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Decreto dirigenziale n. 310 del 26/07/2022

Decreto Dirigenziale n.310 del 18 luglio 2022 “Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza”..

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce la classificazione, le caratteristiche tecniche e le modalità amministrative per l’immatricolazione e l’impiego dei motoveicoli destinati ai servizi sanitari di emergenza. Si applica ai veicoli della categoria internazionale L5e, esclude alcuni tricicli, richiama la disciplina del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, e rinvia alle procedure previste per le autoambulanze. L’allegato tecnico dettaglia requisiti costruttivi, segni distintivi, dotazioni e allestimenti, prevedendo inoltre la revisione annuale.

Normativa tecnica e amministrativa per i motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza

Motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza

Il decreto disciplina la classificazione, le caratteristiche tecniche e le regole amministrative dei motoveicoli destinati ai servizi sanitari di emergenza. L’atto è adottato in attuazione dell’articolo 177, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, della disciplina del regolamento di esecuzione del Codice della strada e della normativa europea sull’omologazione dei veicoli della categoria L.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama:

  • il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare gli articoli 53 e 177;
  • il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare l’articolo 200;
  • il regolamento (UE) 168/2013 sull’omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli;
  • il regolamento UNECE n. 65 sui dispositivi speciali di segnalazione luminosa;
  • il decreto MIT 1° settembre 2009, n. 137, sulle autoambulanze.

La finalità dichiarata è consentire l’ammissione alla circolazione di motoveicoli speciali progettati ed equipaggiati per il trasporto di personale e attrezzature idonee al primo soccorso in aree difficilmente raggiungibili dalle ambulanze.

Classificazione dei veicoli

Sono classificati come motoveicoli per uso speciale quelli che presentano:

  • attrezzature installate permanentemente;
  • destinazione esclusiva a emergenza sanitaria;
  • impiego per intervento rapido di soccorso, trattamento di base, monitoraggio dei pazienti e trasporto di attrezzature per il primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo;
  • oppure impiego per il trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti.

Ambito tecnico dei veicoli ammessi

Possono essere utilizzati come motoveicoli per i servizi di emergenza i veicoli:

  • omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2013;
  • appartenenti alla categoria internazionale L5e;
  • con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti.

Le ulteriori caratteristiche tecniche sono rinviate all’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del decreto.

Immatricolazione e uso

Per l’immatricolazione dei motoveicoli destinati agli interventi sanitari di emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze dal decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137.

Revisione

I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono soggetti a revisione annuale.

Allegato tecnico: requisiti costruttivi e allestimento

L’allegato tecnico precisa che la classificazione come motoveicolo ad uso speciale "adibito al servizio sanitario di emergenza" riguarda i veicoli della categoria L5e dotati di attrezzatura permanentemente installata e funzionale allo scopo, collocata in alloggiamenti o vani dedicati in via esclusiva.

Tra le caratteristiche tecniche principali sono previsti:

  • la tara del veicolo comprende anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle funzioni speciali;
  • il veicolo deve avere dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu conformi all’articolo 177 del Codice della strada, con dispositivo luminoso conforme al regolamento UNECE n. 65 e installato per garantire visibilità a 360°;
  • le caratteristiche del dispositivo acustico devono rispettare il decreto 17 ottobre 1980;
  • il colore del veicolo deve essere prevalentemente bianco;
  • deve essere presente una scritta chiaramente individuabile con la denominazione dell’ente proprietario o detentore;
  • deve essere applicata la dicitura "EMERGENZA SANITARIA" in materiale retroriflettente microprismatico, con caratteri stampatello maiuscolo di altezza almeno 5 cm, sui bauletti laterali e sul posteriore, se vi è spazio;
  • sono ammesse ulteriori indicazioni, ad esempio fascia aziendale, purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

Dotazioni e accessori

Per gli accessori, l’allegato stabilisce che:

  • l’eventuale impianto elettrico supplementare deve essere realizzato secondo le indicazioni della norma UNI EN 1789;
  • i materiali di rivestimento del vano di carico che ospita i contenitori di trasporto devono essere lavabili e disinfettabili, con opportune aperture di drenaggio;
  • il veicolo deve disporre di adeguati volumi di stivaggio per il materiale di soccorso;
  • il materiale sanitario deve essere collocato esclusivamente nei vani di carico, quali borse laterali, bauletto posteriore e vano sottosella, per evitare interferenze con il conducente e con le operazioni di salita e discesa degli operatori.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto attua l’articolo 177, comma 1, del Codice della strada, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021 convertito dalla legge n. 156/2021, che consente l’uso di dispositivi acustici e, se presenti, luminosi blu per i motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria. Vengono richiamati anche l’articolo 53 del Codice della strada e l’articolo 200 del regolamento di esecuzione, oltre alla normativa europea sull’omologazione dei veicoli L e alla disciplina tecnica già vigente per autoambulanze e soccorso sanitario.

Ambito di applicazione e classificazione

Sono qualificati come motoveicoli per uso speciale i motoveicoli dotati di attrezzature installate permanentemente e destinati in via esclusiva all’emergenza sanitaria, all’intervento rapido di soccorso, al trattamento di base, al monitoraggio dei pazienti, al trasporto di attrezzature per il primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo, nonché al trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti.

Caratteristiche costruttive e requisiti tecnici

Possono essere impiegati come motoveicoli per servizi di emergenza i veicoli omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2013, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti. L’allegato tecnico specifica che l’attrezzatura deve essere stabilmente installata e collocata in alloggiamenti o vani dedicati, e che la tara comprende anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle funzioni speciali.

Immatricolazione, segni distintivi e revisione

Per l’immatricolazione si applicano le procedure previste per le autoambulanze dal decreto MIT 1° settembre 2009, n. 137. I motoveicoli devono essere dotati di dispositivi supplementari acustici di allarme e di luce blu lampeggiante conformi al regolamento UNECE n. 65, installata con visibilità a 360°, avere colore prevalentemente bianco e riportare la denominazione dell’ente proprietario o disponibile. Devono inoltre esporre la dicitura "EMERGENZA SANITARIA" in materiale retroriflettente. È prevista la revisione annuale.

Come è indicizzato

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