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Legge

L.R. Lombardia 32/2002

"Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003"

Normativa regionaleL.R. Lombardia 32/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 32/2002, collegata al DPEFR 2003, modifica numerose leggi regionali su bilancio, contabilità, imprese, ambiente, trasporti, ARPA, competizioni su strada, diritto allo studio e politiche familiari. Introduce anche alcune autorizzazioni di spesa e misure transitorie per il 2003. Molte disposizioni sono oggi superate o abrogate; restano soprattutto effetti storici e di coordinamento.

Collegato 2003 della Regione Lombardia: modifiche organizzative, finanziarie, economiche e di settore

Collegato 2003: disposizioni legislative per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale

La legge regionale Lombardia n. 32 del 20 dicembre 2002 contiene un ampio insieme di modifiche coordinate a norme regionali vigenti in materia organizzativa, economico-finanziaria, produttiva, ambientale, territoriale e sociale. Il provvedimento opera esclusivamente per la Regione Lombardia e, per varie disposizioni, introduce regole transitorie o riferite al solo esercizio 2003.

Disposizioni organizzative, gestionali e contabili

La legge interviene sulla disciplina regionale del personale e della contabilità.

Per il personale regionale, viene riscritta la norma sul finanziamento delle attività assistenziali: i fondi sono stanziati annualmente in apposito capitolo del bilancio della Giunta e del Consiglio regionale, entro il limite del 2% degli oneri complessivi per trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio definiscono i criteri di gestione sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Sul piano contabile, dal 2003 sono dichiarati insussistenti i vincoli di destinazione apposti da disposizioni regionali su stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, inclusi rimborsi e rientri di somme erogate come anticipazioni o rimborsi, salvo due eccezioni: somme finanziate con indebitamento effettivamente contratto e somme erogate a carico di fondi di rotazione.

È inoltre modificato il regime dei residui passivi: quelli non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello dell’impegno diventano perenti agli effetti amministrativi; le somme ancora conservate nel conto residui e non pagate, decorso tale termine, costituiscono economie di spesa. Per gli impegni relativi a spese finanziate con risorse proprie, il mancato pagamento entro tre anni per la parte corrente e sei anni per il conto capitale comporta il disimpegno automatico da parte della Giunta, salvo sospensione per procedure giudiziarie o ricorsi amministrativi con effetti sospensivi.

La legge autorizza inoltre spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all’estero, di soggetti incaricati dal Presidente della Giunta regionale.

Misure in materia di sviluppo economico e impresa

In materia faunistico-venatoria, viene uniformato il lessico normativo, sostituendo in vari punti il termine “risarcimento” con “indennizzo” per i danni causati dalla fauna selvatica, domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria.

Per il contenimento della nutria, si consente al sindaco del comune competente di autorizzare, in deroga alle regole ordinarie e previo parere favorevole della ASL, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal d.lgs. 508/1992. Inoltre, i danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole e alle opere sui terreni coltivati o a pascolo, comprese opere idrauliche e argini, sono indennizzati secondo la disciplina sui danni da fauna selvatica.

La legge amplia l’accesso ai benefici regionali per l’artigianato, includendo forme associative tra imprese artigiane, consorzi e società consortili. Per gli interventi a favore delle imprese minori, viene integrata la finalità regionale con la promozione di interventi per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in crisi. La procedura di presentazione dei progetti è resa più dettagliata: i progetti devono essere presentati alla Giunta dopo la pubblicazione della deliberazione regionale di programmazione, con indicazione di obiettivi, ambiti territoriali, opere, conformità urbanistica, piano di spesa e copertura, modalità di realizzazione e gestione. Il programma annuale degli interventi è approvato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le domande.

Viene inoltre inserito un fondo di garanzia presso Finlombarda S.p.A. per garantire gli interventi finanziari concessi alle PMI industriali.

Per il solo anno 2003, il termine per la presentazione delle domande resta fissato al 31 marzo, salvo gli interventi di cui all’articolo 2, lettera a), della l.r. 35/1996, per i quali il termine è anticipato al 28 febbraio; da tali date decorrono i 60 giorni per l’approvazione del programma annuale.

Nel riordino del sistema delle autonomie, una quota non superiore al 20% delle risorse del fondo unico regionale per le imprese può essere riservata ai progetti di sostegno e sviluppo di distretti e metadistretti.

