R.R. Lombardia 11/2002
Regolamento per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell’art. 23 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia le procedure di programmazione, approvazione, monitoraggio e finanziamento degli interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria regionale in concessione. Regola ruoli di Regione e concessionario, iter per studi di fattibilità e progetti, erogazione delle risorse, collaudo e acquisizione dei beni al patrimonio regionale. Non contiene un termine di efficacia temporale, ma si applica agli interventi inseriti nel contratto di programma.
Gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione
Gestione degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, le modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la programmazione, l’approvazione e l’attuazione degli interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria regionale affidata in concessione. La disciplina riguarda gli interventi inseriti nel contratto di programma per gli investimenti e i relativi aggiornamenti annuali.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa si applica agli interventi infrastrutturali finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della rete ferroviaria regionale. Rientrano nell’ambito anche gli interventi di manutenzione straordinaria quando siano riconducibili a tali finalità. Per sviluppo e valorizzazione si intendono interventi che producono miglioramenti apprezzabili nell’uso della rete, nel potenziamento del servizio, nella qualità della mobilità e nella salvaguardia ambientale.
Ruoli della Regione
La Regione svolge il ruolo di soggetto titolare della rete in concessione e cura:
- la determinazione degli interventi e delle priorità nel contratto di programma e nei suoi aggiornamenti;
- il coordinamento della programmazione finanziaria rispetto alle fasi di progettazione e realizzazione;
- la concertazione con gli enti locali interessati, anche tramite programmazione negoziata e conferenze di servizi;
- la verifica della congruità tecnica ed economica delle progettazioni;
- il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e dell’erogazione delle risorse;
- l’acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni immobili derivanti dagli interventi e la loro valorizzazione catastale.
Compiti del concessionario
Al concessionario competono progettazione, funzione di stazione appaltante, direzione lavori e collaudo degli interventi previsti dal contratto di programma. Tali attività comportano responsabilità in materia di:
- rispetto della normativa professionale e tecnica sui lavori pubblici;
- sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- valutazione della redditività tecnica degli interventi e dell’incidenza sui costi di gestione della rete;
- raccolta e aggiornamento dei dati per il monitoraggio;
- proposte di aggiornamento annuale del contratto di programma;
- individuazione e consegna giuridica dei beni immobili da trasferire al patrimonio indisponibile regionale.
Iter di approvazione: studi di fattibilità, progetti preliminari e definitivi
Gli interventi seguono un procedimento articolato in più livelli di valutazione.
Gli studi di fattibilità:
- sono programmati nell’allegato al contratto di programma;
- sono valutati per consentire le decisioni di investimento e lo sviluppo della progettazione;
- sono oggetto di validazione comunicata dal responsabile del procedimento al concessionario;
- la validazione riguarda anche la finanziabilità delle fasi successive.
I progetti preliminari:
- sono sottoposti a verifica per definire le condizioni di sviluppo del progetto definitivo;
- la validazione è comunicata al concessionario dal responsabile del procedimento.
I progetti definitivi:
- sono sottoposti a verifica tecnico-economica;
- devono avere esito favorevole della valutazione sulla sicurezza ferroviaria secondo il D.P.R. 753/1980;
- per lavori superiori a 25 milioni di euro finanziati per almeno il 50% dallo Stato, il responsabile di fase può autorizzare la richiesta del parere della Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1221/1952;
- sono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento, con effetti anche di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Procedimento amministrativo e conferenze di servizi
Le progettazioni sono presentate alla Direzione generale competente della Regione Lombardia, Unità organizzativa Infrastrutture ferroviarie. È nominato un responsabile del procedimento, che cura gli adempimenti istruttori, può assegnare compiti di fase ad altri funzionari e può richiedere intese, pareri, autorizzazioni e assensi necessari.
Il responsabile del procedimento indice le conferenze di servizi ai fini dell’approvazione dei progetti preliminari e definitivi. Se la conferenza è avviata durante il procedimento, i termini di conclusione restano sospesi fino alle determinazioni della conferenza. Può inoltre avvalersi di supporti tecnici interni o esterni alla Regione.
