R.R. Lombardia 13/2002
Attuazione dell’art. 1 comma 5 della l. 79/2000 in materia di revoca della qualifica di primo acquirente ai soggetti che operano ai sensi del Reg. CEE 3950/1992 e del Reg. CE 1392/2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in attuazione della l. 79/2000, le modalità di revoca dell’iscrizione all’albo regionale degli acquirenti di latte in caso di reiterata mancata trattenuta o mancata acquisizione di idonee garanzie. La revoca decorre dopo sei mesi dalla notifica; resta dovuto il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Si applica agli adempimenti della campagna 2002/2003.
Revoca della qualifica di primo acquirente nel settore latte
Revoca della qualifica di primo acquirente nel settore lattiero-caseario
Il regolamento disciplina, per la Regione indicata nell’atto, le modalità operative per l’attuazione dell’art. 1, comma 5, della l. 79/2000 in materia di revoca della qualifica di primo acquirente. La disciplina riguarda gli operatori che acquistano latte direttamente dai produttori e si colloca nel quadro della normativa comunitaria richiamata nel testo.
Ambito di applicazione e finalità
La finalità del provvedimento è definire come la Regione debba procedere quando un soggetto primo acquirente non trattiene quanto dovuto oppure non acquisisce idonee forme di garanzia, secondo le previsioni della normativa nazionale e comunitaria richiamata.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento:
- l’acquirente è l’impresa o associazione che compra latte o altri prodotti lattiero-caseari dal produttore per trattarli, trasformarli o cederli ad altri soggetti del settore;
- l’Albo acquirenti è il registro regionale nel quale devono iscriversi i soggetti che intendono acquistare latte direttamente dai produttori;
- la revoca consiste nella cancellazione dall’albo regionale dei primi acquirenti;
- la reiterazione si verifica quando, entro cinque anni dalla prima infrazione accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una nuova violazione della stessa fattispecie prevista dall’art. 1, comma 5, della l. 79/2000.
Revoca del riconoscimento e effetti
In caso di reiterazione della violazione relativa a mancata trattenuta o mancata acquisizione di idonee garanzie, la Regione procede alla cancellazione dall’Albo Acquirenti. La revoca del riconoscimento produce effetti solo dopo sei mesi dalla notifica dell’atto al soggetto interessato.
Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria restano comunque dovute anche quando interviene la revoca del riconoscimento.
Pubblicità e comunicazioni agli operatori
Per garantire l’informazione degli operatori e dei produttori conferenti, la Regione deve:
- notificare il provvedimento di revoca al primo acquirente interessato;
- pubblicare il decreto di revoca sul BURL;
- inviare ai produttori che, al momento dell’adozione dell’atto, risultavano conferenti dell’acquirente revocato una nota informativa con l’indicazione della data di decorrenza della revoca.
Ripristino del riconoscimento
Il soggetto cui sia stata revocata la qualifica può chiedere una nuova iscrizione all’Albo acquirenti regionale solo dopo sei mesi di inattività dalla data di esecutività della revoca. La Regione, svolta l’istruttoria e verificati i requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, rilascia un nuovo riconoscimento e procede alla nuova iscrizione.
Decorrenza temporale della disciplina
Le disposizioni si applicano agli adempimenti previsti per la campagna 2002/2003. Trattandosi di una disciplina settoriale legata a tale campagna e a un sistema di riconoscimento ormai superato, l’atto è da considerarsi oggi privo di utilità pratica.
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