Sentenza del 30/03/2016 n. 6111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato l'accertamento Irpef relativo al 2003, fondato sul reddito da partecipazione attribuito al socio. Con i primi due motivi ha contestato l'efficacia dell'annullamento dell'accertamento societario, sostenendo che la relativa sentenza non fosse ancora passata in giudicato e che il giudizio del socio dovesse essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Con il terzo motivo ha denunciato l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla correttezza del metodo di ricostruzione del reddito utilizzato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che, con una precedente sentenza definitiva, era stato confermato l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società e dei soci. Tale giudicato esterno, opponibile all'Agenzia perché parte del precedente giudizio, vincola anche la controversia relativa al reddito di partecipazione del socio, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento prevista dall'art. 5 T.U.I.R. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato formatosi in una precedente controversia è opponibile alle parti e impedisce di rimettere in discussione gli effetti della decisione definitiva. La Corte ha ritenuto opponibile all'Agenzia il giudicato relativo all'accertamento della società.
Art. 295 c.p.c.
Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale. Nel caso concreto, la questione è stata superata dal successivo passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società.
Art. 5 T.U.I.R.
Nelle società di persone, il reddito societario viene imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione. Da tale unitarietà dell'accertamento deriva che l'annullamento definitivo dell'accertamento societario si riflette sull'accertamento del reddito imputato al socio.
Art. 366 bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma ratione temporis, imponeva, in caso di denuncia di vizio motivazionale, un apposito momento di sintesi idoneo a circoscrivere immediatamente la censura. La sua mancanza ha comportato l'inammissibilità del terzo motivo.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. Nel caso concreto sono stati invocati il n. 3, relativo alla violazione di legge, e il n. 5, relativo al vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'accertamento del reddito della società e quello imputato ai soci sono strettamente collegati: l'annullamento definitivo dell'accertamento societario può determinare l'annullamento anche degli accertamenti personali dei soci fondati sul medesimo reddito.
- Quando una sentenza relativa alla società passa in giudicato e l'Amministrazione finanziaria era parte di quel giudizio, il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio e fatto valere nel processo riguardante il socio.
- Se la decisione sul reddito del socio dipende da un giudizio pregiudiziale relativo alla società, può essere necessaria la sospensione del processo; tuttavia, una volta intervenuto il giudicato sulla controversia societaria, il giudice deve applicarne gli effetti vincolanti.
- Un motivo di ricorso per cassazione relativo a un vizio di motivazione deve rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusa una sintesi chiara e autonoma della censura; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La pronuncia favorevole al contribuente nella controversia societaria non si estende automaticamente a ogni situazione diversa: occorre verificare l'identità dell'accertamento, il rapporto di partecipazione, la definitività della decisione e la partecipazione delle parti al precedente giudizio.
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