L.R. Valle d'Aosta 4/2012
Disposizioni per l’eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta il programma obbligatorio di eradicazione del BHV-1 per le aziende da riproduzione/produzione, con monitoraggi sierologici, macellazione dei positivi, divieti vaccinali e regole per introdurre animali, alpeggi e mostre. Prevede la qualifica di azienda indenne, contributi per sostituire i capi positivi e una misura annuale di compensazione, applicabili fino al conseguimento della qualifica di territorio indenne UE.
Eradicazione della rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) e incentivi per le aziende bovine della Valle d'Aosta
Eradicazione del BHV-1 nelle aziende bovine valdostane
La legge regionale disciplina, nel territorio della Valle d'Aosta, un programma finalizzato all'eliminazione della rinotracheite bovina infettiva (BHV-1), con regole sanitarie, controlli, limiti alla movimentazione degli animali e incentivi economici per favorire l'adesione al piano di eradicazione.
Ambito di applicazione e obiettivi
Il provvedimento si applica alle aziende bovine regionali, in particolare a quelle con allevamenti da riproduzione o produzione, restando escluse quelle esclusivamente da ingrasso. Mira a eliminare l'agente patogeno dal territorio regionale, a disciplinare la qualifica di azienda indenne, a regolare i contributi per la sostituzione degli animali infetti e a prevedere misure di compensazione per incentivare il programma.
Definizioni rilevanti
La legge definisce in modo puntuale i principali concetti tecnici e sanitari, tra cui azienda, allevamento, allevamento da ingrasso e da riproduzione/produzione. Distingue inoltre tra vaccino tradizionale e vaccino deleto, chiarendo i diversi test diagnostici utilizzati per identificare animali infetti, vaccinati o negativi, nonché il concetto di azienda positiva, azienda negativa e territorio indenne.
Programma regionale di eradicazione
Il programma è obbligatorio per tutte le aziende con allevamenti da riproduzione o produzione, salvo le aziende di solo ingrasso. Prevede:
- monitoraggio sierologico su almeno due campioni di sangue, prelevati a distanza tra cinque e sette mesi, su tutti gli animali oltre i nove mesi;
- monitoraggio annuale su almeno un campione individuale di sangue per gli animali oltre i ventiquattro mesi;
- macellazione obbligatoria degli animali positivi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito;
- adozione di misure igienico-sanitarie definite dalla struttura regionale competente. La gestione operativa è affidata al servizio veterinario dell'Azienda USL, che trasmette annualmente un prospetto dei risultati alla struttura competente.
Monitoraggio sierologico e diagnostica
Per i controlli possono essere utilizzati gli stessi campioni di sangue già prelevati per altre profilassi obbligatorie, purché in quantità sufficiente e con apposita modulistica che riporti lo stato vaccinale. Gli esami sono svolti inizialmente dalla sezione diagnostica di Aosta dell'Istituto zooprofilattico e, in seconda istanza, dalla sede centrale, mediante test ELISA, sieroneutralizzazione e realtime PCR secondo il protocollo dell'allegato A. La Giunta regionale può modificare il protocollo. È inoltre previsto che la sola positività ai test ELISA-IBR e ELISA IBRgE non comporti automaticamente denuncia di malattia infettiva.
Profilassi immunizzante
Su tutto il territorio regionale è vietato l'uso del vaccino tradizionale o a virus intero. Le aziende con animali positivi al test ELISA-IBR possono usare solo vaccino deleto, e soltanto previa autorizzazione del servizio veterinario competente e comunque dopo la macellazione dei positivi entro trenta giorni.
Qualifica sanitaria di azienda indenne
Un'azienda è riconosciuta indenne se ha eseguito il monitoraggio previsto, tutti gli animali risultano negativi, non vi sono sospetti di infezione negli ultimi sei mesi, i locali sono effettivamente separati da aziende non indenni, i test sierologici svolti per qualsiasi ragione sono sempre negativi, vengono effettuati accertamenti sulle bovine che abortiscono dopo il terzo mese e si rispettano specifiche regole di trasporto con automezzi condivisi con aziende aventi la stessa qualifica. La qualifica è attribuita dal servizio veterinario dell'Azienda USL e attestata per l'inserimento nell'anagrafe regionale; può essere utilizzata anche a fini commerciali.
Mantenimento, sospensione e revoca della qualifica
Per mantenere la qualifica, l'azienda deve continuare a rispettare le condizioni di indennità e sottoporsi al monitoraggio annuale sugli animali oltre i ventiquattro mesi. Sono richiesti inoltre ingressi solo da aziende indenni, controlli sierologici pre-ingresso entro trenta giorni, contatti esclusivi con animali di aziende indenni, uso di sperma, embrioni e colostro provenienti o trattati secondo i requisiti indicati. Se durante il monitoraggio emerge un positivo, la qualifica è sospesa; può essere recuperata dopo macellazione dei positivi, indagine epidemiologica, revisione delle misure di biosicurezza e due controlli sierologici negativi a distanza di almeno tre mesi. Se la prevalenza dei positivi è pari o inferiore al 10%, la qualifica può restare ferma con macellazione entro otto giorni o isolamento fino alla macellazione e successivo controllo negativo degli altri animali. La qualifica è revocata se mancano le condizioni di legge.