Il termine ordinario di conclusione è di 60 giorni per:
- validazione degli studi di fattibilità;
- validazione dei progetti preliminari;
- approvazione tecnico-economica dei progetti definitivi.
Il termine si sospende se vengono richiesti elementi istruttori e non comprende gli adempimenti per lo stanziamento finanziario regionale né quelli necessari per il parere della Commissione interministeriale.
Criteri di valutazione tecnica ed economica
La valutazione degli interventi si fonda sulla coerenza con la programmazione regionale, con gli obiettivi annuali del DPEFR e con il contratto di programma aggiornato annualmente. Le fasi valutative sono lo studio di fattibilità, il progetto preliminare e il progetto definitivo; in casi specifici è ammessa la valutazione anche direttamente su livelli più avanzati di progettazione.
Per gli studi di fattibilità il regolamento richiama come riferimento metodologico le linee guida del documento sui NUVV adottato il 8 marzo 2001, fino a nuove disposizioni.
Per i progetti preliminari e definitivi, l’istruttoria verifica in particolare:
- coerenza con il contratto di programma e con gli esiti delle fasi precedenti;
- rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei criteri di priorità;
- adeguatezza e disponibilità delle fonti di finanziamento;
- idoneità e responsabilità del progettista;
- completezza della documentazione tecnica, economica e amministrativa;
- presenza di relazioni geologiche, geotecniche e di calcolo;
- coerenza delle scelte progettuali con funzionalità, gestione e manutenzione;
- adozione delle misure di sicurezza;
- congruità del computo metrico-estimativo e dei prezzi unitari;
- correttezza del quadro economico;
- completezza dell’eventuale studio di impatto ambientale;
- acquisizione delle intese, autorizzazioni, pareri e assensi richiesti;
- necessità di dichiarazione di pubblica utilità ed espropri.
Monitoraggio dell’attuazione degli interventi
Il monitoraggio copre l’intero ciclo dell’intervento, dalla progettazione fino al collaudo. Il responsabile del procedimento individua un responsabile specifico di attività, noto al concessionario.
Il concessionario deve predisporre una base informativa e documentale contenente almeno:
- tempi di progettazione e attuazione;
- procedure di affidamento, ribassi d’asta e varianti;
- affidamento della direzione lavori e misure di sicurezza in esecuzione;
- modifiche del quadro economico;
- andamento dei flussi finanziari e svincoli;
- stati di avanzamento e certificati di pagamento;
- cause di ritardo o interruzione;
- tempi e modalità di collaudo.
Il responsabile del monitoraggio redige rapporti periodici trimestrali e segnala ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici, proponendo azioni correttive. Deve inoltre individuare i progetti non più attivabili o completabili e le eventuali risorse da rimodulare; ogni ostacolo va segnalato tempestivamente.
Erogazione delle risorse finanziarie
La liquidazione delle risorse avviene sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di liquidazione entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, previa verifica. Il pagamento è effettuato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di liquidazione da parte della Ragioneria regionale, subordinatamente all’introito delle corrispondenti risorse statali. Ritardi o ostacoli devono essere segnalati al concessionario.
Collaudo e acquisizione dei beni
Il concessionario comunica alla Regione la tipologia di collaudo ritenuta appropriata, tra certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo in corso d’opera. Nei collaudi tecnico-amministrativi la Regione può richiedere un componente tecnico della commissione, scelto nell’Albo regionale dei collaudatori.
Dopo il verbale di collaudo positivo, la Regione acquisisce al patrimonio indisponibile regionale i beni immobili derivanti dagli interventi, sulla base del verbale di consegna del concessionario ai fini di volture catastali e trascrizioni immobiliari. A collaudo eseguito, il concessionario deve inoltre valutare le ricadute dell’intervento sul bilancio di gestione della rete nel quinquennio successivo; tale valutazione può incidere sull’adeguamento dei corrispettivi nel contratto di programma.
Regime temporale e attualità
Il regolamento non prevede un termine finale di efficacia, ma disciplina un procedimento legato agli interventi programmati nel contratto di programma e ai relativi aggiornamenti annuali. Per il contenuto e per il fatto che regola procedure ancora potenzialmente utilizzabili nella gestione della rete ferroviaria regionale lombarda, non risulta obsoleto.
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