L.R. Lazio 17/2008
Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 17/2008 disciplina controlli e misure di promozione per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Prevede la verifica delle dichiarazioni delle imprese negli appalti/convenzioni e l’istituzione del Bollino di qualità H. Contiene anche un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999.
Inserimento al lavoro delle persone con disabilità nel Lazio
Inserimento al lavoro delle persone con disabilità nel Lazio
La legge regionale disciplina, nel territorio del Lazio, alcune misure di controllo e di promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Interviene sia sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, sia sulla valorizzazione delle buone prassi aziendali.
Controlli nelle procedure di appalto, concessione e convenzione
Gli uffici della pubblica amministrazione con sede nel Lazio, quando operano nell’ambito di procedure di appalto, di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, devono trasmettere all’ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, entro trenta giorni dalla ricezione, copia della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione deve attestare il pieno rispetto della normativa sul diritto al lavoro delle persone disabili prevista dall’articolo 17 della legge n. 68/1999.
L’ufficio competente procede entro trenta giorni alla verifica della veridicità della dichiarazione e comunica l’esito all’amministrazione interessata. L’esito positivo dell’accertamento ha validità di sei mesi.
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa nazionale
L’assessorato competente in materia di lavoro promuove un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999 e riferisce al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.
Bollino di qualità H
La Regione istituisce il Bollino di qualità H per promuovere strategie aziendali efficaci e il riconoscimento delle buone prassi di inserimento lavorativo delle persone disabili da parte delle imprese pubbliche e private soggette agli obblighi della legge n. 68/1999.
La Giunta regionale, con propria deliberazione e su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, deve stabilire criteri e modalità di attribuzione del bollino.
Nella definizione dei criteri la Giunta deve considerare in particolare:
- il numero di persone disabili inserite;
- la percentuale media di invalidità;
- il livello di adeguamento del luogo di lavoro;
- l’idoneità della mansione lavorativa rispetto al tipo di disabilità.
Ambito territoriale e portata applicativa
La disciplina opera esclusivamente per la Regione Lazio e per i soggetti che vi hanno sede o vi operano secondo le fattispecie indicate dalla legge. Non contiene limiti temporali di efficacia generale, ma prevede un termine di validità di sei mesi per l’esito positivo della verifica delle dichiarazioni.
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