Sentenza del 07/06/2019 n. 3425 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE - Atti GEIE - Imposta registro - Generale esenzione - Rileva - Conferimento beni immobili - Imposte ipo-catastali - Corresponsione misura fissa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che gli atti effettuati dal GEIE beneficiano, in via generale, dell'esenzione dall'imposta di registro. L'esenzione si applica anche al conferimento di beni immobili. Per tali operazioni sono dovute esclusivamente le imposte ipotecaria e catastale, da corrispondere in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il trattamento fiscale degli atti compiuti da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), con particolare riferimento al conferimento di beni immobili. Si discute se tali atti siano soggetti all'imposta di registro e quale sia il regime applicabile alle imposte ipotecaria e catastale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 4
La disposizione è interpretata nel senso che gli atti posti in essere dal GEIE rientrano in un regime generale di esenzione dall'imposta di registro, applicabile anche ai conferimenti di beni immobili.
Massime di principio
- Quando un atto è compiuto da un GEIE, occorre verificare preliminarmente l'applicazione del regime speciale di esenzione dall'imposta di registro previsto dalla normativa di riferimento.
- L'esenzione dall'imposta di registro può estendersi anche ai conferimenti di immobili effettuati dal GEIE, nonostante la natura immobiliare dell'operazione.
- L'esenzione dall'imposta di registro non implica necessariamente l'esenzione da ogni tributo: nel caso considerato, le imposte ipotecaria e catastale restano dovute in misura fissa.
- Per applicare questa interpretazione è necessario accertare che l'ente e l'operazione rientrino effettivamente nell'ambito soggettivo e oggettivo previsto dalla disciplina del GEIE.
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