Movimentazione degli animali, alpeggi e manifestazioni zootecniche
Nelle aziende del territorio regionale è vietato introdurre animali positivi. Gli animali sopra i nove mesi introdotti devono provenire da aziende indenni, avere certificato sanitario e risultare negativi a un test sierologico nei trenta giorni precedenti, con costi a carico dell'azienda richiedente. Per gli alpeggi sono ammessi solo animali provenienti da aziende indenni; in via eccezionale possono essere inviati anche animali sieronegativi di aziende positive, se vaccinati con vaccino deleto tra 15 e 60 giorni prima della monticazione. La partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o batailles è consentita solo ad animali di aziende indenni.
Contributi per la sostituzione dei capi positivi
Gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale possono ottenere contributi per sostituire animali positivi di cui abbiano la proprietà da almeno un anno, fino a sei capi. Il contributo è ammesso anche per la rimonta interna. Il numero massimo di capi ammissibili è ridefinito annualmente dalla Giunta in base all'incidenza della malattia. Sono previsti requisiti specifici per gli allevatori con più detentori o proprietari, e divieti di cessione degli animali acquistati prima di otto mesi dall'introduzione. I contributi riguardano solo femmine tra 24 mesi e 6 anni per l'acquisto esterno, e femmine tra 24 e 36 mesi per la rimonta interna, senza aumento del capitale bovino in UBA.
Misura dei contributi e compensazioni annuali
La Giunta regionale stabilisce il valore commerciale di riferimento delle razze autoctone. I contributi coprono fino al 70% del valore commerciale per l'acquisto di animali sostitutivi e fino al 50% per la rimonta interna. È inoltre prevista una compensazione annuale fino a 40 euro per ogni animale negativo di età superiore a dodici mesi presente nelle aziende indenne/attestate, concessa agli allevatori iscritti all'anagrafe regionale.
Procedimento, limiti di spesa e durata degli aiuti
Le domande per contributi e compensazioni si presentano alla struttura competente; l'ammissibilità e l'erogazione sono definite secondo i parametri della Giunta regionale. Le compensazioni sono concesse in regime de minimis agricolo. I contributi e le compensazioni sono erogabili fino all'ottenimento, da parte della Regione, della qualifica di territorio indenne rilasciata dalla Commissione europea e nei limiti delle disponibilità di bilancio; se le domande superano le risorse, gli importi sono ridotti proporzionalmente.
Divieti di cumulo, revoca e rimborsi
I contributi per la sostituzione non sono cumulabili con altri benefici, anche assicurativi, per le stesse finalità. La revoca scatta in caso di violazione del vincolo di detenzione di otto mesi o di morte dell'animale sostituito durante tale periodo, salvo eventi accidentali indipendenti dalla volontà dell'allevatore. In caso di revoca, l'importo va restituito entro sessanta giorni con interessi; il provvedimento può prevedere rateizzazione fino a ventiquattro mesi e la revoca può essere anche parziale se proporzionata all'inadempimento.
Altre misure di sostegno e coordinamento amministrativo
È previsto un trasferimento annuale all'ANABORAVA per l'acquisto di colostro artificiale. La Giunta regionale deve inoltre definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, criteri, modalità e adempimenti attuativi per contributi e compensazioni. La legge prevede la trasmissione annuale di una relazione consiliare sull'attuazione e sui risultati.
Regime transitorio per il 2012
Per il solo anno 2012 sono previste deroghe alle regole su introduzione in alpeggio e partecipazione alle manifestazioni zootecniche per animali negativi e vaccinati provenienti sia da aziende negative sia da aziende positive, con l'obbligo, per queste ultime, di macellare i positivi e vaccinare i negativi prima della monticazione. Sempre per il 2012, il termine per la macellazione degli animali positivi separati dai negativi all'interno dell'azienda è esteso a novanta giorni. Il primo controllo sierologico dopo la macellazione, in aziende positive in cui la sieroconversione è indice di circolazione virale, è effettuato almeno ventuno giorni dopo la macellazione.
Sanzioni e copertura finanziaria
Le violazioni della legge, salvo che costituiscano reato, sono punite con sanzione amministrativa da 215,19 a 1.291,14 euro, contestata dall'Azienda USL e irrogata dal Presidente della Regione secondo la disciplina generale delle sanzioni amministrative. L'onere complessivo è quantificato in 1.400.000 euro annui dal 2012, con copertura a carico del bilancio regionale; introiti da revoche e sanzioni affluiscono alle entrate regionali.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. La disciplina ha avuto piena operatività soprattutto nella fase di eradicazione e nelle misure economiche collegate al percorso verso la qualifica di territorio indenne; il richiamo a esercizi e deroghe limitati nel tempo, nonché il riferimento al raggiungimento della qualifica europea, la rendono oggi in larga parte superata e sostanzialmente obsoleta.
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