L.R. Lazio 16/2008
Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina iniziative regionali per promuovere libro e lettura, sostenere biblioteche, scuole, eventi e campagne di comunicazione, nonché favorire le piccole e medie imprese editoriali e le librerie indipendenti del Lazio. Prevede un programma annuale, contributi e misure finanziarie specifiche; alcune previsioni sono limitate a determinati esercizi (es. 2020-2022 e 2026).
Promozione del libro, della lettura e dell’editoria regionale nel Lazio
Promozione del libro, della lettura e dell’editoria nel Lazio
La legge regionale del Lazio definisce un quadro di interventi per favorire l’accesso al libro, la diffusione della lettura e il sostegno alla filiera produttiva del libro, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese editoriali e alle librerie indipendenti. L’intervento regionale si inserisce nelle competenze in materia culturale e di sviluppo delle PMI, con applicazione esclusiva nel territorio laziale.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce il libro come bene culturale essenziale e strumento di circolazione delle idee, crescita culturale e sociale, arricchimento individuale e collettivo, formazione di un’opinione pubblica democratica e tutela della diversità culturale. La promozione del libro e della lettura è anche collegata allo sviluppo economico, alla competitività e all’occupazione.
Oggetto degli interventi regionali
Per realizzare tali finalità, la Regione può direttamente svolgere o sostenere iniziative rivolte a:
- coordinare la promozione del libro e della lettura, anche in raccordo con il Centro per il libro e la lettura;
- promuovere attività con enti locali, scuole, istituzioni e associazioni culturali, oltre che con le PMI editoriali;
- garantire pari opportunità di accesso a soggetti svantaggiati, persone con disabilità, pazienti ospedalieri, detenuti e altri cittadini con difficoltà di accesso;
- riequilibrare l’offerta culturale sul territorio e diffondere il libro in modo più capillare;
- sostenere biblioteche pubbliche e scolastiche come canale di promozione della lettura e dell’editoria regionale;
- rafforzare la competitività delle imprese della filiera del libro;
- favorire la vendita e promozione di libri in spazi pubblici, con particolare attenzione alle province.
Tipologie di iniziative finanziabili
La legge individua un elenco ampio di azioni possibili, tra cui:
- diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole, anche con incontri, fiere itineranti e incremento delle biblioteche scolastiche;
- campagne di comunicazione tramite accordi con media locali e nazionali, televisivi, radiofonici, web e carta stampata;
- eventi e manifestazioni, anche permanenti, per promuovere il libro e l’incontro tra autori e lettori, con attenzione ai piccoli centri;
- gruppi di lettura presso scuole e biblioteche, anche come strumento di educazione permanente, inclusione sociale e sostegno alla bibliodiversità;
- giornata regionale della lettura;
- marketing culturale del territorio e itinerari o guide letterarie;
- appuntamenti fieristici ricorrenti dedicati alla lettura e all’editoria regionale;
- spazi innovativi per l’accesso al libro, anche in collaborazione pubblico-privato;
- misure per l’accesso al credito delle PMI della filiera;
- incentivi per la partecipazione della produzione editoriale laziale a rassegne nazionali e internazionali;
- strumenti innovativi di distribuzione del prodotto editoriale regionale;
- promozione di un centro operativo con funzioni culturali ed economiche per supportare logistica e servizi delle imprese;
- banca dati degli imprenditori editoriali laziali;
- sostegno alla costituzione di consorzi di scopo;
- monitoraggio delle iniziative da parte della Consulta regionale del libro.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi, presentando progetti coerenti con il programma annuale:
- piccole e medie imprese della filiera del libro, anche consorziate;
- comuni e province, anche in forma associata;
- istituti scolastici, università e istituti equiparati;
- associazioni, fondazioni e istituzioni culturali o multiculturali con sede nel Lazio e attività documentata di promozione della lettura;
- librerie indipendenti.
Sostegno alle librerie indipendenti
La Regione può sostenere l’avvio di librerie indipendenti con misure di facilitazione dell’accesso al credito, prioritariamente:
- nei comuni privi di librerie indipendenti;
- nei comuni in cui il servizio di vendita al pubblico sia inadeguato rispetto alla popolazione o ai flussi turistici, anche stagionali o legati a eventi specifici.
Programmazione annuale
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura, adotta un programma annuale delle iniziative e degli interventi. Il programma definisce linee guida, interventi da realizzare direttamente o tramite i soggetti beneficiari e criteri per accesso, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.
Disciplina economico-finanziaria
Per l’esercizio 2008 la legge prevede stanziamenti specifici per alcune misure, tra cui comunicazione e promozione, consorzi di scopo, centro operativo del libro e accesso al credito tramite fondo di garanzia. Per gli esercizi successivi al 2008, gli oneri sono coperti dalla legge di bilancio annuale.
Sono inoltre previste risorse dedicate per:
- contributi alle librerie indipendenti per attività e iniziative di promozione della lettura, con stanziamenti specifici per il periodo 2020-2022;
- contributi ai gruppi di lettura, con priorità per aree interne, periferiche o caratterizzate da povertà educativa e disagio socio-economico, con stanziamento previsto per il 2026.
Regime transitorio e limiti temporali
Alcune disposizioni hanno efficacia limitata a specifiche annualità:
- il sostegno alle librerie indipendenti è finanziato per il triennio 2020-2022;
- i contributi ai gruppi di lettura sono finanziati per l’esercizio 2026. Restano invece di carattere generale gli strumenti programmatori e gli interventi strutturali previsti dalla legge, nei limiti delle successive leggi di bilancio.
Deprecazione dell’atto
L’atto non appare obsoleto in via generale, perché contiene una disciplina ancora utilizzabile e aggiornata, pur con alcune previsioni finanziarie riferite a esercizi già conclusi e con parti abrogate o sostituite nel tempo.
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