Infine, la Giunta regionale è autorizzata ad adattare i criteri applicativi delle leggi statali confluite nel fondo unico delle imprese, con riferimento soprattutto a spese ammissibili, tipologia, misura degli interventi e modalità di concessione ed erogazione. È anche prevista, in via transitoria, l’applicazione alle concessioni per lo sfruttamento delle acque di sorgente della disciplina statale del d.lgs. 339/1999, ferma restando la normativa regionale su autorizzazioni e canoni; tale comma risulta poi abrogato.

Territorio, trasporti, energia e tutela ambientale

Per i parchi e le aree protette, i componenti degli organi esecutivi degli enti gestori possono chiedere la trasformazione dell’indennità di funzione, ove prevista, in gettone di presenza, purché il nuovo regime non comporti maggiori oneri per l’ente.

In materia di tutela paesaggistica, si attribuisce ai comuni il compito di sostenere le spese connesse all’attività delle Commissioni provinciali previste dalla normativa statale sui beni culturali e di provvedere alla pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela.

La disciplina sui veicoli a basso impatto ambientale viene completamente riformata: la Regione agisce per ridurre emissioni, inquinamento atmosferico e acustico e per favorire il risparmio energetico, attraverso la diffusione di veicoli elettrici, ibridi, alimentati a combustibili gassosi o da fonti rinnovabili, la sostituzione di veicoli più inquinanti e lo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento. Sono previsti contributi a favore di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici per acquisto o locazione finanziaria dei veicoli, in misura annualmente determinata dalla Giunta e comunque non superiore al 50% del prezzo di listino IVA esclusa. La Giunta definisce documentazione, termini e criteri selettivi; i contributi regionali sono cumulabili con quelli statali.

Per ARPA Lombardia, viene ampliata la possibilità di fornire prestazioni a privati, ma con esclusione di consulenza e progettazione e nel rispetto dell’imparzialità delle funzioni di controllo; tali prestazioni sono remunerate secondo tariffario approvato dal consiglio di amministrazione. È ridefinita anche la composizione del consiglio di amministrazione, fissandolo in cinque membri con mandato quinquennale, e si chiarisce che le prestazioni istituzionali obbligatorie rese a Regione, enti locali e ASL sono gratuite, mentre quelle ulteriori possono essere rese a titolo oneroso.

In materia di autonomie, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per alcune funzioni di propria competenza. Viene poi disciplinato il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strade e aree pubbliche: tali competizioni sono vietate salvo autorizzazione, rilasciata dal comune o dalla provincia secondo l’estensione territoriale dell’evento, previo nulla osta degli enti proprietari delle strade o aree interessate. Fino al regolamento regionale, si applicano le prescrizioni del codice della strada; i comuni e le province possono porre a carico dei richiedenti i costi amministrativi. Il regolamento della Giunta, da adottare entro il 31 dicembre 2003, deve definire contenuti dell’autorizzazione e requisiti minimi di sicurezza.

Per la rete viaria di interesse regionale, la Regione può prevedere concessioni di durata anche superiore a 30 anni, in funzione dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento del concessionario.

La Regione partecipa inoltre al programma “Contratti di Quartiere II” mediante risorse proprie, disposizione poi abrogata.

Servizi alla persona e diritto allo studio

Sul diritto allo studio universitario, gli organi degli ISU restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli atti essenziali e indifferibili fino all’entrata in vigore della riforma della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2005; se un membro del consiglio di amministrazione cessa dall’incarico, si procede alla sostituzione.

La legge autorizza anche un contributo annuo di gestione al Centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS) di Milano, nella misura determinata dalla legge di bilancio.

Politiche per la famiglia e prima casa

La disciplina regionale sulle politiche familiari viene rafforzata con contributi per l’accesso alla prima casa, finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui contratti dai beneficiari. Il contributo non può superare gli interessi maturati in un piano di ammortamento a rata costante, con tasso fisso non superiore al 2% su un importo iniziale massimo di 51.634,22 euro e per un periodo non superiore a 10 anni, indipendentemente dalla durata del mutuo.

Le agevolazioni sono concesse prioritariamente a:

  • giovani coppie;
  • gestanti sole;
  • genitori soli con figli minori a carico;
  • nuclei con almeno tre figli.

L’importo può essere differenziato per famiglie con componenti con handicap grave o invalidità assimilabile. I contributi possono essere erogati in unica soluzione o in quote semestrali, per durata massima decennale; in caso di estinzione anticipata del mutuo cessa l’erogazione del contributo residuo. La Giunta può stipulare convenzioni con istituti di credito per semplificare l’accesso al mutuo. I limiti di reddito e l’entità dei contributi possono essere rideterminati annualmente dalla Giunta in base alle disponibilità di bilancio e alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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