Sentenza del 20/01/2016 n. 940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso della socia contro l'accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF, della maggiore addizionale regionale, del contributo previdenziale e delle sanzioni. L'Agenzia ha denunciato la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, sostenendo che i giudizi relativi all'accertamento della società e alla conseguente imputazione del reddito ai soci avrebbero dovuto essere riuniti e decisi nel rispetto della medesima composizione del collegio giudicante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto che il litisconsorzio non era stato correttamente rispettato, anche perché le cause della società e della socia erano state decise in appello da collegi diversamente composti. Tuttavia, nel frattempo, il giudizio relativo alla società si era estinto a seguito dell'adesione della società alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Tale estinzione rendeva materialmente impossibile ricostituire il litisconsorzio tra società e soci. Le spese di giudizio sono state compensate per il carattere sopravvenuto dell'impossibilità di rinnovare correttamente il contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 101 c.p.c.
Richiamato in relazione al rispetto del contraddittorio e del diritto delle parti a partecipare correttamente al processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La disposizione è collegata al litisconsorzio necessario nel processo tributario. Nelle controversie riguardanti il reddito prodotto da una società di persone e imputato per trasparenza ai soci, società e soci devono partecipare congiuntamente al giudizio quando l'accertamento riguarda una base imponibile comune.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Richiamato per la disciplina dei limiti del giudizio di appello e delle questioni deducibili nel secondo grado.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Individua il vizio processuale denunciato dall'Agenzia delle Entrate, consistente nella violazione delle norme sul procedimento.
L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12
La norma prevedeva una definizione agevolata alla quale la società aveva aderito. L'estinzione del giudizio societario ha impedito la ricostituzione del litisconsorzio necessario con la socia.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e il reddito imputato per trasparenza ai soci, società e soci costituiscono normalmente parti di un litisconsorzio necessario, perché la base imponibile è comune e la decisione deve essere uniforme.
- I giudizi paralleli relativi alla società e ai soci devono essere trattati in modo coordinato e, quando necessario, riuniti; inoltre, la composizione del collegio giudicante deve rispettare le garanzie processuali applicabili a ciascun giudizio.
- La violazione del litisconsorzio può imporre la rinnovazione del processo o la rimessione della causa al giudice di merito, ma ciò può diventare impossibile se il giudizio relativo a una delle parti si è definitivamente estinto.
- Quando la ricostituzione del litisconsorzio è divenuta materialmente impossibile per una causa sopravvenuta, il giudice può rigettare il ricorso processuale e mantenere gli effetti della decisione impugnata, compensando le spese.
- L'estinzione del giudizio della società, ad esempio per adesione a una definizione agevolata, non determina automaticamente una nuova decisione nel merito della posizione del socio, ma può incidere sulla possibilità di correggere vizi processuali derivanti dalla mancata partecipazione congiunta.
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