dell’articolo 16quater della l.r. 11/1996;
- il comma 5bis dell’articolo 2 della l.r. 8/2002;
- il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2002.
Regime transitorio per gli allestimenti mobili nei complessi ricettivi all’aperto
In attesa dell’atto attuativo previsto per la nuova disciplina degli allestimenti mobili, i gestori dei complessi ricettivi all’aperto che intendono installarli devono presentare al Comune competente un’istanza corredata da elaborato tecnico-descrittivo e relazione motivata sull’intervento. Il Comune decide entro 60 giorni dal ricevimento, con provvedimento motivato, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, se l’installazione ricade in aree tutelate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, anche della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta. È un intervento di modifica settoriale, legato alla disciplina turistica regionale, e non ha oggi un orizzonte temporale limitato espresso oltre alle norme transitorie per l’attuazione.
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