Deliberazione n. 630 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti mirano a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a conservare, per finalità probatorie, l’eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma l’operato d’urgenza dell’Autorità ai sensi della disciplina speciale sul cosiddetto revenge porn.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito di una segnalazione dell’interessato relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la disciplina che attribuisce competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza, nn. 613 e 614 del 23 dicembre 2024, dopo avere verificato la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata. Le determinazioni sono state trasmesse in pari data ai gestori delle piattaforme.
Misure imposte alle piattaforme
Le misure urgenti disposte consistono in:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Ricevute le osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante, relatore il presidente, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 613/2024 e 614/2024 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non reca una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di contenimento e conservazione probatoria disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento
La decisione nasce da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.
Valutazione e adozione d’urgenza
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, il 23 dicembre 2024, le determinazioni nn. 613 e 614.
Misure ordinate alle piattaforme
Ai gestori delle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 613/2024 e 614/2024 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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